UE – Regolamento 14 aprile 2020, n. 2020/521
Che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID-19
Articolo 1
Il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 è attivato per finanziare le spese necessarie per affrontare la pandemia di COVID-19 per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2022.
Articolo 2
In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli impegni di bilancio globali che comportano spese di sostegno nell’ambito del regolamento (EU) 2016/369 coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino alla fine del periodo di attivazione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, fatto salvo l’obbligo di coprire anche i costi dei relativi impegni giuridici assunti dopo il periodo di attivazione conformemente alla regola n+1 di cui all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di attivazione del sostegno di emergenza di cui all’articolo 1.
In deroga all’articolo 193, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, possono essere concesse sovvenzioni per azioni già concluse prima del 15 aprile 2020, purché tali azioni siano state avviate dopo la data di attivazione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Il regolamento (UE) 2016/369 è così modificato:
1) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 3
Azioni ammissibili
1. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento fornisce una risposta di emergenza fondata sulle esigenze, a integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, ogniqualvolta una catastrofe di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ne determini la necessità. Fatto salvo il periodo di attivazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il sostegno di emergenza può essere concesso anche al fine di far fronte alle necessità in seguito a una catastrofe o impedirne la ricomparsa.
2. Il sostegno di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo può comprendere qualsiasi azione di aiuto umanitario ammissibile al finanziamento dell’Unione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96 e può pertanto includere interventi di assistenza, di soccorso e, se necessario, di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite nel corso di catastrofi o immediatamente dopo. Può essere utilizzato anche per finanziare ogni altra spesa direttamente connessa all’attuazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento. In particolare, il sostegno di emergenza può essere utilizzato per finanziare le azioni di cui all’allegato.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è concesso e attuato nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate dalla Commissione o da organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. La Commissione può selezionare come organizzazioni partner, in particolare, le organizzazioni non governative, i servizi specializzati degli Stati membri, le autorità nazionali e gli altri organismi pubblici, le organizzazioni internazionali e le loro agenzie e, ove opportuno e necessario per l’attuazione di un’azione, le altre organizzazioni ed entità in possesso delle competenze necessarie o attive nei settori pertinenti ai fini dei soccorsi in caso di catastrofi, quali fornitori di servizi privati, produttori di apparecchiature, nonché scienziati e istituti di ricerca. In tale contesto, la Commissione mantiene una stretta cooperazione con lo Stato membro interessato.
Articolo 4
Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione
1. La Commissione attua il sostegno finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, il finanziamento dell’Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento è attuato mediante gestione diretta o indiretta conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e c), di tale regolamento.
2. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è finanziato dal bilancio generale dell’Unione e dai contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne, a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Il finanziamento dell’Unione per le azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento, da attuare mediante gestione diretta, può essere concesso direttamente dalla Commissione senza un invito a presentare proposte, conformemente all’articolo 195 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine, la Commissione può concludere accordi quadro di partenariato o basarsi su accordi quadro di partenariato esistenti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.
4. Quando la Commissione attua interventi di sostegno di emergenza attraverso organizzazioni non governative, i criteri relativi alla capacità finanziaria e operativa si considerano soddisfatti in presenza di un accordo quadro di partenariato in vigore tra tale organizzazione e la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.
5. Il sostegno di emergenza a norma del presente regolamento può essere concesso in una delle forme seguenti:
a) appalti congiunti con gli Stati membri di cui all’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in base ai quali gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente le capacità acquistate congiuntamente;
b) procedura d’appalto indetta dalla Commissione per conto degli Stati membri sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri;
c) procedura d’appalto indetta dalla Commissione che acquista all’ingrosso e procede allo stoccaggio, alla rivendita o alla donazione di forniture e servizi, compresi i noleggi, agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione.
6. In caso di procedura d’appalto di cui al paragrafo 5, lettera b), i relativi contratti sono conclusi da una delle parti seguenti:
a) la Commissione, quando i servizi o i beni forniti devono essere resi o consegnati agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione;
b) gli Stati membri, quando devono procedere direttamente all’acquisto, all’affitto o al noleggio delle capacità che sono state aggiudicate per loro conto dalla Commissione.
