La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che non è necessario che la lettera di licenziamento debba essere firmata qualora venga prodotta dall’azienda nella causa promossa dal lavoratore per contestare il provvedimento del datore.
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui la società datrice di lavoro inviava la lettera di licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento di licenziamento con ricorso al Tribunale che rigettava la richiesta del lavoratore. Il dipendente avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici riformarono la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle spese di lite e rigettava nel resto il gravame.
Il lavoratore proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare contestava la mancata sottoscrizione della lettera di licenziamento.
L’apposizione della firma di una lettera è l’atto con cui si garantisce la provenienza di detto documento dalla parte del soggetto che lo ha redatto.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del dipendente. I giudici della Corte precisano che ai sensi dell’art. 2 legge n. 604 del 1966 il licenziamento non comunicato per iscritto è inefficace. Nella fattispecie esaminata, in cui veniva contestato la mancata sottoscrizione della lettera di licenziamento, dalla Corte trova “applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come avviene per la lettera di licenziamento), priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga – appunto – ad opera della parte stessa (cfr., ex aliis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 3810/04; Cass. n. 2826/2000)” I giudici di legittimità statuiscono il seguente principio di diritto: «La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.».
Occorre ricordare che il licenziamento per la sua validità occorre che sia stato comunicato per iscritto per cui occorre che sia inviata con una lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano.
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