La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13739 depositata il 31 maggio 2017 è intervenuto in tema di procedure di notifiche affermando che è valida ed efficace la notifica della cartella di pagamento con consegna a persona che si trova presso l’abitazione del destinatario e che ha affermato di essere il “convivente”.
La vicenda ha riguardato una contribuente a cui l’Agente della riscossione comunicava la trascrizione dell’iscrizione ipotecaria, sugli immobili di proprietà della contribuente, a causa del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La contribuente avverso tale atto proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deducendo il vizio di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche. La contribuente lamentava, in particolare, la nullità della notifica di una delle cinque cartelle in contestazione, in quanto eseguita mediante conegna a persona diversa dal destinatario, senza la sua preventiva identificazione. Per la ricorrente la cartella era stata, dall’ufficiale della riscossione, veniva consegnata in busta chiusa presso il luogo di residenza della contribuente a persona qualificatasi “convivente”, la quale ha ricevuto il plico e sottoscritto la relativa relata, nell’accertata “assenza” della destinataria. L’agente notificatore, nella relazione di notifica, ha barrato la casella corrispondente all’opzione di consegna “altri conviventi addetti alla casa o azienda” e ha annotato di avere informato il destinatario della consegna “con raccomandata”.
I giudici della CTP rigettano il ricorso della ricorrente ritenendo legittima la notifica. Avverso la decisione di prime cure la contribuente propone ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici confermano la sentenza impugnata.
Avverso la decisione dei giudici di appello la contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto ritenendo che la notifica sia stata eseguita correttamente. In particolare, per la Corte Suprema, la contribuente non ha assolto all’onere di fornire la prova dell’assenza di un rapporto comportante la dichiarata qualità del soggetto consegnatario della busta contenente la cartella esattoriale di cui si discute.
Inoltre nella sentenza in commento si evidenzia che “può determinare la nullità della notificazione soltanto l’incertezza assoluta sulla persona del consegnatario (Cass. n. 100/2014) o la consegna della copia dell’atto a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa (Cass. n. 22879/2006), ipotesi che nel caso in esame non ricorrono”.
Viene precisato dai giudici di legittimità che, “contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non v’è alcun obbligo dell’ufficiale giudiziario di accertare l’identità del consegnatario, essendo rilevante quanto dichiarato dal medesimo consegnatario, che viene riportato nella relata di notificazione. Ne discende che l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni, e la validità della notificazione, non possono essere genericamente contestate dal destinatario dell’atto, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’attol’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le certificazioni anagrafiche (Cass. n. 26501/2014; n. 3906/2012; Ord. n. 21362/2010)”.
La contribuente, poi, ha dedotto l’assenza di comunicazione dell’avvenuta notificazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 60, lett. b bis), D.P.R. n. 600 del 1973; ma si tratta di una doglianza che non può essere accolta, perché non si confronta con la valenza probatoria dell’attestazione – “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” – apposta dall’ufficiale notificatore nella relata in oggetto.
Infine, in ordina alla doglianza della ricorrente dell’assenza di comunicazione dell’avvenuta notificazione la Suprema Corte puntualizza che, “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l’ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l’ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 C.C., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cass. n. 4193/2010).
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