UE – Regolamento 23 ottobre 2018, n. 2018/1595
Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’Interpretazione 23 dell’International Financial Reporting Interpretations Committee
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a) è inserita l’Interpretazione 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 23) di cui all’allegato del presente regolamento;
b) l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all’IFRIC 23 di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Allegato
IFRIC 23
INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL’IMPOSTA SUL REDDITO
RIFERIMENTI
– IAS 1 Presentazione del bilancio
– IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
– IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento
– IAS 12 Imposte sul reddito
PREMESSA
Lo IAS 12 Imposte sul reddito specifica i requisiti per le attività e le passività fiscali correnti e differite. L’entità applica i requisiti previsti dallo IAS 12 sulla base delle normative fiscali applicabili.
Potrebbe succedere di non sapere esattamente come applicare la normativa fiscale ad una particolare operazione o circostanza. Può essere che l’accettabilità di un particolare trattamento fiscale ai sensi della normativa fiscale non sia nota fino al momento in cui l’autorità fiscale competente o un giudice prende una decisione. Di conseguenza, un contenzioso o il controllo dell’autorità fiscale su un particolare trattamento può influire sulla contabilizzazione, da parte dell’entità, di un’attività o passività fiscale corrente o differita.
Nella presente Interpretazione si intende per:
a) «trattamento fiscale», un trattamento applicato dall’entità o che l’entità prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi;
b) «autorità fiscale», l’organo o gli organi che decidono se il trattamento fiscale è accettabile ai sensi della normativa fiscale. Potrebbe trattarsi anche di un giudice;
c) «trattamento fiscale incerto», un trattamento fiscale la cui accettazione da parte dell’autorità fiscale competente ai sensi della normativa fiscale è incerta. Per esempio, la decisione di un’entità di non presentare la dichiarazione dei redditi in una giurisdizione fiscale o di non includere determinati redditi nel reddito imponibile costituisce un trattamento fiscale incerto se incerta è la sua accettabilità ai sensi della normativa fiscale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente Interpretazione chiarisce come applicare i requisiti relativi alla rilevazione e alla valutazione di cui allo IAS 12 quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito. In tal caso, l’entità deve rilevare e valutare la sua attività o passività fiscale corrente o differita applicando i requisiti di cui allo IAS 12 sulla base del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali determinate applicando la presente Interpretazione.
PROBLEMI
In caso di incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:
a) se l’entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente;
b) le ipotesi formulate dall’entità circa l’esito del controllo sui trattamenti fiscali da parte delle autorità fiscali;
c) come l’entità determina il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti di imposta non utilizzati e le aliquote d’imposta; e
d) come l’entità tiene conto dei cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.
INTERPRETAZIONE
L’entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente
In funzione dell’approccio che meglio prevede la soluzione dell’incertezza, l’entità deve decidere se prendere in considerazione ciascun trattamento fiscale incerto separatamente o congiuntamente a uno o più trattamenti fiscali incerti. Nel determinare l’approccio che meglio prevede la soluzione dell’incertezza, l’entità potrebbe tener conto, ad esempio:
a) del modo in cui essa prepara la dichiarazione dei redditi e giustifica i trattamenti fiscali; o
b) del modo in cui, stando alle previsioni dell’entità, l’autorità fiscale dovrebbe procedere al controllo e risolvere le questioni che potrebbero emergere dallo stesso.
Se, in applicazione del paragrafo 6, l’entità considera congiuntamente più trattamenti fiscali incerti, qualsiasi riferimento a un «trattamento fiscale incerto» nella presente Interpretazione deve essere inteso dall’entità come riferito al gruppo di trattamenti fiscali incerti considerato nel suo insieme.
Controllo da parte delle autorità fiscali
Nel valutare se e in che modo un trattamento fiscale incerto incide sulla determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d’imposta non utilizzati e delle aliquote d’imposta, l’entità deve presumere che l’autorità fiscale, in fase di verifica, controllerà gli importi che ha il diritto di esaminare e che sarà a completa conoscenza di tutte le relative informazioni.
Determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote d’imposta
L’entità deve determinare se è probabile che il trattamento fiscale incerto sia accettato dall’autorità fiscale.
Se conclude che è probabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l’entità deve determinare il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d’imposta non utilizzati o le aliquote fiscali in funzione del trattamento fiscale applicato o che prevede di applicare in sede di dichiarazione dei redditi.
Se conclude che è improbabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l’entità deve riportare l’effetto di tale incertezza nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d’imposta non utilizzati o delle aliquote fiscali connessi a tale trattamento. L’entità deve riportare l’effetto dell’incertezza per ciascun trattamento fiscale incerto avvalendosi di uno dei due metodi seguenti, scegliendo quello che, secondo le sue proiezioni, meglio prevede la soluzione dell’incertezza:
a) il metodo dell’importo più probabile, ossia l’importo che, tra i vari risultati possibili, ha la maggiore probabilità di verificarsi. Il metodo dell’importo più probabile potrebbe prevedere meglio la soluzione dell’incertezza se ci sono solo due risultati possibili o se i risultati sono concentrati attorno ad un valore;
b) il metodo del valore atteso, ossia la somma dei diversi importi di una gamma di risultati possibili, ponderati per la probabilità che si verifichino. Il metodo del valore atteso potrebbe prevedere meglio la soluzione dell’incertezza se vi sono più di due risultati possibili o se i risultati non sono concentrati attorno ad un valore.
