UE – Regolamento 19 marzo 2019, n. 2019/474

Recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1) all’articolo 4, paragrafo 1, il dodicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«- il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,»;

2) all’articolo 34, paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9. Laddove una decisione ITV o IVO cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, oppure è revocata a norma dei paragrafi 5, 7 oppure 8, la decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.»;

3) all’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) l’inadempienza che ha dato luogo all’obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;»;

4) l’articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 284, al fine di stabilire l’elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, e di integrare l’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i).»;

5) all’articolo 129, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a) su richiesta del dichiarante; o

b) dopo che siano trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

6) all’articolo 139, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle persone di cui all’articolo 127, paragrafo 4, presenta immediatamente, fatto salvo l’articolo 127, paragrafo 6, tale dichiarazione oppure, se consentito dalle autorità doganali, presenta una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea che la sostituisca, tranne qualora l’obbligo di presentazione di tale dichiarazione sia oggetto di esonero. Qualora in tali circostanze sia presentata una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea, la dichiarazione deve contenere almeno le indicazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di entrata.»;

7) all’articolo 146, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a) su richiesta del dichiarante; o

b) dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

8) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 260-bis

Merci riparate o alterate nell’ambito di accordi internazionali

1. L’esenzione totale dai dazi all’importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:

a) tali merci sono state riparate o modificate in un paese o in un territorio non facente parte del territorio doganale dell’Unione con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e

b) le condizioni per l’esenzione dai dazi all’importazione stabilite nell’accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all’articolo 223 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 261 e 262.»;

9) all’articolo 272, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell’Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

a) su richiesta del dichiarante; o

b) dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»;

10) all’articolo 275, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell’Unione, le autorità doganali invalidano senza indugio tale notifica in uno dei casi seguenti:

a) su richiesta del dichiarante; o

b) dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.