I giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9006 depositata il 1° aprile 2019 intervenendo in tema impugnabilità dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale e sui requisiti che i predetti atti abdicativi debbono possedere ai fini della loro inoppugnabilità ha ribadito che “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale – sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 cod. civ.”
In particolare per gli Ermellini “dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite “
Per cui risulta chiaro che per i giudici del palazzaccio che il sindacalista è obbligato, ai fini della effettiva assistenza al lavoratore, ad illustrare al lavoratore in modo compiuto ogni effetto e conseguenza che derivi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione. Pertanto il rappresentante dei lavoratori, leggendo il verbale, deve illustrare al lavoratore i diritti e ciò a cui sta rinunciando, la conciliazione risulta valida ed il lavoratore non può impugnarla per violenza morale, a nulla rilevando la sproporzione tra le concessioni avvenute tra le parti.
Infine per la Corte Suprema la transazione in sede sindacale va dichiarata nulla qualora, ai sensi dell’articolo 1435 c.c., si ravvisi un vizio invalidante del consenso. Ai fini della individuazione della di violenza morale è previsto che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera di un terzo.
La vicenda ha visto protagonista un lavoratore dipendente con contratto di agenzia il quale agiva giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria di nullità o annullamento del verbale di accordo sindacale transattivo sottoscritto con la datrice di lavoro ed ottenere il pagamento, per l’attività svolta a titolo di spettanze professionali, indennità di scioglimento del contratto, indennità suppletiva di clientela anche aggiuntiva e indennità del preavviso.
Nell’adire ai giudici di primo grado il lavoratore deduce che il predetto accordo era affetto da diversi vizi, sia per la mancata prova della rituale partecipazione del rappresentante sindacale in sede di stipula, che per la violenza morale esercitata dalla società ai fini della sottoscrizione. I giudici di prima istanza rigettano la richiesta ritenendo la conciliazione priva di vizi.
Avverso la decisione di primo grado, il lavoratore propone ricorso alla Corte di Appello i cui giudici confermano la sentenza del Tribunale.