AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 luglio 2019, n. 316
Articolo 15 decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 – Utilizzo riserva in sospensione d’imposta a chiusura disavanzo
Quesito
La società istante rappresenta che il 5 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione con il quale si è proceduto all’incorporazione della società interamente posseduta Alfa S.p.a..
A seguito di tale acquisizione, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2018, si è generato un disavanzo di annullamento, dato dalla differenza fra il valore di bilancio della partecipazione nella società incorporata e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata (pari al 100%).
Ciò premesso, la società evidenzia che, in base al principio contabile OIC 4, il disavanzo di annullamento si origina nelle fusioni in cui i soggetti partecipanti all’operazione di fusione sono legati da rapporti partecipativi e che ai fini dell’imputazione del disavanzo stesso occorre “far ricorso a valori correnti che siano provvisti di una ‘funzionalità’ in relazione al loro inserimento nel complesso produttivo unificato risultante dalla fusione (…)”.
L’istante, nel richiamare e nell’interpretare il principio contabile OIC 4 sostiene che, laddove nello stesso si parla dell’imputazione del disavanzo secondo i valori correnti, ciò voglia intendere che, non solo i valori correnti devono essere effettivamente sussistenti, ma che, inseriti nel capitale di funzionamento, non devono essere superiori al loro ‘valore economicamente recuperabile.
Conseguentemente, il disavanzo di annullamento non può essere automaticamente considerato avviamento, proprio perché è necessario valutare se effettivamente l’avviamento esista; allo stesso modo, i maggiori valori delle attività non possono essere imputati nel bilancio dell’incorporante qualora il disavanzo corrisponda a perdite pregresse dell’incorporata o ad un costo ‘eccessivo’ della partecipazione.
Il disavanzo da annullamento, risultante dalla differenza contabile sopra evidenziata, potrebbe infatti non essere significativo di valori economici effettivamente esistenti né recuperabili con lo svolgimento normale dell’attività.
La società indica altresì che, secondo il principio contabile OIC 4, nel caso in cui il disavanzo da annullamento corrisponda a perdite pregresse, lo stesso è eliminato portandolo in diminuzione del patrimonio netto post-fusione, attraverso la compensazione con una o più riserve o, se ciò non è possibile, imputandolo al conto economico.
A tal riguardo, la società riferisce di aver rivalutato il valore dei cespiti immobiliari presenti nel bilancio al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (di seguito l’articolo 15). La rivalutazione effettuata ai sensi della citata disposizione normativa, che peraltro fa rinvio all’articolo 13 della legge 23 novembre 2000 n. 342, prevede che il saldo di rivalutazione, accantonato ad apposita riserva in sospensione di imposta, è soggetto a tassazione soltanto nel caso di distribuzione ai soci e non se utilizzato a copertura delle perdite, a condizione che la copertura della perdita attraverso l’utilizzo della riserva sia deliberata dall’assemblea straordinaria.
Con riferimento alla natura e all’origine del disallineamento tra il valore della partecipazione iscritto in bilancio e il patrimonio netto dell’incorporata, che è all’origine del disavanzo di annullamento, la società precisa che esso trae origine:
– dall’aumento del costo delle partecipazioni nella controllata/incorporata per effetto delle rinunce al credito dell’istante – ai fini di un riequilibrio patrimoniale della partecipata per perdite derivanti dall’esercizio della sua attività commerciale – a cui non è corrisposto un incremento di valore della incorporata;
– dalla mancata svalutazione della partecipazione, sulla base della stima dell’organo amministrativo secondo cui la perdita di valore della stessa non fosse durevole e, quindi, rinviabile.
La società, al riguardo, afferma che, se nei suddetti anni avesse proceduto a svalutare la partecipazione, il conto economico avrebbe chiuso in perdita civilistica con l’effetto di poter compensare, sin da subito, le perdite medesime con la riserva di rivalutazione in sospensione di imposta.
Al riguardo, la società allega una tabella attraverso la quale evidenzia che nel caso in cui la società avesse svalutato la partecipazione detenuta in Alfa S.p.a. negli anni 2012, 2013 e 2015 avrebbe conseguito una perdita di esercizio.
Tanto premesso, la società chiede di sapere se l’imputazione della perdita da disavanzo da annullamento – emerso a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di una società interamente partecipata – a una riserva di patrimonio netto, in particolare alla riserva in sospensione di imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 18, non comporti tassazione a carico della società istante, previa deliberazione da parte dell’assemblea dei soci riunita in sede straordinaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante è dell’avviso che ciò che ha determinato il disavanzo da annullamento, a seguito della fusione per incorporazione della società partecipata Alfa S.p.a., siano le perdite pregresse prodotte da quest’ultima.
Al fine di coprire tale disavanzo, la società ritiene corretto utilizzare la riserva in sospensione di imposta di cui all’articolo 15, comma 18, riducendo la stessa con delibera dell’assemblea straordinaria.
Inoltre, l’istante ritiene che l’utilizzo della predetta riserva in sospensione di imposta non debba essere assoggettato a imposizione in quanto l’articolo 15, comma 23, richiamando le disposizioni recate dall’articolo 13 della legge n. 342 del 2000, prevede la tassazione della riserva in questione in capo alla società solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci, dai quali dipende la decisione esclusiva sulla cessazione degli effetti sospensivi della riserva in questione (risoluzione n. 1/E dell’11 gennaio 2001).
Parere dell’agenzia delle entrate
Per le ragioni di seguito esposte, non si concorda con la soluzione proposta dall’istante.
Ai fini della soluzione del quesito posto, si precisa che esula dalle competenze della scrivente in sede di interpello c.d. ordinario effettuare valutazioni del disavanzo da annullamento rappresentato; di conseguenza, di seguito si forniranno i chiarimenti richiesti limitatamente ai profili di carattere interpretativo.
Il comma 18 dell’articolo 15 prevede che: “Il saldo attivo, risultante dalle rivalutazioni eseguite, deve essere imputato al capitale o imputato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione d’imposta”.
L’articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dal comma 23 dell’articolo 15 sopra citato, e applicabile in quanto compatibile, stabilisce al comma 1 che “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite [ai sensi di tale legge] deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva (…), con esclusione di ogni diversa utilizzazione”.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che: “La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”, cioè mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria. “Unica eccezione al predetto principio è rappresentata dall’utilizzo della riserva per la copertura di perdite, fattispecie, quest’ultima, che non richiede l’osservanza delle formalità indicate nel secondo e terzo comma dell’art. 2445 cod. civ., anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili, fino a quando la riserva stessa non venga interamente reintegrata o ridotta in misura corrispondente all’importo utilizzato mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria” (cfr. circolare 16 novembre 2000, n. 207/E).
Il principio OIC 4, con riferimento al disavanzo di annullamento chiarisce che: “Nelle ipotesi in cui il disavanzo da annullamento, in base alla sua origine e natura economica, corrisponda a perdite pregresse o ad un ‘eccesso di costò (…) esso è eliminato, portandolo a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico, come previsto dal Principio contabile 17 per il bilancio consolidato”.
Per quanto sopra premesso e considerato che la “differenza da annullamento” deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d’imposta, lo stesso sarà tassabile.
Nulla impedisce, all’istante di coprire contabilmente la suddetta “differenza da annullamento” attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra, per le motivazioni sopra esposte, la riserva da rivalutazione.
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