Scade il il 31 dicembre 2013 la domanda per l’erogazione da parte dell’INPS dell’una tantum stabilita dalla legge a favore dei collaboratori a progetto con almeno un contributo mensile versato alla gestione separata nel 2013 e rimasti disoccupati nel 2012 per almeno due mesi.
Con la legge Fornero (legge 92/2012) sono state introdotte modifiche alla particolare forma di ammortizzatore sociale prevista per i collaboratori a progetto. La prima modifica riguarda alcuni criteri rispetto a quelli previsti dalla legge 191/2009:
- diverso calcolo dell’indennità
- stato di disoccupazione conseguente alla fine del contratto, riferito all’anno precedente la domanda.
In dettaglio i requisiti statuiti dall’articolo 2, commi 51 e seguenti della legge 92/2012:
- i potenziali beneficiari devono essere collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps;
- devono aver operato, nell’anno precedente (2012), in regime di monocommittenza con un unico committente anche se per più rapporti a progetto;
- devono avere conseguito nell’anno precedente (2012) un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20 mila euro, annualmente rivalutato, derivante solo da prestazioni di collaborazioni a progetto;
- deve risultare accreditato, presso la gestione separata Inps, un numero di mensilità non inferiore a uno (pari per il 2013 a 354,75 euro);
- i potenziali beneficiari devono aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto non indennizzato di almeno due mesi nell’anno precedente (2012) conseguente alla fine del contratto a progetto;
- devono risultare accreditate nell’anno precedente (2012) almeno quattro mensilità presso la gestione separata Inps, compresi gli accrediti figurativi a fronte di eventuali periodi di assenza per maternità obbligatoria (pari nel 2012 a 1.379,53 euro).
Il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve essersi verificato nel corso dell’anno precedente (2012) alla data di presentazione della domanda.
Nella domanda relativa al 2013, in sede di prima applicazione, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nel 2012, anziché certificare di essere stato in condizione di disoccupato (circolare Inps 38/2013 e messaggio Inps 16961/2013). Questo significa che il richiedente, alla presentazione della domanda, può essere anche occupato.
La domanda, come detto all’inizio, per ottenere il contributo deve essere presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e quindi entro il 31 dicembre 2013, salvo che il requisito di almeno un contributo mensile accreditato nella gestione separata Inps sia maturato durante il mese di dicembre 2013, perché in questo caso il termine per presentare la domanda, relativa «all’anno di riferimento» è prorogato fino al 31 gennaio 2014. La presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità (invio cartaceo con raccomandata), può essere effettuata telematicamente tramite internet per utenti che hanno un Pin dispositivo (Mod. CoCoPro 2013).
L’importo della prestazione, che sarà erogato dall’INPS, sarà pari, per l’anno 2013, al 7% del minimale annuo di reddito in vigore per artigiani e commercianti iscritti alla gestione previdenziale Inps, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Per il 2013, il minimale annuo di reddito è pari a 15.357 euro.
In ipotesi di otto mensilità accreditate l’anno precedente e quattro non coperte da contribuzione, l’indennità sarà pari a: 15.357 x 7% = 1.074,99 x 4 = 4.299,96 euro.
La prestazione è liquidata dall’Inps in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro, in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro, se l’importo della prestazione supera mille euro.
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