UE – Regolamento 26 novembre 2018, n. 2018/1911
Che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2015/1588 sono aggiunti i seguenti punti:
«xv) dei finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell’UE a gestione centralizzata o da essi sostenuti, qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di un finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali;
xvi) dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell’UE;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.