UE – Direttiva 18 febbraio 2020, n. 2020/284
Che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento
Articolo 1
Al Capo 4 del Titolo XI della direttiva 2006/112/CE è inserita la sezione seguente:
«Sezione 2-bis
Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento
Articolo 243-bis
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
1) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva;
2) “servizio di pagamento”: una delle attività commerciali di cui all’allegato I, punti da 3 a 6, della direttiva (UE) 2015/2366;
3) “pagamento”: fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366, una operazione di pagamento quale definita all’articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una rimessa di denaro quale definita all’articolo 4, punto 22, di tale direttiva;
4) “pagatore”: un pagatore quale definito all’articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
5) “beneficiario”: un beneficiario quale definito all’articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366;
6) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di origine definito all’articolo 4, punto 1, della direttiva (UE) 2015/2366;
7) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro ospitante definito all’articolo 4, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
8) “conto di pagamento”: un conto di pagamento quale definito all’articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;
9) “IBAN”: l’IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10) “BIC”: il BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012.
Articolo 243-ter
1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del Titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.
L’obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.
2. L’obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.
Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all’articolo 243-quater, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.
3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.
4. Quando l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:
a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento;
b) è messa a disposizione, in conformità dell’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.
Articolo 243-quater
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 243-ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:
a) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
b) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 243-ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:
a) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
b) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.
Articolo 243-quinquies
1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell’articolo 243-ter contiene le informazioni seguenti:
a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
d) l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
e) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 243-ter, paragrafo 1;
h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso di pagamento;
b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;
c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l’origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell’articolo 243-quater;
d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
e) se del caso, l’indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell’esercente.».
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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