Utilizabilità della lista Falciani e dei documenti ottenuti illegittimamente - Cassazione sentenza n. 29433 del 2013Con Sentenza 10 luglio 2013, n. 29433, la Corte di Cassazione ha chiarito che è legittimo l’utilizzo come spunto di indagine dei dati contenuti nella c.d. “lista Falciani” anche se illegittimamente ottenuti e la distruzione della lista può essere chiesta solo dal pubblico ministero.

Gli Ermellini hanno ritenuto in particolare, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 240, comma 2, c.p.p., l’inutilizzabilità degli atti illegalmente formati non preclude che gli stessi possano essere impiegati come spunto di indagine analogamente a quanto accade per gli scritti anonimi.
Il potere di chiedere la distruzione dei documenti al giudice per le indagini preliminari, inoltre, è di esclusiva competenza del pubblico ministero ed è subordinata al suo assenso analogamente agli altri documenti di indagine acquisiti illegalmente.
Per i giudici di legittimità solo il pubblico ministero, può richiedere la distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Ne consegue che se la Procura non ritiene di distruggere le schede relative alla “lista Falciani”, pur avendo richiesto l’archiviazione della vicenda penale a favore del contribuente, questi non può pretenderne la distruzione.
Nel corso di un procedimento penale per dichiarazione infedele dei redditi nei confronti di un contribuente incluso nella nota “lista Falciani”, il diretto interessato, ottenuta l’archiviazione da parte del Gip, su conforme richiesta del Pm, richiedeva a quest’ultimo di attivare la procedura di distruzione della documentazione contenuta nel fascicolo di indagine a norme dell’articolo 240 del codice di procedura penale.
Il Pm, tuttavia, riteneva di non attivarsi in tal senso anche in presenza di archiviazione. La difesa del contribuente, allora, sollecitava il Gip a vagliare la richiesta di distruzione in questione. Il giudice la respingeva.Era quindi proposto ricorso per Cassazione.
In base all’articolo 240 del codice di procedura penale, il Pm dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento e il loro contenuto non può essere utilizzato. Il Pm, acquisiti tali documenti, entro quarantotto ore, chiede al Gip di disporne la distruzione.
Per i giudici della Corte Suprema, il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto nessun autonomo potere di attivazione della pronuncia del Gip è previsto direttamente per la parte diversa dal Pm. Ciò a differenza di quanto accade, ad esempio, per le intercettazioni telefoniche, per le quali, (articolo 269 del codice di procedura penale) qualsiasi parte (e non solo il Pm) ha la facoltà di chiedere, a tutela della riservatezza, la distruzione dei verbali e delle registrazioni relative alle intercettazioni telefoniche al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione stessa. Peraltro, l’inutilizzabilità degli atti illegalmente formati, secondo la sentenza, non preclude che gli stessi possano valere, al pari degli scritti anonimi, come spunto di indagine.
Su una questione analoga, e sempre con riferimento alla lista Falciani, era già recentemente intervenuta la Suprema corte (sentenza 38753/2012). Nell’occasione, i giudici di legittimità chiarirono che le notizie comunicate al Pm sul possesso di disponibilità estere acquisite dall’amministrazione non possono essere distrutte nel corso del procedimento penale se non vi è prova della loro iniziale acquisizione illecita.
Tale problematica, verosimilmente superata dalla pronuncia della Suprema corte francese che ha ritenuto illecita l’acquisizione originaria della lista Falciani, ora è stata affrontata anche con riferimento alla parte processuale legittimata a richiedere tale distruzione individuata nel solo Pm.