UE – Regolamento 15 dicembre 2020, n. 2020/2097

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese e i conglomerati finanziari secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988 applicano le modifiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Allegato

Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9

Modifiche all’IFRS 4

Modifiche all’IFRS 4 Contratti assicurativi

Sono modificati i paragrafi 20A, 20J e 20O.

Esenzione temporanea dall’IFRS 9

20A. L’IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l’assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede un’esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l’IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023. L’assicuratore che applica l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 deve:

a) …

20J. Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l’entità non possiede più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9, l’entità può continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al termine dell’esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L’entità deve in ogni caso applicare l’IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. Per esempio, l’entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019.

Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28

20O. I paragrafi 35-36 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture prevedono che l’entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023 l’entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:

a) …