UE – Direttiva 21 novembre 2019, n. 2019/1995
Che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni
Articolo 1
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) al Titolo V, Capo 1, Sezione 2, è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 36-ter
Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all’articolo 14-bis, la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.»;
2) l’articolo 66-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 66-bis
In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore della cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all’articolo 14-bis, nonché della cessione di beni a detto soggetto passivo, si verifica e l’IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.»;
3) è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 136-bis
Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell’articolo 14-bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.»;
4) all’articolo 169, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) sue operazioni esenti conformemente agli articoli 136-bis, 138, 142 o 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 o 156, all’articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 o all’articolo 164;»;
5) all’articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, gli Stati membri possono non applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all’articolo 358-bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.»;
6) all’articolo 272, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 136-bis, 138 e 141;»;
7) nel Titolo XII, l’intestazione del Capo 6 è sostituita dalla seguente:
«Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni»;
8) al Titolo XII, Capo 6, l’intestazione della Sezione 3 è sostituita dalla seguente:
«Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all’interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo»;
9) l’articolo 369-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 369-bis
Ai fini della presente sezione, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:
1) “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo” un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica, o dispone di una stabile organizzazione nella Comunità, ma che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;
2) “Stato membro di identificazione” lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi.
Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e ivi non dispone di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi;
3) per “Stato membro di consumo” si intende uno dei seguenti:
a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al Titolo V, Capo 3;
b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;
c) nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell’articolo 14-bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro.»;
10) l’articolo 369-ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 369-ter
Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi ad avvalersi del presente regime speciale:
a) un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell’articolo 14-bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;
c) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è soggetto passivo.
Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.»;
11) all’articolo 369-sexies, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) se notifica di non effettuare più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;»;
12) l’articolo 369-septies è sostituito dal seguente:
«Articolo 369-septies
Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.»;
13) all’articolo 369-octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 369-quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l’IVA dovuta, il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d’imposta:
a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
b) cessioni di beni in conformità all’articolo 14-bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;
c) prestazioni di servizi.
La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.
2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:
a) vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14-bis, paragrafo 2;
b) vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14-bis, paragrafo 2.
In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri.
In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri, ove disponibile.
La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.
3. Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta di tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, suddiviso per Stato membro di consumo.»;
14) all’articolo 369-septvicies ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri prescrivono che l’IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all’importazione.».
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.