UE – Regolamento 28 giugno 2021, n. 2021/1080

Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 3 e 9

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a) il Principio contabile internazionale (IAS) 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

b) lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

c) lo IAS 41 Agricoltura è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

d) l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

e) l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

f) l’IFRS 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2022 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Allegato

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

Modifiche allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

Modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

I paragrafi 17 e 74 sono modificati; sono aggiunti i paragrafi 20 A, 74 A, 80D e 81N. Le disposizioni di cui al paragrafo 74, lettera d), non sono state modificate, ma sono state spostate al paragrafo 74 A, lettera a).

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

Componenti di costo

17. Esempi di costi direttamente imputabili sono:

e) i costi per verificare il buon funzionamento dell’attività (ossia valutare se le prestazioni tecniche e fisiche dell’attività sono tali da poter utilizzare tale attività nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarla ad altri o per scopi amministrativi); e

20A. Possono essere prodotti elementi per portare un elemento di immobili, impianti e macchinari nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale (ad esempio, campioni prodotti durante la verifica del corretto funzionamento dell’attività). L’entità rileva i proventi della vendita di ciascuno di tali elementi e il costo di tali elementi nell’utile (perdita) d’esercizio, conformemente ai Principi applicabili. L’entità valuta il costo di tali elementi applicando le disposizioni in materia di valutazione di cui allo IAS 2.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

74. Il bilancio deve inoltre indicare:

b) l’importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione; e

c) l’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari.

74A. Se non presentati separatamente nel prospetto del conto economico complessivo, il bilancio deve inoltre indicare:

a) l’importo del risarcimento da parte di terzi imputato nell’utile (perdita) d’esercizio per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi; e

b) gli importi dei proventi e dei costi imputati nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità al paragrafo 20 A che sono relativi a elementi prodotti che non sono il risultato di attività ordinarie dell’entità, e quali voci del prospetto di conto economico complessivo includono tali proventi e costi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

80D. Immobili, impianti e macchinari — Proventi prima dell’uso previsto, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato i paragrafi 17 e 74 e aggiunto i paragrafi 20 A e 74 A. L’entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, ma solo agli elementi di immobili, impianti e macchinari che sono portati nel luogo e nella condizione necessaria perché siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale all’inizio o dopo l’inizio del primo periodo presentato nel bilancio in cui l’entità applica per la prima volta le modifiche. L’entità deve rilevare l’effetto cumulativo della prima applicazione di tali modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all’inizio del primo periodo presentato.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

81N. Immobili, impianti e macchinari — Proventi prima dell’uso previsto, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato i paragrafi 17 e 74 e aggiunto i paragrafi 20 A, 74 A e 80D. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

Sono aggiunti i paragrafi 68 A, 94 A e 105 ed è modificato il paragrafo 69. Il paragrafo 68 non è modificato, ma è riportato per agevolare la lettura.

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Contratti onerosi

68. Il presente Principio definisce oneroso un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l’adempimento delle obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all’adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall’inadempienza.

68A. Il costo necessario all’adempimento del contratto comprende i costi direttamente correlati al contratto. I costi direttamente correlati al contratto sono costituiti da:

a) i costi incrementali necessari all’adempimento di tale contratto, ad esempio la manodopera e le materie prime dirette; e

b) la ripartizione di altri costi direttamente correlati all’adempimento del contratto, ad esempio la ripartizione della quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari utilizzato per l’adempimento di tale contratto e di altri.

69. Prima che sia fatto uno specifico accantonamento per un contratto oneroso, l’entità rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che abbiano subito le attività utilizzate per l’adempimento del contratto (cfr. IAS 36).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

94A. Contratti onerosi — Costi necessari all’adempimento di un contratto, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto il paragrafo 68 A e modificato il paragrafo 69. L’entità deve applicare tali modifiche a contratti per i quali non ha ancora adempiuto tutti i suoi obblighi all’inizio dell’esercizio in cui applica per la prima volta le modifiche (la data della prima applicazione). L’entità non deve riformulare le informazioni comparative. L’entità deve invece rilevare l’effetto cumulativo della prima applicazione delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto, alla data della prima applicazione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

105. Contratti onerosi — Costi necessari all’adempimento di un contratto, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto i paragrafi 68 A e 94 A e modificato il paragrafo 69. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Il paragrafo 11 è modificato e la nota relativa al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio nel paragrafo 11 è soppressa. I paragrafi 14, 21, 22 e 23 sono modificati e sono aggiunti i paragrafi 21 A, 21B, 21C, 23 A e 64Q. Al paragrafo 21 A è aggiunto un titolo e sono modificati i titoli tra il paragrafo 21 e il paragrafo 22. Il paragrafo 10 non è modificato, ma è riportato per agevolare la lettura.

IL METODO DELL’ACQUISIZIONE

Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita

Principio di rilevazione

10. Alla data di acquisizione, l’acquirente deve rilevare, separatamente dall’avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita. La rilevazione delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili è soggetta alle condizioni specificate nei paragrafi 11 e 12.

Condizioni di rilevazione

11. Affinché soddisfino le condizioni di rilevazione nell’ambito dell’applicazione del metodo di acquisizione, le attività acquisite e le passività assunte identificabili devono soddisfare le definizioni di attività e passività fornite nel Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria alla data di acquisizione. Per esempio, i costi che l’acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, per realizzare il proprio piano di ritirarsi da un’attività di un’acquisita, di dismettere i dipendenti di un’acquisita oppure di trasferirli, non sono passività alla data di acquisizione. Pertanto, l’acquirente non rileva quei costi nell’ambito dell’applicazione del metodo dell’acquisizione. Invece, l’acquirente rileva quei costi nel bilancio successivo all’aggregazione, secondo quanto previsto da altri IFRS.

