UE – Direttiva 18 febbraio 2020, n. 2020/285
Che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2006/112/CE
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non può beneficiare della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284 e che non rientra nelle disposizioni previste all’articolo 33 o 36;»;
2) l’articolo 139 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che, all’interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’esenzione prevista all’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che, all’interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284.»;
3) l’articolo 167-bis è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul volume di affari annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell’articolo 288. Tale soglia non può essere superiore a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.»;
b) il terzo comma è soppresso;
4) all’articolo 169, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) sue operazioni, diverse da quelle esenti a norma dell’articolo 284, relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l’imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro;»;
5) all’articolo 220-bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c) quando il soggetto passivo beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284.»;
6) all’articolo 270, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il valore totale annuo, al netto dell’IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l’importo del volume d’affari annuo che funge da riferimento per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284;»;
7) all’articolo 272, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;
8) nel Titolo XII, Capo 1, è inserita la sezione seguente:
«Sezione 1
Definizioni
Articolo 280-bis
Ai fini del presente capo si intende per:
1) “volume d’affari annuo nello Stato membro”: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate da un soggetto passivo in tale Stato membro nel corso di un anno civile;
2) “volume d’affari annuo nell’Unione”: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio della Comunità nel corso di un anno civile.»;
9) al Titolo XII, Capo 1, il titolo della Sezione 2 è sostituito dal seguente:
«Franchigie»;
10) l’articolo 282 è sostituito dal seguente:
«Articolo 282
Le franchigie di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.»;
11) all’articolo 283, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;
12) l’articolo 284 è sostituito dal seguente:
«Articolo 284
1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale esenzione. Tale soglia non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
Gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Nessuna di tali soglie supera tuttavia la soglia degli 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
Gli Stati membri assicurano che il soggetto passivo ammesso a beneficiare di più soglie settoriali possa avvalersi di una sola di tali soglie.
Le soglie fissate da uno Stato membro non fanno distinzione tra i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro e quelli che non vi sono stabiliti.
2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia di cui al paragrafo 1 concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il volume d’affari annuo nell’Unione del soggetto passivo interessato non supera i 100 000 EUR;
b) il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti.
3. In deroga all’articolo 292-ter, per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo:
a) dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento; e
b) è identificato, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
Gli Stati membri possono utilizzare il numero d’identificazione IVA individuale già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dell’identificazione di cui al primo comma, lettera b).
Il numero individuale di identificazione di cui al primo comma, lettera b), è contraddistinto dal suffisso “EX”, oppure il suffisso “EX” è aggiunto a tale numero.
4. Il soggetto passivo informa preventivamente lo Stato membro di stabilimento, per mezzo di un aggiornamento di una previa notifica, di eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza in conformità del paragrafo 3, primo comma, comprese l’intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica e la decisione di cessare di applicare il regime di franchigia in uno o più Stati membri in cui tale soggetto passivo non è stabilito.
La cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione delle informazioni fornite dal soggetto passivo oppure, qualora tali informazioni siano ricevute nel corso dell’ultimo mese di un trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo.
5. La franchigia si applica per quanto concerne lo Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito e in cui tale soggetto passivo intende avvalersi della franchigia conformemente a:
a) una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo il numero individuale di identificazione; o
b) un aggiornamento di una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento conferma al soggetto passivo il numero in seguito all’aggiornamento effettuato dallo stesso soggetto passivo.
La data di cui al primo comma non è posteriore di oltre 35 giorni lavorativi alla data di ricezione della previa notifica o dell’aggiornamento della previa notifica di cui al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, primo comma, salvo in casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l’evasione o l’elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.
6. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell’importo di cui al presente articolo è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.»;
13) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 284-bis
1. La previa notifica di cui all’articolo 284, paragrafo 3, primo comma, lettera a), contiene almeno le informazioni seguenti:
a) il nome, l’attività, la forma giuridica e l’indirizzo del soggetto passivo;
b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia;
c) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nell’anno civile precedente;
d) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica.
Le informazioni di cui al primo comma, lettera c) del presente paragrafo, sono fornite per ogni anno civile precedente compreso nel periodo di cui all’articolo 288 bis, paragrafo 1, primo comma, per quanto riguarda qualsiasi Stato membro che eserciti la facoltà ivi prevista.
2. Se informa lo Stato membro di stabilimento, in conformità dell’articolo 284, paragrafo 4, della sua intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica, il soggetto passivo non è tenuto a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali informazioni siano già state incluse nelle comunicazioni precedentemente trasmesse a norma dell’articolo 284-ter.
L’aggiornamento della notifica di cui al primo comma comprende il numero individuale di identificazione di cui all’articolo 284, paragrafo 3, lettera b).
