Il vademecum sulla sicurezza in allegato è stato elaborato e pubblicato dall’ Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) – un organismo paritetico costituito nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore Turismo.
L’ infortunio sul lavoro non rappresenta “solo” un tragico evento, ma anche un gravissimo danno per la famiglia dell’infortunato, per l’impresa e per la società e che “un ambiente sicuro e sano contribuisce in modo decisivo alla qualità del lavoro”, il vademecum si configura come un compendio ragionato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fornisce indicazioni relative al Decreto legislativo 81/2008, informazioni su tutti gli attori della sicurezza che il decreto individua (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medici competenti, RLS, …) e informazioni utili per interpretare correttamente le numerose norme che regolano il sistema sicurezza, i limiti della “problematica dell’igiene e della sicurezza sul posto di lavoro” con riferimento alla legislazione presupposta dal decreto legislativo 81/2008 e agli aggiornamenti successivi. Nel nuovo aggiornamento del Vademecum sono state inserite diverse schede seguendo l’ordine delle varie tematiche sviluppate nel Testo Unico in modo da facilitare eventuali approfondimenti.
Analizziamo alcuni temi temi trattati nel vademecum che interessa i lavoratori di tutti i settori: i diritti e doveri dei lavoratori.
Il lavoratore ha il “diritto di essere informato sui rischi che corre, deve esigere che la sua sicurezza e la sua salute siano tutelate con i mezzi più opportuni ed efficaci dal datore di lavoro; ma ha il dovere di non sottrarsi all’informazione. È tenuto ad agire in prima persona per la sicurezza. Assume il ruolo di protagonista nella difesa della propria salute e di quella dei propri colleghi”.
Elenchiamo alcun dei doveri dei lavoratori riportati nel vademecum:
- – “si sottopone ai programmi di formazione e informazione;
- – ha cura delle attrezzature con cui lavora;
- – osserva le disposizioni in materia di protezione collettiva e individuale;
- – utilizza correttamente gli strumenti che possono rappresentare un rischio;
- – ha cura dei dispositivi di protezione individuale e li utilizza regolarmente e correttamente;
- – non rimuove né modifica senza autorizzazione gli apparati di sicurezza, di segnalazione e di controllo”.
Inoltre il lavoratore “assume una ruolo attivo nei confronti del rischio:
- segnala le anomalie (problemi, difetti, ecc.) dell’attrezzatura di lavoro e dei dispositivi di sicurezza;
- segnala le condizioni di pericolo non previste di cui viene a conoscenza;
- in caso di urgenza, se ha ricevuto l’apposita formazione, interviene in prima persona per eliminare o ridurre le condizioni di pericolo grave e immediato, nel rispetto delle procedure e senza mettere a repentaglio la propria incolumità”.
Non va tralasciato che il lavoratore “agisce con prudenza e spirito di collaborazione:
- – non compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza;
- – si sottopone alle visite sanitarie previste;
- – contribuisce ad adempiere gli obblighi imposti dalle autorità o comunque necessari per la tutela della sicurezza e della salute”.
All’interno del vademecum è presente una raccolta ancora più dettagliata dei doveri del lavoratore con particolare riferimento al dovere di osservare le norme, di utilizzare correttamente i DPI, di agire solo in base alle proprie competenze, di segnalare difetti e inefficienze, di sottoporsi ai controlli sanitari, di rispettare divieti e prescrizioni, di essere informato, formato e addestrato.
Vediamo ora i diritti, che in molti casi rappresentano alcuni dei doveri del datore di lavoro.
Il vademecum precisa che:
- – “in caso di pericolo grave, immediato e imprevedibile, se il lavoratore abbandona il posto di lavoro (o la zona pericolosa) o, nel rispetto delle procedure e istruzioni operative ricevute, nell’impossibilità di contattare un superiore, prende autonomamente delle misure atte a evitare o circoscrivere le conseguenze del pericolo, non può per questo subire sanzioni o conseguenze dannose;
- – il lavoratore ha il diritto di ricevere adeguata formazione sulla sicurezza e la salute, in riferimento al proprio luogo di lavoro e alla propria mansione: al momento dell’assunzione; quando viene trasferito o cambia mansioni; quando vengono introdotte nuove attrezzature nel ciclo di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi. Inoltre, riceve una formazione specifica se viene chiamato a ricoprire un ruolo di responsabilità in uno qualsiasi dei servizi di sicurezza;
- – il lavoratore ha il diritto di essere informato: sui rischi (sia su quelli connessi in generale all’attività dell’azienda sia su quelli che corre lui personalmente), sulle misure di protezione e prevenzione, sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sul servizio di prevenzione e protezione, sul medico competente, sugli addetti che hanno la responsabilità di provvedere ai vari adempimenti legati alla sicurezza;
- – i lavoratori hanno il diritto di eleggere il rappresentante per la sicurezza”.
Ci soffermiamo, per concludere, sul dettaglio di alcuni dei diritti riportati sul vademecum:
- –diritto alla verifica delle misure di prevenzione e protezione: “si esercita per mezzo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: al momento della valutazione dei rischi, all’atto della stesura del documento di prevenzione e protezione, in fase di attuazione delle misure. La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi è l’occasione ufficiale per far conoscere il proprio punto di vista”;
- –diritto ai dispositivi di protezione individuale: “vanno adottati se tutte le altre misure attuate sono risultate insufficienti a garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Devono essere a norma, conformi alle esigenze, regolarmente mantenuti e igienizzati, tempestivamente riparati. Si deve essere informati, formati e addestrati al loro uso corretto (obbligatoriamente per iDPI dell’udito)”;
- –diritto alla sorveglianza sanitaria: “per accertare preventivamente controindicazioni alla mansione. Sono dettate norme particolareggiate per la movimentazione manuale di carichi, gli addetti ai videoterminali e a lavori che comportano il contatto con agenti cancerogeni o biologici. Visite mediche completate con esami specialistici. Il lavoratore può richiederle per problemi connessi con i rischi del lavoro”;
- –diritto alla sicurezza in caso di emergenza: “diritto a un efficiente servizio antincendio, all’assistenza medica di emergenza, a un collaudato programma di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato. I lavoratori designati non possono rifiutarsi se non per giustificati e seri motivi. Devono essere disponibili sul luogo di lavoro una adeguata cartellonistica di sicurezza e segnalatori in perfetto stato di funzionamento”.
documentazione
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