AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 agosto 2020, n. 237
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Utilizzo in compensazione di un credito da agevolazione ripristinato a seguito di definizione dell’atto di contestazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
Nel periodo d’imposta […] l’istante presentava domanda per accedere al […], riservato alle imprese che realizzavano investimenti nel territorio della Regione […], secondo le modalità di attuazione disposte […].
L’agevolazione consisteva nel riconoscimento di un “bonus fiscale” da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successivi adeguamenti di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
La richiesta veniva accolta con comunicazione della Regione […] in data […] e l’importo liquidato, per complessivi […] euro, veniva interamente utilizzato dall’istante nel corso del […] in compensazione dell’IRAP dovuta, mediante modello F24 e utilizzando lo specifico codice tributo “3888” (Incentivi in Forma Automatica per le Piccole e Medie Imprese) previsto a tal fine.
In data […], l’Agenzia delle entrate notificava alla società istante un atto di recupero del suddetto credito agevolato per la parte utilizzata in compensazione oltre il limite stabilito dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (stabilito in 250.000 euro).
A seguito di impugnazione del predetto atto, la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso con sentenza poi confermata dalla Commissione tributaria regionale. A tale ultima sentenza, emessa in data […], l’istante prestava acquiescenza.
In data […], successivamente alla decisione dei giudici di prime cure, l’istante provvedeva al pagamento integrale di quanto intimato, pari ad euro […] oltre interessi e sanzioni.
Ciò posto, al fine di utilizzare in compensazione il credito di […] euro così ripristinato, l’istante lo ha indicato, per la prima volta, tra i crediti di imposta nella dichiarazione modello Unico […], per il periodo d’imposta […] e, poi, nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi successivi.
Tuttavia, non avendo individuato nel modello dichiarativo un apposito campo per indicare l’eccedenza del bonus fiscale di cui al decreto-legge n. 244 del 1995, ha evidenziato il credito nel quadro RU, sezione V – altri crediti di imposta -, al rigo RU403 – “crediti di imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi”.
Ciò posto, l’istante chiede chiarimenti in merito al codice tributo da utilizzare per la compensazione della suddetta eccedenza di credito, tenuto conto che il codice tributo “3888”, secondo quanto riferito, non risulterebbe più valido.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene spettante il bonus fiscale in quanto:
– ne ricorrevano i presupposti di legge, non oggetto di contestazione;
– il bonus fiscale è equiparato ad un credito d’imposta mutuandone le relative discipline;
– l’articolo 1 della legge 244 del 2007, commi da 53 a 57, prevede che l’ammontare eccedente dei crediti di imposta ” è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza”.
Tanto premesso, l’istante, considerato che l’originario codice tributo “3888” non risulta più valido ed in assenza di un codice tributo specifico per la fattispecie, ritiene di poter compensare detto credito mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 6700 “credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Preliminarmente si osserva che il presente parere è reso senza entrare nel merito della effettiva spettanza del credito vantato dall’istante, tenendo conto, altresì, della definitività dell’atto di recupero avente ad oggetto l’indebito utilizzo in compensazione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oltre il limite di 250.000,00 euro stabilito dall’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Quest’ultima norma, al comma 53, dispone che ” A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza”.
Con riferimento al bonus fiscale riconosciuto all’istante, conformemente a quanto già chiarito in merito all’errato utilizzo in compensazione di un credito oltre il limite previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (cfr. circolare n. 101/E, par. 11.1, del 19 maggio 2000 e risoluzione n. 452/E del 27 novembre 2008), si è dell’avviso che, nel caso prospettato, con la definizione dell’atto di contestazione sia stata ripristinata, a posteriori, la disponibilità del credito per un importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e riversata, […].
Il credito così ripristinato può essere riportato nei periodi successivi, oltre il limite temporale previsto dalla legge istitutiva, e compensato con eventuali debiti tributari e contributi futuri, con la precisazione che tale eccedenza non concorre con gli altri eventuali crediti all’ammontare del limite massimo compensabile nell’anno solare previsto dalla citata legge n. 244 del 2008, essendo utilizzata oltre il terzo anno successivo a quello in cui la stessa si è generata.
Ciò detto, considerato che nella dichiarazione modello UNICO […] non era presente un apposito campo nel quadro RU che consentisse di evidenziare il credito in esame, l’indicazione dello stesso nel rigo RU403 – crediti di imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi – del modello UNICO […] e dei modelli degli anni seguenti, al fine della sua emersione, ha comportato una gestione ed un controllo manuale dello stesso da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, non essendo più disponibile l’originario codice tributo 3888, al fine di utilizzare detto credito in compensazione, si concorda con la soluzione prospettata dall’istante di utilizzare il codice tributo 6700 “credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese”.
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