Articolo 284-ter
1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia di cui all’articolo 284, paragrafo 1, in uno Stato membro in cui non è stabilito, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo, comunica allo Stato membro di stabilimento, per ogni trimestre civile, le seguenti informazioni, compreso il numero individuale di identificazione di cui all’articolo 284, paragrafo 3, lettera b):
a) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno “0” qualora non ne siano state effettuate;
b) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno “0” qualora non ne siano state effettuate.
2. Il soggetto passivo comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla fine del trimestre civile.
3. In caso di superamento della soglia del volume d’affari annuo nell’Unione di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), il soggetto passivo informa lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi. Contestualmente, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il valore delle cessioni e prestazioni di cui al paragrafo 1, effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia del volume d’affari annuo nell’Unione.
Articolo 284-quater
1. Ai fini dell’articolo 284-bis, paragrafo 1, lettere c) e d), e dell’articolo 284-ter, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:
a) i valori sono costituiti dagli importi di cui all’articolo 288;
b) i valori sono espressi in euro;
c) qualora lo Stato membro che concede la franchigia applichi soglie differenziate conformemente all’articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, il soggetto passivo ha l’obbligo di comunicare separatamente, in relazione a tale Stato membro, il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi per ogni soglia applicabile.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che i valori siano espressi nelle rispettive valute nazionali. Se le cessioni e prestazioni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo utilizza il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.
2. Lo Stato membro di stabilimento può esigere che le informazioni di cui all’articolo 284, paragrafi 3 e 4, e di cui all’articolo 284-ter, paragrafi 1 e 3, siano comunicate per via elettronica alle condizioni definite da tale Stato membro.
Articolo 284-quinquies
1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia in uno Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, riguardo alle cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia in tale Stato membro, a:
a) identificarsi ai fini dell’IVA a norma degli articoli 213 e 214;
b) presentare una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 250.
2. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia nello Stato membro di stabilimento e in qualsiasi Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, per quanto concerne le cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia nello Stato membro di stabilimento, a presentare una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 250.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un soggetto passivo non osservi le norme di cui all’articolo 284-ter, gli Stati membri possono esigere che tale soggetto passivo adempia agli obblighi IVA quali quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 284-sexies
Lo Stato membro di stabilimento procede, senza indugio, a disattivare il numero di identificazione di cui all’articolo 284, paragrafo 3, lettera b), oppure, se il soggetto passivo continua ad avvalersi della franchigia in uno o più altri Stati membri, ad adattare le informazioni ricevute a norma dell’articolo 284, paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda lo Stato membro o gli Stati membri interessati nei casi seguenti:
a) il valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo supera l’importo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a);
b) lo Stato membro che concede la franchigia ha notificato che il soggetto passivo non può beneficiare della franchigia o la franchigia ha cessato di applicarsi in tale Stato membro;
c) il soggetto passivo ha comunicato la sua decisione di cessare di applicare la franchigia; o
d) il soggetto passivo ha comunicato che le sue attività sono cessate, o è in altro modo possibile presumerlo.»;
14) gli articoli 285, 286 e 287 sono soppressi;
15) l’articolo 288 è sostituito dal seguente:
«Articolo 288
1. Il volume d’affari annuo cui si fa riferimento per l’applicazione della franchigia di cui all’articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell’IVA:
a) l’importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, se fossero soggette a imposizione qualora effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d’imposta;
b) l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente in virtù dell’articolo 110 o 111 o dell’articolo 125, paragrafo 1;
c) l’importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
d) l’importo delle operazioni esenti in virtù dell’articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
e) l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.
2. Le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d’affari di cui al paragrafo 1.»;
16) è inserito il seguente articolo 288-bis:
«Articolo 288-bis
1. Un soggetto passivo, stabilito o meno nello Stato membro che concede la franchigia di cui all’articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia per un periodo corrispondente a un anno civile qualora la soglia stabilita conformemente con tale paragrafo sia stata superata nell’anno civile precedente. Lo Stato membro che concede la franchigia può estendere tale periodo a due anni civili.
Se, nel corso di un anno civile, la soglia di cui all’articolo 284, paragrafo 1, è superata di:
a) non più del 10%, il soggetto passivo può continuare a beneficiare della franchigia di cui all’articolo 284, paragrafo 1, durante tale anno civile;
b) più del 10%, la franchigia di cui all’articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a partire da quel momento.
Fatto salvo il secondo comma, lettere a) e b), gli Stati membri possono fissare un massimale del 25% oppure consentire al soggetto passivo di continuare a beneficiare dell’esenzione di cui all′articolo 284, paragrafo 1, senza alcun massimale durante l’anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l’applicazione di tale massimale o opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d’affari all’interno dello Stato membro che concede la franchigia sia superiore a 100 000 EUR.
In deroga al secondo e terzo comma, gli Stati membri possono decidere che l’esenzione di cui all’articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a decorrere dal momento in cui avviene il superamento della soglia conformemente con tale paragrafo.
