La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7480 depositata il 20 marzo 2025, intervenendo in tema di comunicazione del licenziamento a seguito della procedura disciplinare, ha statuito la validità del licenziamento disciplinare comunicato solo sulla pec dell’avvocato, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia eletto il proprio domicilio presso il legale durante il procedimento disciplinare.
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui la notifica del licenziamento, a conclusione della procedura disciplinare, veniva effettuato solo sulla PEC del suo difensore. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione deducendo, in particolare, la nullità dello stesso per non essergli stato comunicato direttamente. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, rigettava l’impugnazione del licenziamento disciplinare. Il dipendente proponeva appello. La Corte territoriale rigettava l’impugnazione da lui proposta. Il dipendete avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso.
Gli Ermellini hanno ritenuto corretto la decisione dei giudici di merito “nell’applicare l’art. 55-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come vigente ratione temporis, considera la qualità di avvocato del soggetto presso cui il lavoratore ha eletto domicilio nel procedimento amministrativo.
Ed infatti, lo statuto giuridico dell’avvocato, già come vigente ratione temporis, attribuisce specifico rilievo alla PEC dello stesso, quale domicilio privilegiato per le comunicazione e notificazioni, atteso che ciascun avvocato è munito di un proprio “domicilio digitale”, conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all’indirizzo PEC che l’avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici ReGIndE (Cass., SU n. 23620 del 2018; Cass., n. 16581 del 2020). “
Sul tema, Il Supremo consesso ha ricordato che “nell’interpretare il testo dell’articolo 125, cod. pro. civ., risultante dalle modifiche di cui al d.l. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevedeva che negli atti di parte, “il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax”, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni, limitative, era idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica (cfr. Cass. 16581 del 2020 giurisprudenza ivi richiamata).”