AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 novembre 2020, n. 536
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – utilizzo in compensazione di crediti maturati post domanda di concordato preventivo in presenza di debiti ante concordato
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito, istante) svolge attività di […] e riferisce quanto di seguito sinteticamente riportato.
Premesso di essere appaltatrice di diverse commesse ricadenti nell’ambito applicativo dell’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, decreto IVA) e di essere, pertanto, strutturalmente a credito IVA, l’istante espone di aver presentato nel […] ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, legge fallimentare).
Nel periodo antecedente alla domanda di ammissione al concordato preventivo, ha maturato debiti per imposte erariali e relativi accessori dichiarati e non versati, di importo superiore a 1.500 euro, che potrebbero essere iscritti a ruolo.
Tanto premesso, l’istante chiede se sia possibile compensare un credito emergente dalla dichiarazione IVA, recante il visto di conformità, maturato successivamente al deposito della domanda di concordato, con debiti fiscali e contributivi maturati anch’essi successivamente, pur in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, maturati prima del deposito della predetta domanda.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, richiamato il combinato disposto degli articoli 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché la prassi della scrivente (risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002 e circolare n. 13/E del 11 marzo 2011), ritiene che il credito erariale maturato successivamente alla presentazione della domanda di concordato possa essere compensato con debiti fiscali e contributivi maturati anch’essi successivamente, pur in presenza di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, maturati antecedentemente alla presentazione della domanda medesima.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.” Come disposto dall’articolo 169 della medesima legge, la previsione si applica anche alla procedura del concordato, “con riferimento alla data di presentazione” della relativa domanda.
Per quanto riguarda, in generale, la compensabilità del credito tributario maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo, con debiti tributari sorti anch’essi successivamente, pur in presenza di altri debiti tributari maturati antecedentemente alla presentazione della domanda medesima, occorre riferirsi in primo luogo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono “diversi i soggetti che vantano crediti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, a seconda che il credito insorga prima o dopo l’apertura della procedura” (Cass., Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 6478).
Ne discende che “nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l’imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l’amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all’apertura della procedura medesima, mentre al contrario – non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l’apertura della procedura, stante il principio richiamato dalla L. Fall., artt. 56, 169, applicabile anche ai crediti erariali.” (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13467).
In senso conforme la circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011, dove, al paragrafo 3, si precisa che “la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.” Confermando l’attualità della risoluzione n. 279 del 12 agosto 2002, la circolare esclude, pertanto, “la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione”.
Non costituisce, altresì, un limite a quanto sopra indicato la previsione recata dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto-legge. n. 78 del 2010, secondo cui “1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.”.
Ne deriva che nel caso di specie, la compensazione del credito IVA, maturato dall’istante successivamente alla domanda di concordato preventivo, con debiti fiscali e contributivi maturati anch’essi successivamente, non è inibita dalla presenza di debiti tributari e relativi accessori dichiarati e non versati iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, maturati antecedentemente alla presentazione della domanda medesima. L’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 resta, invece, applicabile con riferimento ai debiti maturati successivamente alla presentazione della domanda qualora non siano onorati e, quindi, siano iscritti a ruolo.