Se un trattamento fiscale incerto ha effetti sulle imposte correnti e su quelle differite (ad esempio, se ha effetti sia sul reddito imponibile utilizzato per determinare le imposte correnti che sui valori ai fini fiscali utilizzati per determinare le imposte differite), l’entità deve adottare decisioni e stime coerenti per le imposte correnti e per quelle differite.
Cambiamenti nei fatti e nelle circostanze
L’entità deve rideterminare la decisione o la stima richiesta dalla presente Interpretazione se cambiano i fatti e le circostanze su cui era fondata la decisione o la stima o in ragione di nuove informazioni che incidono sulla decisione o sulla stima. Per esempio, un cambiamento nei fatti e nelle circostanze potrebbe portare l’entità a conclusioni diverse circa l’accettabilità di un trattamento fiscale o la stima dell’effetto dell’incertezza o entrambe. I paragrafi A1-A3 contengono indicazioni sui cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.
L’entità deve riflettere l’effetto di un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni cambiando la stima contabile in applicazione dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. L’entità deve applicare lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento per determinare se il cambiamento che si verifica dopo la data di chiusura dell’esercizio comporta o no una rettifica.
Appendice A
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione IFRIC 23 e ha la stessa autorità delle altre sue parti.
CAMBIAMENTI NEI FATTI E NELLE CIRCOSTANZE (PARAGRAFO 13)
A1 Nell’applicare il paragrafo 13 della presente Interpretazione, l’entità deve valutare la pertinenza e l’effetto di un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni nel contesto della normativa fiscale applicabile. Per esempio, se due trattamenti sono soggetti a normative fiscali distinte, un particolare evento può comportare la rideterminazione della decisione o della stima adottata per un trattamento fiscale, ma non per l’altro.
A2 Alcuni esempi di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni che, a seconda delle circostanze, possono comportare la rideterminazione di una decisione o di una stima richiesta dalla presente Interpretazione comprendono, ma non si limitano, ai seguenti:
a) controlli o interventi dell’autorità fiscale; ad esempio:
i) accettazione o contestazione da parte dell’autorità fiscale del trattamento fiscale o di un trattamento fiscale simile applicato dall’entità;
ii) l’informazione relativa al fatto che l’autorità fiscale ha accettato o contestato un trattamento fiscale simile applicato da un’altra entità; e
iii) l’informazione relativa all’importo ricevuto o versato per regolarizzare un trattamento fiscale simile;
b) modifiche delle norme stabilite dall’autorità fiscale;
c) la decadenza del diritto dell’autorità fiscale di controllare o di ricontrollare un trattamento fiscale.
A3 Il fatto che l’autorità fiscale non si pronunci sull’accettazione di un trattamento fiscale generalmente non costituisce di per sé un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o una nuova informazione che incide sulle decisioni e sulle stime richieste dalla presente Interpretazione.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
A4 Qualora vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito, l’entità deve determinare se indicare:
a) in applicazione del paragrafo 122 dello IAS 1 Presentazione del bilancio, le decisioni prese nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta non utilizzati; e
b) in applicazione dei paragrafi 125-129 dello IAS 1, le informazioni circa le ipotesi e le stime formulate per la determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali.
A5 Se conclude che è probabile che l’autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l’entità deve determinare se, in applicazione del paragrafo 88 dello IAS 12, indicare il potenziale effetto dell’incertezza come una sopravvenienza di natura fiscale.
Appendice B
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell’Interpretazione IFRIC 23 e ha la stessa autorità delle altre sue parti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
B1 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
B2 Al momento dell’applicazione iniziale, l’entità deve applicare la presente Interpretazione:
a) retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, se ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente; o
b) retroattivamente contabilizzando l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale dell’Interpretazione rilevato alla data dell’applicazione iniziale. Se l’entità sceglie questo metodo di transizione, non deve riformulare l’informativa comparativa. L’entità deve invece rilevare l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale della presente Interpretazione come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto). La data dell’applicazione iniziale è la data di inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta la presente Interpretazione.
Appendice C
L’entità deve applicare la modifica riportata nella presente appendice quando applica l’IFRIC 23.
Modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È aggiunto il paragrafo 39AF.
39AF L’IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito ha aggiunto il paragrafo E8. L’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRIC 23.
Nell’appendice E sono aggiunti il paragrafo E8 e il relativo titolo.
Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito
E8 Un neo-utilizzatore la cui data di passaggio agli IFRS è anteriore al 1° luglio 2017 può scegliere di non tener conto dell’applicazione dell’IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito nell’informativa comparativa contenuta nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. L’entità che opera questa scelta deve rilevare l’effetto cumulativo dell’applicazione dell’IFRIC 23 come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all’inizio del primo esercizio di cui redige il bilancio in conformità agli IFRS.
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