UE – Regolamento 19 dicembre 2013, n. 1375/2013
Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39
Articolo 1
Il Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche che figurano nell’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Allegato
Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura
Si modificano i paragrafi 91 e 101.
Coperture di fair value
…
91 Un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 89 se:
a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, a tal fine non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:
i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati
b) …
…
Coperture di flussi finanziari
…
101 In ciascuna delle seguenti circostanze un’entità deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi 95-100:
a) lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace [vedere paragrafo 95(a)] deve restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando l’operazione programmata si verifica. Quando l’operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o 100. Ai fini del presente sotto-paragrafo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell’entità. In aggiunta, ai fini del presente sotto- paragrafo non è considerata una conclusione o una cessazione dello strumento di copertura se:
i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell’introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un’operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l’originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, una controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare una compensazione per conto di una controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, questo paragrafo si applica soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare tale sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati a quei cambiamenti che risultano essere in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe nel caso in cui lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti nei requisiti relativi alle garanzie, nei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e negli oneri applicati;
b) …
Il paragrafo 108D e, nell’Appendice A, il paragrafo AG113A sono aggiunti.
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
…
108D. Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura (Modifiche allo IAS 39), pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L’entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. Un’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
…
Valutazione dell’efficacia della copertura
…
AG113A. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell’efficacia della copertura.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 346.
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