UE – Direttiva 13 luglio 2021, n. 2021/1159

Che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1) l’articolo 143 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«f-ter) le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo importi tali beni nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni importati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera f-ter), la Commissione o l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa lo Stato membro in cui è stata applicata l’esenzione e l’importazione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.»;

2) l’articolo 151 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma è aggiunta la lettera seguente:

«a-ter) le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un’agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fino all’adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma, diverse da quelle indicate alla lettera a-ter), si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a-ter), la Commissione o l’agenzia interessata o l’organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l’esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.».

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.