Con Sentenza 10 luglio 2013, n. 29433, la Corte di Cassazione ha chiarito che è legittimo l’utilizzo come spunto di indagine dei dati contenuti nella c.d. “lista Falciani” anche se illegittimamente ottenuti e la distruzione della lista può essere chiesta solo dal pubblico ministero.
In base all’articolo 240 del codice di procedura penale, il Pm dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento e il loro contenuto non può essere utilizzato. Il Pm, acquisiti tali documenti, entro quarantotto ore, chiede al Gip di disporne la distruzione.
Su una questione analoga, e sempre con riferimento alla lista Falciani, era già recentemente intervenuta la Suprema corte (sentenza 38753/2012). Nell’occasione, i giudici di legittimità chiarirono che le notizie comunicate al Pm sul possesso di disponibilità estere acquisite dall’amministrazione non possono essere distrutte nel corso del procedimento penale se non vi è prova della loro iniziale acquisizione illecita.
Tale problematica, verosimilmente superata dalla pronuncia della Suprema corte francese che ha ritenuto illecita l’acquisizione originaria della lista Falciani, ora è stata affrontata anche con riferimento alla parte processuale legittimata a richiedere tale distruzione individuata nel solo Pm.
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