UE – Regolamento 30 marzo 2020, n. 2020/461
Recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è così modificato:
1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione, di seguito denominato «Stato ammissibile», il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sulla salute umana, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più regioni di tale Stato ammissibile a seguito del verificarsi di:
a) una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato ammissibile o di uno Stato limitrofo ammissibile; o
b) di una grave emergenza di sanità pubblica sul territorio dello stesso Stato ammissibile.
I danni diretti causati come conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni causati da tale catastrofe naturale.
2. Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale grave» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato ammissibile, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6% del suo RNL.
2-bis. Ai fini del presente regolamento, per «grave emergenza di sanità pubblica» si intende qualsiasi pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, in uno Stato ammissibile, che compromette gravemente la salute umana e che richiede interventi decisi per contenerne l’ulteriore diffusione e che comportano, per lo Stato ammissibile, un onere finanziario pubblico per le misure di risposta all’emergenza stimato a oltre 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiore allo 0,3% del suo RNL.
3. Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all’1,5% del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione.
In deroga al primo comma, qualora la regione interessata, nella quale si è verificata la catastrofe naturale, sia una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per «catastrofe naturale regionale» s’intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca danni diretti superiori all’1% del PIL di tale regione.
Se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione.
4. Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo.
5. Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da Eurostat.»;
2) all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo. Per ogni catastrofe o emergenza ammissibile è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo finanziario.
2. L’obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, in base alla natura della catastrofe o emergenza ammissibile, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:
a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell’istruzione;
b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;
c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;
d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all’erosione del suolo;
e) misure volte a fornire rapidamente assistenza, anche medica, alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e a proteggere la popolazione dal rischio di essere colpita, per esempio attraverso la prevenzione, il monitoraggio o il controllo della diffusione di malattie, la lotta contro i gravi rischi per la salute pubblica o l’attenuazione del loro impatto sulla salute pubblica.
Ai fini della lettera a) del primo comma, per «ripristino della funzionalità» si intende il ripristino, per le infrastrutture e gli impianti, delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe naturale. Qualora non sia giuridicamente possibile o economicamente giustificato ristabilire la situazione precedente al verificarsi della catastrofe naturale, o qualora lo Stato beneficiario decida di spostare l’infrastruttura o l’impianto colpiti o di migliorarne la funzionalità al fine di potenziare la capacità di resistenza alle catastrofi naturali future, il Fondo può contribuire ai costi di ripristino solo fino a concorrenza dell’ammontare dei costi stimati per il ripristino dello status quo ante.
I costi che eccedono il livello di cui al secondo comma sono finanziati dallo Stato beneficiario mediante fondi propri o, se possibile, mediante altri fondi dell’Unione.
Ai fini della lettera b) del primo comma, per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.»;
3) all’articolo 4-bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’importo dell’anticipo non supera il 25% dell’importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso è superiore a 100 000 000 EUR. Una volta che l’importo finale del contributo finanziario sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell’importo dell’anticipo prima di provvedere al saldo del contributo finanziario. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.»;
4) all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di 18 mesi di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull’attuazione del contributo finanziario del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.
La relazione di attuazione precisa, a seconda della natura della catastrofe o emergenza ammissibile:
a) le misure di prevenzione adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali o emergenze di sanità pubblica analoghe, compreso l’uso a tal fine dei fondi strutturali e d’investimento europei;
b) lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe;
c) l’esperienza acquisita dalla catastrofe o emergenza nonché i provvedimenti adottati o proposti per garantire la protezione dell’ambiente e la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alle emergenze di sanità pubblica; e
d) qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe naturale o dell’emergenza di sanità pubblica.
La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione internazionalmente riconosciute, che attesta se la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e se il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all’articolo 59, paragrafo 5, e all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell’assistenza del Fondo.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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