UE – Regolamento 19 dicembre 2019, n. 2020/261

Recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

Articolo 1

L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 è modificato come segue:

1) al paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i punti seguenti:

«iv) speditori certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 12), della direttiva (UE) 2020/262;

v) destinatari certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2020/262;»;

2) il paragrafo 2 è così modificato:

a) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’articolo 23 di tale direttiva, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato o di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva;

g) per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (EU) 2020/262, una menzione indicante che egli agisce in qualità di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 7, di tale direttiva;»;

b) è aggiunta la lettera seguente:

«k) per gli speditori registrati, una menzione indicante che lo speditore è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 6, di tale direttiva.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.