UE – Regolamento 15 dicembre 2020, n. 2020/2097
Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese e i conglomerati finanziari secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988 applicano le modifiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Allegato
Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9
Modifiche all’IFRS 4
Modifiche all’IFRS 4 Contratti assicurativi
Sono modificati i paragrafi 20A, 20J e 20O.
Esenzione temporanea dall’IFRS 9
20A. L’IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l’assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede un’esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l’IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023. L’assicuratore che applica l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 deve:
a) …
…
20J. Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l’entità non possiede più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9, l’entità può continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al termine dell’esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L’entità deve in ogni caso applicare l’IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva. Per esempio, l’entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019.
…
Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28
20O. I paragrafi 35-36 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture prevedono che l’entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023 l’entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:
a) …
…
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- UE - Regolamento 29 novembre 2019, n. 2019/2075 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto…
- UE - Regolamento 28 giugno 2021, n. 2021/1080 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda…
- UE - Regolamento 15 gennaio 2020, n. 2020/34 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,…
- UE - Regolamento 21 aprile 2020, n. 2020/551 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda…
- UE - Regolamento 09 ottobre 2020, n. 2020/1434 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 05 agosto 2019 - Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il Regolamento (CE) n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…