AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 116 del 24 maggio 2024

Unico conferimento di partecipazioni detenute in nuda e piena proprietà in una newco holding unipersonale – Applicabilità del regime di realizzo controllato – Articolo 177, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante detiene in piena proprietà una quota di partecipazione nella società […] (di seguito, ”Società”), pari al 55 per cento del capitale sociale, e in nuda proprietà una quota pari al 35 per cento, di cui titolare del diritto di usufrutto (con annessi dei diritti di voto e diritto di percezione agli utili) è il padre dell’Istante. Viene rappresentato che «applicando i coefficienti fissati dal D.M. 20.12.2022, in considerazione dell’età dell’usufruttuario (75 anni fino al 10 febbraio 2024, 76 anni dal 11 febbraio 2024)», le azioni in nuda proprietà corrispondono «ad una quota di partecipazione del 22,75% del capitale sociale sino al 10 febbraio 2024 e ad una quota di partecipazione del 24,50% a decorrere dall’11 febbraio 2024».

In un’ottica di razionalizzazione delle risorse finanziarie personali e di futuro passaggio generazionale, è intenzione dell’Istante procedere al conferimento di tutte le azioni detenute nella Società in una newco holding interamente partecipata da sé stesso, che all’esito del conferimento rileverebbe un aumento del patrimonio netto pari al valore di carico fiscale delle partecipazioni in capo al conferente.

Ciò posto, l’Istante chiede se detto conferimento possa avvenire in regime di c.d. realizzo controllato, «in ragione dell’applicazione combinata dei commi 2 e 2bis dell’articolo 177» del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni di legge, al conferimento in una holding unipersonale dell’intero pacchetto azionario detenuto possa essere applicata la disciplina di cui all’art. 177, commi 2 e 2bis del Tuir, senza che emerga alcuna materia tassabile in capo al conferente.

Al riguardo, L’Istante rileva che la prassi, con le risposte a interpello n. 290 del 22 luglio 2019 e n. 238 del 13 aprile 2021, ha affermato come il conferimento di quote in nuda proprietà sia escluso a priori dall’ambito di realizzo controllato di cui al comma 2 dell’articolo 177 del Tuir, mentre possa astrattamente rientrare nell’ipotesi di cui al comma 2bis del medesimo articolo.

Richiamando la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023, l’Istante osserva come l’Agenzia abbia chiarito che «qualora le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento ”complessivamente” integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell’art. 177 comma 2bis del TUIR, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del realizzo controllato», e che la quota in nuda proprietà deve essere “ragguagliata con i coefficienti di cui al D.M. 20.12.2022 ai fini di determinare, in funzione dell’età dell’usufruttuario, il valore della nuda proprietà”.

Nel caso di specie, l’Istante ritiene che in ragione dell’applicazione dei commi 2 e 2bis dell’articolo 177 Tuir, sia possibile applicare il regime del realizzo controllato al conferimento dell’intero pacchetto azionario nella holding interamente posseduta.

Rileva come ad un analogo risultato si potrebbe giungere conferendo separatamente, «a valori di continuità fiscale rispetto al costo fiscale», le azioni nella Società, «secondo il seguente schema:

1) dapprima il 4% delle azioni in piena proprietà congiuntamente al 35% delle azioni in nuda proprietà applicando l’art. 177 comma 2bis; tale conferimento, infatti, avrebbe ad oggetto una partecipazione al capitale superiore al 25% in società interamente partecipata dal conferente;

2) successivamente il restante 51% delle azioni in piena proprietà applicando l’art. 177 comma 2 e ciò in quanto questo conferimento consentirebbe alla conferitaria di acquisire il controllo della Società».

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir) stabilisce, come principio generale che «ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».

Per effetto di tale disposizione laddove un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione ad una società, realizza una plusvalenza (o minusvalenza), costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita, da quantificarsi tenuto conto dell’articolo 9, comma 2, secondo periodo del Tuir, in base al quale «in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».

L’articolo 177, comma 2, del Tuir, applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (in conseguenza della modificazione introdotta dall’articolo 12, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247), stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. ”scambiata”), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, «sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».

La fruizione del regime fiscale di cui all’articolo 177, comma 2 del Tuir è subordinata al ricorrere di due circostanze:

1. i soggetti scambiati/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

2. mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero incrementare, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del cd. ”valore normale” di cui all’articolo 9 del Tuir, può non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all’ultimo valore fiscale presso il socio conferente delle partecipazioni conferite (cd. ”neutralità indotta”).

Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, che rimane realizzativo, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato).

L’articolo 11bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma 2bis nell’articolo 177 del Tuir.

La novella legislativa è intervenuta sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni di cui al precedente comma 2, prevedendo che «Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente […]».

Il comma 2bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile, non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).

Per effetto della modifica normativa, il regime di realizzo controllato è quindi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.

La collocazione del comma 2bis all’interno della disciplina generale di cui all’articolo 177 del Tuir nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2bis alle «partecipazioni conferite» lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata).

L’estensione del regime è difatti subordinata al ricorrere congiunto delle condizioni seguenti:

1. le partecipazioni conferite devono rappresentare complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 per cento o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding);

2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni ”qualificate” da quelle ”non qualificate”.

Al riguardo, il riferimento al ”conferente” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni ”qualificate”.

Nel regime delineato dall’articolo 177 del Tuir coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l’obiettivo finale è il conseguimento del c.d. controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2bis,viceversa, viene attribuita rilevanza all’oggetto del conferimento, che deve essere una partecipazione definibile come ”qualificata”, richiamando il citato comma 2bis i medesimi requisiti indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera cbis) del Tuir, e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

Quest’ultimo sostanzialmente converte una partecipazione ”qualificata” diretta in una analoga partecipazione ”qualificata” indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

La rilevanza attribuita alle partecipazioni esclude l’accesso al regime ai conferimenti di meri diritti di usufrutto, atteso che i conferimenti rilevanti secondo la disciplina recata dal comma 2bis sono quelli che hanno per oggetto partecipazioni la cui titolarità consente alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualità di socio della società scambiata.

Come chiarito con la risoluzione n. 56/E del 16 ottobre 2023, con riguardo all’oggetto dei conferimenti che possono rientrare nell’ambito di applicazione del comma 2bis dell’articolo 177, alla luce della formulazione della lettera a), che richiama, oltre che i diritti di voto, anche la partecipazione al capitale, il conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto è astrattamente idonea ad integrare i presupposti della norma in esame.

Pertanto, nel caso in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento ”complessivamente” integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell’articolo 177, comma 2bis, il conferimento nel suo complesso può beneficiare del regime di realizzo controllato.

Ciò posto, occorre considerare che, in presenza di un’unica operazione con la quale un unico soggetto conferisce una partecipazione maggioritaria in una holding unipersonale, viene in rilievo la richiamata ratio della disposizione di cui all’articolo 177, comma 2bis, di favorire la conversione di partecipazioni societarie ”qualificate” dirette in partecipazioni indirettamente detenute attraverso società holding interamente partecipate dal conferente.

Conseguentemente, l’applicabilità a una siffatta operazione di conferimento del regime di realizzo controllato deve essere valutata alla luce delle disposizioni di cui al comma 2bis dell’articolo 177, avendo riguardo all’oggetto del conferimento e all’assetto partecipativo della conferitaria, nonché agli altri requisiti e condizioni posti dalla norma. In tal senso, qualora l’oggetto del conferimento sia rappresentato da partecipazioni che integrano almeno i requisiti di ”qualificazione” di cui alla lettera a) del comma 2bis dell’articolo 177, e la società conferitaria rispetti i requisiti di cui alla successiva lettera b), il conferimento potrà avvenire in regime di realizzo controllato ai sensi della citata disposizione di cui al comma 2bis, nel rispetto degli altri requisiti e delle altre condizioni poste dalla norma.

Nel caso di specie, l’Istante è titolare, in piena proprietà, di partecipazioni nella Società che integrano i requisiti di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2bis dell’articolo 177 del Tuir, e intende conferirle, unitamente alle partecipazioni detenute in nuda proprietà, in una società da egli interamente partecipata.

Alla luce del quadro normativo di prassi illustrato, si ritiene, pertanto, che all’unica operazione di conferimento della totalità delle quote detenute dall’Istante nella Società in una newco holding partecipata interamente dallo stesso sia applicabile il regime di realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2bis, del Tuir, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni posti dalla norma (non oggetto del presente parere).

Il presente parere non comporta la qualificazione della Società come società la cui attività non consiste in via esclusiva nell’assunzione di partecipazioni.

Esso viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

In relazione agli elementi fattuali, ai termini e alle modalità di realizzazione della prospettata operazione di conferimento e di altre eventuali operazioni ad essa correlate, rimangono fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, anche in ottica antiabuso, ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.