AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 62 del 3 marzo 2026
Utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Alfa, nel prosieguo istante, rappresenta che «[…] quale ente pubblico, determina l’IRAP ai sensi dell’art. 10bis del D.Lgs. n. 446/1997, c.d. IRAP enti pubblici;
[…] ha presentato la dichiarazione IRAP 2024 relativa all’anno d’imposta 2023, dalla quale è emerso un credito IRAP di euro 6.618.012,00 e per il quale è stato apposto visto di conformità all’interno della dichiarazione;
tale credito risulta regolarmente indicato nel quadro IR32 della dichiarazione IRAP 2024 redditi 2023;
il Collegio Sindacale ha espresso perplessità in merito alla compensazione verticale tramite modello F24EP, il quale non prevede un codice tributo a credito per l’IRAP e non risulta possibile inviare modello F24 ”a saldo zero” come previsto ai sensi dell’art. 11, co. 2, lettera a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66».
Tanto premesso, l’istante chiede quale sia il «[…] corretto trattamento da applicare all’utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici)».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante propone la seguente soluzione: «il credito IRAP enti pubblici può essere utilizzato in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici), in assenza di trasmissione del modello F24 EP e con rilevazione (dell’utilizzo) nella dichiarazione IRAP nell’anno successivo all’utilizzo. Ciò anche in considerazione del fatto che il codice tributo previsto per il versamento dell’IRAP enti pubblici con F24EP (cod. 380E) non prevede l’utilizzo della colonna ”importi a credito compensati” e non risulta sia stato previsto un altro codice tributo per l’utilizzo del credito IRAP enti pubblici nel medesimo modello F24EP».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all’istante, di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge e dai documenti di prassi ai fini della spettanza di qualsiasi beneficio. Dette verifiche, infatti, esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Precisato quanto sopra, occorre ricordare che in materia di compensazione dei crediti fiscali il legislatore è ripetutamente intervenuto per razionalizzare tale strumento, anche nel tentativo di limitare i casi di uso fraudolento dello stesso da parte degli operatori economici.
Recentemente, con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti eseguiti mediante compensazione all’esito delle modifiche che l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) ha apportato all’articolo 11 del decreto-legge n. 66 del 2014 devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate», laddove, precedentemente alla citata modifica normativa, detto obbligo riguardava soltanto le compensazioni con modelli F24 a ”saldo zero”.
Per effetto dell’attuale previsione normativa «[…] l’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a ”saldo zero”. […]», dovendo «ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione ”verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio ”acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24» (così la citata circolare n. 16/E del 2024).
Ciò premesso, tuttavia, ai fini del presente interpello occorre considerare che, nel caso di specie, il credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento dell’IRAP relativa all’attività istituzionale e che tale compensazione ”verticale” non deve essere esposta nel modello F24.
Alla luce di quanto considerato, si condivide la soluzione rappresentata dall’istante, poiché attualmente l’unica possibilità di compensare l’IRAP a credito per il versamento di quella a debito è la c.d. compensazione ”interna” al modello dichiarativo, come previsto dalle istruzioni alla compilazione del modello IRAP 2025 (cfr. paragrafo 3.4 pagine 53/54 e paragrafo 5.2 pagina 82).