UE – Decisione 15 novembre 2013, n. 680/2013
Che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l’applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
In deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sono autorizzati ad applicare il regime seguente per il recupero dell’IVA sui pedaggi corrisposti per il diritto di utilizzo del collegamento fisso dell’Öresund tra i due paesi:
a) un soggetto passivo stabilito nel Regno di Danimarca può esercitare il suo diritto alla deduzione dell’IVA dovuta per l’utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio svedese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Danimarca;
b) un soggetto passivo stabilito nel Regno di Svezia può esercitare il suo diritto alla deduzione dell’IVA dovuta per l’utilizzo della parte del collegamento che si trova sul territorio danese mediante imputazione sulle dichiarazioni periodiche che deve presentare nel Regno di Svezia;
c) un soggetto passivo non stabilito in uno dei suddetti Stati membri deve rivolgersi alle autorità svedesi per ottenere, secondo la procedura prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio (1) o dalla direttiva 86/560/CEE del Consiglio (2), il rimborso dell’IVA sui pedaggi, compresa l’IVA dovuta per l’utilizzazione della parte del collegamento che si trova sul territorio danese.
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(1) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).
(2) Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 27 novembre 2013, n. L 316.