UE – Decisione 22 marzo 2021, n. 2021/512

Che autorizza il Regno Unito ad applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Articolo 1

In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito, nei confronti dell’Irlanda del Nord, è autorizzato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 a fissare su base forfettaria la proporzione dell’IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati.

Articolo 2

La proporzione dell’IVA di cui all’articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di diossido di carbonio del tipo di veicolo, che corrisponde al consumo di carburante. Il Regno Unito, nei confronti dell’Irlanda del Nord, indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante.

Articolo 3

Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nei confronti dell’Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione.