UNILAV le modifiche introdotte dal 10 gennaio 2014Sono entrate in vigore le nuove regole di compilazione del modello UNILAV, (che è il modulo telematico mediante cui i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore, eccezion fatta per delle agenzie per il lavoro per i relativamente ai rapporti di somministrazione,  adempiono all’obbligo di comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati).

Le novità, entrate in vigore dalle ore 19 del 10 gennaio 2014, sono state introdotte dal Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro (www.cliclavoro.gov.it), è stato anche aggiornato conseguenzialmente  il vademecum “Modelli e Regole” per le comunicazioni obbligatorie telematiche (COT).

Le principali novità hanno interessano il “Quadro Inizio”, il “Quadro Proroga”, il “Quadro Trasformazione” e il “Quadro Cessazione”, sono le seguenti:

  • è stato inserito un campo “Assunzione effettuata ai sensi della L. n. 68/99” per indicare se l’assunzione è stata effettuata in ottemperanza agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio;
  • le istruzioni alla compilazione del campo “Contratto collettivo applicato” precisano che, in tutte le situazioni in cui non venga applicato alcuno dei contratti collettivi indicati in tabella, l’operatore deve inserire il codice “CD”, mentre, qualora non venga applicato alcun contratto, si deve utilizzare il codice “ND”. Il Ministero precisa ora che tale codice va utilizzato anche per i rapporti di tirocinio;
  • con riferimento al campo “Retribuzione/Compenso”, deve ora essere inserito il compenso lordo annuo. Viene chiarito che in caso di contratto di apprendistato deve essere riportato il dato con riferimento al primo anno di contratto. In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio;
  • è stata inserita una nuova sezione (“Quadri Tirocini”). Sono oggetto di comunicazione obbligatoria soltanto quelli di tipo extracurriculare, restando esclusi quindi i tirocini curriculari; i periodi di pratica professionale; i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche; i tirocini transnazionali; i tirocini per soggetti extracomunitari; i tirocini estivi.

Altra modifica ha riguardato l’indicazione della retribuzione annua nelle comunicazioni telematiche. La predetta indicazione ha prodotto due effetti:

  • equivale a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con conseguente responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace;
  • un impatto diretto sul mantenimento dello stato di disoccupazione per i lavoratori interessati.

Con la percezione di una retribuzione annua lorda superiore al reddito minimo imponibile risulta incompatibile con l’acquisizione e la conservazione dello stato di disoccupazione e i relativi benefici che ne dovessero derivare (il limite del reddito è definito sulla base della normativa annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche).

Il Ministero con la nota n. 486 del 10 gennaio 2014 ha chiarito che in merito alla compilazione del campo retribuzione/compenso che lo stesso, ferma restando l’obbligatorietà della sua compilazione,  potrà essere effettuata in maniera indicativa.