14. I paragrafi B31-B40 forniscono indicazioni per la rilevazione delle attività immateriali. I paragrafi 21 A-28B specificano i tipi di attività e passività identificabili comprendenti elementi per i quali il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio e alle condizioni di rilevazione.

Eccezioni ai principi di rilevazione o valutazione

21. Il presente IFRS prevede alcune eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione. I paragrafi 21 A-31 A specificano sia gli elementi particolari per cui sono previste le eccezioni, sia la natura di tali eccezioni. L’acquirente deve contabilizzare tali elementi applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 21 A-31 A, in base alle quali alcuni elementi saranno:

a) rilevati applicando ulteriori condizioni di rilevazione rispetto a quelle indicate nei paragrafi 11 e 12 oppure applicando le disposizioni di altri IFRS, ottenendo risultati diversi dall’applicazione del principio e delle condizioni di rilevazione;

b) valutati a importi diversi dai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione.

Eccezioni al principio di rilevazione

Passività e passività potenziali rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRIC 21

21A. Il paragrafo 21B si applica alle passività e alle passività potenziali che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o dell’IFRIC 21 Tributi se fossero sostenute separatamente anziché assunte in una aggregazione aziendale.

21B. Il Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria definisce una passività come un’obbligazione attuale dell’entità a trasferire una risorsa economica come risultato di eventi passati. Per accantonamenti o passività potenziali che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dello IAS 37, l’acquirente deve applicare i paragrafi 15-22 dello IAS 37 per determinare se alla data di acquisizione sussista un’obbligazione attuale come risultato di eventi passati. Per tributi che rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 21, l’acquirente deve applicare l’IFRIC 21 per determinare se il fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento del tributo sia avvenuto entro la data di acquisizione.

21C. L’obbligazione attuale individuata ai sensi del paragrafo 21B potrebbe corrispondere alla definizione di passività potenziale di cui al paragrafo 22, lettera b). In tal caso, a tale passività potenziale si applica il paragrafo 23.

Passività potenziali e attività potenziali

22. Lo IAS 37 definisce una passività potenziale come:

a) una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell’entità; o

b) un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:

i) non è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all’obbligazione; o

ii) l’importo dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

23. L’acquirente deve rilevare, alla data di acquisizione, una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale se si tratta di un’obbligazione attuale derivante da eventi passati e il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato. Pertanto, contrariamente al paragrafo 14, lettera b), e ai paragrafi 23, 27, 29 e 30 dello IAS 37, l’acquirente rileva una passività potenziale assunta in una aggregazione aziendale alla data di acquisizione anche se è improbabile che, per adempiere all’obbligazione, sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici. Il paragrafo 56 del presente IFRS fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva delle passività potenziali.

23A. Lo IAS 37 definisce un’attività potenziale come «una attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’entità». L’acquirente non deve rilevare un’attività potenziale alla data di acquisizione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Data di entrata in vigore

64Q. Riferimento al Quadro concettuale, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato i paragrafi 11, 14, 21, 22 e 23 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, 21B, 21C e 23 A. L’entità deve applicare tali modifiche ad aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all’inizio del primo esercizio con decorrenza dal 1° gennaio 2022 o da data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente o anticipatamente anche tutte le modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel marzo 2018.

Modifica all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Sono aggiunti il paragrafo 39AG e, nell’Appendice D, il paragrafo D13 A. È modificato il paragrafo D1, lettera f).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39AG. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato il paragrafo D1, lettera f), e aggiunto il paragrafo D13 A. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice D

Esenzioni da altri IFRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

D1. L’entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

f) differenze cumulative di conversione (paragrafi D12-D13 A);

Differenze cumulative di conversione

D13A. Invece di applicare il paragrafo D12 o il paragrafo D13, una controllata che si avvale dell’esenzione di cui al paragrafo D16, lettera a), può scegliere, nel proprio bilancio, di valutare le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere al valore contabile che sarebbe iscritto nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell’aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che si avvalgono dell’esenzione di cui al paragrafo D16, lettera a).

Modifica all’IFRS 9 Strumenti finanziari

Sono aggiunti il paragrafo 7.1.9, il paragrafo 7.2.35 e il suo titolo e il paragrafo B3.3.6 A. È modificato il paragrafo B3.3.6. Le disposizioni di cui al paragrafo B3.3.6 A non sono state modificate, ma sono state spostate dal paragrafo B3.3.6.

Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1. DATA DI ENTRATA IN VIGORE

7.1.9. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto i paragrafi 7.2.35 e B3.3.6 A e modificato il paragrafo B3.3.6. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

7.2. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Disposizioni transitorie per il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS

7.2.35. L’entità deve applicare il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020 alle passività finanziarie che sono modificate o scambiate all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta la modifica o in data successiva.

Appendice B

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (CAPITOLO 3)

Eliminazione contabile delle passività finanziarie (sezione 3.3)

B3.3.6. Per l’applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Nel determinare tali commissioni pagate al netto delle commissioni ricevute, il debitore include soltanto le commissioni pagate o ricevute tra il debitore e il creditore, comprese le commissioni pagate o ricevute dal debitore o dal creditore per conto dell’altra parte.

B3.3.6A. Se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell’utile o della perdita connessi all’estinzione. Se lo scambio o la modifica non sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso della restante durata della passività modificata.

Modifica all’IAS 41 Agricoltura

Il paragrafo 22 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 65.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

22. L’entità non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento dell’attività o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

65. Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato il paragrafo 22. L’entità deve applicare tale modifica alle valutazioni del fair value all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio con decorrenza dal 1° gennaio 2022 o da data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.