Agenzia delle Entrate – Risposta n. 358 del 1° luglio 2022
Utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta da Superbonus – ricostituzione del valore originario – articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito istante, pone il quesito di seguito sinteticamente rappresentato in merito all’applicazione dell’articolo 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’istante riferisce di avere diritto ad un credito d’imposta da Superbonus, (ancorché non sia specificato in istanza, si può assumere a seguito di “sconto in fattura o “cessione del credito” di cui al medesimo articolo 121) e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022 (per un totale di […] euro), tramite il codice tributo 6921 (istituito con risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020).
Considerato che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito ex articolo 121, si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, chiede come poter ricostituire l’originario credito spettante.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l’istante, al fine di ripristinare il valore originario del credito d’imposta
– già parzialmente compensato con il modello F24 – propone di riversare la quota compensata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921) utilizzato all’atto della sua compensazione.
Una volta ripristinato l’ammontare originario, l’istante potrebbe, a suo avviso, concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione del credito.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base degli elementi assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, restando pertanto impregiudicato il potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria in merito alla spettanza del credito d’imposta.
L’articolo 121, comma 1, lettera a) del citato decreto Rilancio, nella formulazione vigente, attribuisce al fornitore, che ha eseguito uno degli interventi edilizi indicati al successivo comma 2, un credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura al committente.
Ai sensi del successivo comma 3, «I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso».
In alternativa, il medesimo credito può essere ceduto ad altri soggetti, inclusi
«[…] gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari […] ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Itala […]».
Le modalità attuative delle disposizioni citate, sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 (che ha sostituito il precedente provvedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020).
Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, è stato istituito il codice tributo 6921 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da cessioni e sconti del Superbonus, disposti dall’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo che, «in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ” importi a credito compensati“, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati“».
Tanto premesso, la soluzione prospettata dal contribuente – ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario – non è contemplata dalle disposizioni sopra citate, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.
Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l’impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l’Agenzia delle entrate non può interferire).
Al caso prospettato, infatti, non si applica quanto disposto dal comma 1-quater del citato articolo 121 (introdotto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), secondo cui «I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7 […]».
Dette disposizioni, infatti, per espressa previsione dell’ultimo periodo dello stesso comma 1-quater, «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022».
[…]
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