AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 gennaio 2020, n. 1
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – utilizzo del credito d’imposta di cui all’art. 13, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in compensazione con il debito per le accise
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito istante, che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, espone quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione edilizia volti all’efficienza energetica.
L’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come novellato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l’importo spettante ai fini della detrazione d’imposta maturata a seguito di interventi edilizi eseguiti sull’involucro degli edifici condominiali per migliorare l’efficienza energetica possa essere ceduto all’impresa che esegue l’intervento in cambio di uno “sconto” sull’importo indicato in fattura.
Per l’impresa che realizza il lavoro tale importo costituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di uguale importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In alternativa, l’impresa può cedere detto credito ai propri fornitori che, a loro volta, possono utilizzarlo in compensazione alle medesime condizioni.
Premesso quanto sopra e posto che l’impresa che esegue i predetti interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionaria del credito d’imposta, vuole a sua volta cederlo all’istante, che le fornisce di energia elettrica e/o gas naturale, con l’interpello viene chiesto se tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i “tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene di potere utilizzare il citato credito d’imposta in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche per quanto dovuto per accise.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dall’istante è condivisibile.
L’articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che “Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 …. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi…”.
Il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica sull’edificio condominiale l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa acquisisce così un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto.
L’impresa può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario (cfr. provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 660057 del 31 luglio 2019).
Tanto premesso, l’articolo 28, comma 7, n. 388 del 2000, prevede che “A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2 [imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – c.d. T.U. accise – (NDR)], nonché di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.”.
È quindi consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 ACCISE”, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte.
Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi. Pertanto, in virtù del rinvio all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 contenuto nell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, il credito d’imposta in argomento può essere utilizzato – mediante il modello F24 accise – per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2019, n. 18142 - Illegittimità del credito compensato dall’Agenzia delle Entrate con debiti erariali ante fallimento in quanto la compensazione nelle procedure concorsuali presuppone l'anteriorità del credito…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40324 depositata il 9 novembre 2021 - Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 13 luglio 2020, n. 39/E - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32617 depositata il 20 novembre 2020 - Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l'art.…
- Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza n. 34419 depositata l' 11 dicembre 2023 - In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…