UE – Regolamento 29 novembre 2013, n. 1224/2013
Che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione
Articolo 1
All’articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Esso si applica fino al 30 giugno 2014.”
Articolo 2
Qualora, a seguito della modifica del regolamento (CE) n. 800/2008, uno Stato membro intenda prolungare misure per le quali ha già trasmesso alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure sono considerate trasmesse alla Commissione a condizione che non siano state apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. Unione europea 30 novembre 2013, n. L 320.