2. Un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia di cui all’articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia qualora la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), sia stata superata nell’anno civile precedente.
Se, nel corso di un anno civile, si supera la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), la franchigia di cui all’articolo 284, paragrafo 1, concessa a un soggetto passivo non stabilito in un altro Stato membro che concede la franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.
3. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell’importo di cui al paragrafo 1 è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.»;
17) all’articolo 290, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri possono stabilire le modalità e condizioni di applicazione di tale opzione.»;
18) gli articoli 291 e 292 sono soppressi;
19) nel Titolo XII, Capo 1, è inserita la sezione seguente:
«Sezione 2-bis
Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia
Articolo 292-bis
Ai fini della presente sezione per “piccola impresa che beneficia della franchigia” si intende un soggetto passivo che beneficia della franchigia nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta a norma dell’articolo 284, paragrafi 1 e 2.
Articolo 292-ter
Fatto salvo l’articolo 284, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall’obbligo di dichiarare l’inizio della loro attività a norma dell’articolo 213 e dall’obbligo di essere identificate tramite un numero individuale a norma dell’articolo 214, salvo se tali imprese effettuano le operazioni di cui all’articolo 214, lettere b), d) o e).
Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri mettono in atto una procedura per l’identificazione di tali piccole imprese mediante un numero individuale. La procedura di identificazione ha una durata non superiore a 15 giorni lavorativi, salvo casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l’evasione o l’elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.
Articolo 292-quater
Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia esclusivamente in tale territorio, dall’obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 250.
Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese che beneficiano della franchigia possono tuttavia optare per l′applicazione del periodo di imposta fissato in conformità dell’articolo 252.
Articolo 292-quinquies
Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia da alcuni o da tutti gli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271.»;
20) nel Titolo XII, Capo 1, la Sezione 3 è soppressa;
21) all’articolo 314, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest’ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284 e riguardi un bene d’investimento;»;
22) all’articolo 334, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest’ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all’articolo 284 e riguardi un bene d’investimento;».
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è modificato come segue:
1) l’articolo 17 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«g) le informazioni che raccoglie a norma dell’articolo 284, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 284-ter della direttiva 2006/112/CE.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»;
2) all’articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:
«2-ter. Per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera g), sono accessibili almeno i dati seguenti:
a) i numeri individuali di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia attribuiti dallo Stato membro che fornisce le informazioni;
b) il nome, l’attività, la forma giuridica e l’indirizzo dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia identificati dal numero individuale di identificazione di cui alla lettera a);
c) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia;
d) la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi al soggetto passivo in uno o più Stati membri;
e) le informazioni di cui all’articolo 284-bis, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE;
f) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito;
g) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) in ciascuno degli Stati membri diversi da quello in cui il soggetto passivo è stabilito;
h) la data in cui il volume d’affari annuo nell’Unione del soggetto passivo ha superato l’importo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;
i) la data in cui prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri in cui la cessazione prende effetto;
j) la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e lo Stato membro o gli Stati membri interessati.
I valori di cui al primo comma, lettere da e) a g), sono indicati distintamente per ciascuna soglia applicabile a norma dell’articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.»;
3) all’articolo 31 è inserito il paragrafo seguente:
«2-bis. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma che il soggetto passivo cui è stato attribuito il numero individuale di identificazione di cui all’articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE è una piccola impresa che beneficia della franchigia. La conferma identifica lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia.»;
4) all’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono l’articolo 167-bis, il Titolo XI, Capo 3, e il Titolo XII, Capo 1, della direttiva 2006/112/CE.»;
5) è inserito il seguente Capo X-bis:
«CAPO X-bis
Disposizioni riguardanti il regime speciale di cui al Titolo XII, Capo 1, della direttiva 2006/112/CE
Articolo 37 bis
1. Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili:
a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di una notifica ai sensi dell’articolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2-ter, lettere a e d), del presente regolamento;
b) per quanto riguarda i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nell’Unione ha superato l’importo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2-ter, lettere a) e h), del presente regolamento;
c) per quanto riguarda i soggetti passivi che non hanno osservato le norme di cui all’articolo 284-ter della direttiva 2006/112/CE, l’indicazione di tale mancata osservanza e le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2-ter, lettera a), del presente regolamento.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.
Articolo 37 ter
1. Prima di identificare il soggetto passivo o di confermarne il numero individuale di identificazione, lo Stato membro a cui il soggetto passivo ha dato una previa notifica o fornito un aggiornamento successivo in conformità dell’articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE calcola, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, se nell’anno civile in corso o in quello precedente non sia stata superata la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.
2. Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 37-bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nell’anno civile in corso non è stata superata la soglia del volume d’affari annuo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e che le condizioni di cui all’articolo 288-bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte.
3. Lo Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell’articolo 288-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.».
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente direttiva. Essi comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 1 della presente direttiva.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Articolo 5
Indirizzi
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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