UE – Decisione 20 febbraio 2018, n. 2018/279
Che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, Malta è autorizzata ad applicare una franchigia IVA ai soggetti passivi la cui attività economica consiste principalmente nelle forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte) e il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale a 20 000 EUR.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
Articolo 3
Malta è destinataria della presente decisione.
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