La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche che risiedono in Italia diversi dagli imprenditori presenta molteplici elementi di complessità poiché in quanto il regime di tassazione dipende da una serie di elementi.
I parametri che influiscono il regime di tassazione sono di seguito elencati:
- periodo di possesso;
- percentuale di partecipazione;
- tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata)
- imputazione in bilancio, se trattasi di azioni, quote o partecipazioni.
Per quanto concerne la tipologia di partecipazione ai sensi dell’articolo 67 comma 1° lettera c del TUIR occorre distinguere tra:
- partecipazioni qualificate in società non quotate, nel caso in cui si detengano più del 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento;
- partecipazioni qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano più del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento;
- partecipazioni non qualificate in società quotate,nel caso in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25 per cento;
- partecipazioni non qualificate in società quotate, nel caso in cui si detengano meno del 2 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5 per cento.
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche, non imprenditori, titolari di partecipazioni qualificate, distribuiti da società residenti concorrono alla formazione del reddito nella misura del:
- 49,72 per cento, se relativi ad utili prodotti dal 1° gennaio 2008;
- 40,00 per cento, se relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Per quanto concerne la tassazione dei dividendi e/o utili delle partecipazioni non qualificate corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore) sono assoggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo (dal 1° luglio 2014).
Trattandosi di ritenute a titolo d’imposta il contribuente non deve indicare nulla in dichiarazione.
Momento impositivo
Il momento impositivo per i dividendi coincide con l’anno in cui sono percepiti, ossia secondo un criterio di cassa. In quanto la delibera potrebbe prevedere che i dividendi debbano “essere staccati” entro un certo lasso temporale dalla delibera.
Inoltre “l’esenzione” dei dividendi in capo al socio è solo parziale ed assume livelli diversi in funzione della tipologia di partecipazione e del soggetto percipiente.
SOGGETTO PERCIPIENTE | TASSAZIONE |
SOGGETTI IRES | 5% |
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE | 49,72% |
PERSONE FISICHE PRIVATE IN POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | 49,72% |
PERSONE FISICHE PRIVATE IN POSSESSO DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE | IMPOSTA SOSTITUTIVA |
ENTI NON COMMERCIALI | 77,74% |
Come è evidente dallo schema appena prospettato, nel caso in cui la partecipazione sia posseduta da una persona fisica che non agisce nell’ambito dell’attività d’impresa, è necessario comprendere se la partecipazione può essere ritenuta qualificata o meno.
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE |
Azioni (diverse da quelle di risparmio) e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata, contraddistinte da una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% (per le società quotate) o al 20% (per le società non quotate). Per le società di capitali e gli enti dotati di organo assembleare, anche in caso di mancato superamento dell’appena richiamata soglia, la partecipazione si considera qualificata se è contraddistinta da una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società quotate) o al 25% (per le società non quotate). |
Modifiche nel regime di tassazione dei dividenti sono state introdotte con la Finanziaria 2008, la quale ha ridotto l’aliquota IRES dal 33% al 27,50%.
Per tale motivo si rende necessario distinguere gli utili prodotti prima e dopo il 2008, al fine di individuare il corretto trattamento fiscale.
Si sottolinea, a tal proposito, che si considerano in ogni caso prioritariamente distribuiti gli utili prodotti prima del 2008.
TASSAZIONE DIVIDENDI EROGATI DA SOCIETA’ DI CAPITALI A: | ||
UTILI PRODOTTI FINO AL 31.12.2007 | UTILI PRODOTTI DAL 01.01.2008 | |
PERSONE FISICHE PRIVATE IN POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | 40% | 49,72% |
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE | 40% | 49,72% |
SOGGETTI IRES | 5% | 5% |
ENTI NON COMMERCIALI | 77,74% | 77,74% |
Giova inoltre in questa sede di essere ricordato che il DL 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 è intervenuto sul livello d’imposizione dei redditi di natura finanziaria, sancendo l’applicazione della nuova aliquota del 26%
UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI IRES | ||||
PARTECIPAZIONE | UTILE TASSATO | TASSAZIONE DIVIDENDI | ||
NON QUALIFICATA | 100% | RITENUTA A TITOLO D’IMPOSTA | ||
20% fino al 30.06.2014 | ||||
26% dall’01.07.2014 | ||||
QUALIFICATA | 49,72% | Tassazione in dichiarazione dei redditi ad aliquote marginali | ||
Occorre evidenziare che, nel caso in cui, a fronte di una partecipazione non qualificata, siano corrisposti utili in natura, i soci sono tenuti a versare alla società emittente l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.
Per cui qualora il socio non fornisce la provvista, la società emittente non potrà che sospendere il pagamento del dividendo in natura, non potendo esercitare la rivalsa su somme liquide (Circolare Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2004, n. 26/E, par. 4.1).
ATTENZIONE – Ai sensi dell’art.27 del D.P.R. n. 600 del 1973, se il soggetto percipiente non dichiara di possedere una partecipazione qualificata, la società, nel distribuire i dividendi deve applicare la ritenuta d’imposta (così come previsto per le partecipazioni non qualificate).
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