UE – Regolamento 23 aprile 2020, n. 2020/558
Che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013
All’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell’Unione in materia di aiuti di Stato; le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014 della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della presente lettera.”.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
1) nella Parte II, Titolo II, è aggiunto il Capo seguente:
«CAPO V
Misure eccezionali per l’impiego dei fondi SIE in risposta all’epidemia di COVID-19
Articolo 25-bis
Misure eccezionali per l’impiego dei fondi SIE in risposta all’epidemia di COVID-19
1. In deroga all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.
La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all’articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100% si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell’articolo 135, paragrafo 2.
Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall’aumento temporaneo al 100%.
2. In risposta all’epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell’anno 2020 per l’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).
Le condizioni stabilite all’articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.
I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all’IOG a norma dell’articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione a norma dell’articolo 92, paragrafo 7.
Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.
3. In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell’anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all’epidemia di COVID-19.
4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all’articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.
5. In deroga all’articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.
6. In deroga all’articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l’accordo di partenariato.
7. L’articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19 di cui all’articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.
In deroga all’articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell’approvazione del programma modificato.
8. Ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l’epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.
9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all’articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.
10. In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all’epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.
11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.
In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertinenti all’attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.
12. Ai fini dell’articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l’epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.
13. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.»;
2) all’articolo 130 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10% il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.
Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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