7. In caso di procedure di appalto di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), la Commissione segue le norme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 applicabili alle sue procedure di appalto.»;
2) all’articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il finanziamento dell’Unione può coprire i costi diretti necessari per l’attuazione delle azioni ammissibili di cui all’articolo 3, compresi l’acquisto, la preparazione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione dei beni e servizi oggetto di tali azioni, nonché i costi di investimento delle azioni o dei progetti direttamente connessi al conseguimento degli obiettivi del sostegno di emergenza attivato a norma del presente regolamento.
2. Possono essere coperti a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 anche i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner.»;
3) è aggiunto il seguente allegato:
«Allegato
AZIONI AMMISSIBILI
Le azioni seguenti possono essere finanziate in caso di pandemie che hanno effetti su vasta scala:
a) rafforzamento temporaneo del personale sanitario, scambio di professionisti del settore sanitario, accoglienza di pazienti dall’estero o altri tipi di mutuo soccorso;
b) realizzazione di strutture sanitarie temporanee e ampliamento temporaneo di strutture sanitarie esistenti per attenuare la pressione sulle strutture esistenti e aumentare la capacità globale dell’assistenza sanitaria;
c) attività per sostenere l’amministrazione nella realizzazione su vasta scala di analisi mediche e nella preparazione delle strategie e dei protocolli scientifici di analisi necessari;
d) realizzazione di strutture di quarantena temporanee e altre misure appropriate ai confini dell’Unione;
e) sviluppo, produzione o acquisto e distribuzione di prodotti sanitari;
f) aumenti e conversioni delle capacità di produzione dei prodotti sanitari di cui alla lettera e) per far fronte alle carenze;
g) mantenimento della scorta dei prodotti sanitari di cui alla lettera e) e loro smaltimento;
h) azioni per sostenere la procedura necessaria per l’autorizzazione dell’uso dei prodotti sanitari di cui alla lettera e), se richiesta;
i) azioni per sviluppare metodi appropriati per tracciare lo sviluppo della pandemia e i risultati delle misure applicate per contrastarla;
j) organizzazione di sperimentazioni cliniche di potenziali terapie o metodi diagnostici conformemente alle norme relative alle sperimentazioni concordate a livello di Unione;
k) convalida scientifica dei prodotti sanitari, inclusi i potenziali nuovi metodi di analisi.
L’elenco sopra indicato non è esaustivo.».
Articolo 4
1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE, tutti i mezzi del meccanismo di protezione civile dell’Unione possono essere utilizzati nel contesto dell’acquisizione e della consegna di contromisure mediche nell’ambito delle procedure previste dal presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a chiedere la fornitura di beni o servizi a decorrere dalla data di invio dei contratti preliminari risultanti da appalti realizzati ai fini del presente regolamento. I contratti preliminari sono inviati non più tardi di 24 ore dall’aggiudicazione.
3. In deroga all’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione può modificare i contratti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per adattarli all’evoluzione dell’attuale crisi sanitaria.
4. In deroga all’allegato I, capo 1, sezione 2, punto 30, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e ai fini dell’aggiudicazione dei contratti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo. La firma elettronica di cui all’allegato I, capo 1, sezione 2, punto 30.1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e le firme dei contratti che ne conseguono possono essere sostituite da una conferma tramite posta elettronica protetta o semplicemente da una firma scannerizzata.
5. Se del caso, le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, come pure le necessarie deroghe all’accordo sull’aggiudicazione congiunta di cui all’articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE, si applicano a tutte le procedure per contromisure mediche, che siano nuove o in corso, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, al fine di aggiudicarle sulla base delle offerte oggetto di valutazione entro un termine di 24 ore.
6. Le deroghe di cui al presente articolo si applicano sino al 31 gennaio 2022.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° febbraio 2020.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 28 maggio 2020, n. 64 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- INPS - Messaggio 25 maggio 2020, n. 2162 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo…
- Corte Costituzionale, sentenza n. 185 depositata il 5 ottobre 2023 - Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 24580 depositata il 9 agosto 2022 - La sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi della succitata norma si realizza in tutti i…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 02 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare…
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 05 luglio 2021, n. 10962 - Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…