AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 maggio 2019, n. 138
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e art. 87, 176 e 177 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Valutazione anti-abuso conferimento dell’azienda affittata nella società affittuaria e cessione delle partecipazioni ricevute in cambio ad una società acquirente previamente costituita mediante il conferimento delle partecipazioni nella società affittuaria medesima
Quesito
Le società ALFA S.P.A. (di seguito, semplicemente, ALFA) e BETA S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE (di seguito, semplicemente, BETA) hanno formulato la presente istanza di interpello, finalizzata a conoscere il parere preventivo dell’amministrazione finanziaria riguardo la soluzione ritenuta corretta rispetto al caso concreto di seguito prospettato.
La società ALFA, costituita nel mese di novembre 2015, svolge l’attività di produzione di coloranti, conducendo in affitto l’azienda di proprietà di BETA (in forza di contratto stipulato tra le istanti, con decorrenza 1° gennaio 2016);
quest’ultima società (BETA) svolge attività immobiliare “attraverso l’affitto d’azienda e la locazione di beni”.
Il progetto di riorganizzazione rappresentato dalle società istanti consterebbe delle seguenti fasi.
Gli attuali soci di ALFA procederebbero, preliminarmente, alla costituzione di una società holding, che deterrebbe il 100% delle partecipazioni di ALFA; la predetta operazione sarebbe realizzata attraverso uno scambio di partecipazioni (mediante conferimento) ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR, in regime di “realizzo controllato”, nel quale il valore attribuito alle partecipazioni conferite e l’aumento del patrimonio netto della società conferitaria sarebbero pari al costo fiscale delle stesse in capo ai soci persone fisiche conferenti.
Successivamente, BETA conferirebbe la propria azienda in ALFA, che ad oggi la conduce in affitto, al valore fiscalmente riconosciuto, sostanzialmente corrispondente a quello dei cespiti di proprietà; tale conferimento avverrebbe in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176, comma 1, del TUIR.
Infine, BETA cederebbe le partecipazioni ricevute a seguito del suddetto conferimento d’azienda alla società holding (costituita dai soci di ALFA), con emersione di una plusvalenza, “con ricorso alle previsioni di cui all’articolo 87 del TUIR”.
Con documentazione integrativa pervenuta su richiesta della scrivente, le istanti precisano, ulteriormente, che:
– le quote detenute in ALFA da ciascun socio fiduciante sono ripartite nel seguente modo: TIZIO detiene il 60% del capitale sociale; CAIO detiene il 25% del capitale sociale; SEMPRONIO detiene il 15% del capitale sociale;
– ad eccezione del contratto di affitto d’azienda stipulato tra le due società istanti, “non esistono rapporti di parentela, affinità, economici o commerciali tra le compagini sociali delle stesse”;
– la quota di patrimonio netto di costituzione della società holding (rappresentata unicamente da capitale sociale, non essendo prevista l’iscrizione di una riserva sovrapprezzo) attribuita a ciascun socio (per il tramite della società fiduciaria) “a servizio” del conferimento delle partecipazioni di ALFA coinciderebbe con il rispettivo costo storico (e valore fiscale) delle partecipazioni medesime;
– il contratto di affitto d’azienda “sarà risolto contestualmente all’operazione di conferimento d’azienda”, mentre il contratto d’affitto dell’immobile, “al tempo assegnato all’ex socio di BETA”, “proseguirà secondo normale decorso”;
– la composizione dell’azienda oggetto del conferimento in ALFA “non differirà sostanzialmente (eventuali sostituzioni di rito e manutenzioni su cespiti) da quella oggetto del contratto di affitto”;
– in capo alla società conferente (BETA), dopo l’effettuazione del prospettato conferimento d’azienda, “risulteranno esclusivamente le immobilizzazioni immateriali, la liquidità, i crediti ed i debiti”; BETA verrebbe, successivamente, posta in liquidazione;
– BETA riceverebbe, per effetto del conferimento d’azienda, una percentuale di partecipazione pari al 20% del capitale sociale di ALFA;
– le parti si impegnerebbero, tramite un accordo quadro, ad addivenire alla cessione delle partecipazioni in ALFA ricevute da BETA in un momento immediatamente successivo al conferimento dell’azienda (affittata);
“diversamente l’operazione non avrà luogo”;
– le ragioni extrafiscali alla base della riorganizzazione prospettata atterrebbero, principalmente, alla “necessità di finanziamento dell’operazione”;
in tal modo, la società conferitaria “sarebbe scevra del debito bancario di finanziamento per acquisizione dell’azienda”, che rimarrebbe in carico alla società holding e, conseguentemente, avrebbe la possibilità di accedere ad ulteriori linee di credito bancario necessarie alla futura gestione aziendale; la costituzione di una società holding sarebbe, inoltre, “utile ad una catena di comando” caratterizzata da una “compagine sociale non uniforme”;
– la determinazione del prezzo di cessione delle partecipazioni è avvenuta concordemente e in contraddittorio tra le parti; “il corrispettivo sarà pagato alla data della cessione delle partecipazioni (girata azioni)”;
– la società holding otterrebbe la provvista necessaria all’acquisto delle partecipazioni “mediante finanziamento bancario a M/L termine. Si è dimostrato disponibile all’operazione l’Istituto GAMMA S.p.A. mediante operazione di finanziamento garantito da pegno” sulle azioni di ALFA, “con opzione del mantenimento dei diritti di voto e generali a favore del portatore del titolo”.
Tutto ciò premesso, le istanti chiedono, con riferimento al comparto delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e dell’imposta di registro, il parere dell’Agenzia delle entrate in merito alla legittimità fiscale, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, della sequenza negoziale prospettata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Le istanti ritengono “effettuabile l’insieme delle operazioni mediante l’utilizzo delle norme di sospensione ed agevolative richiamate non ravvisando la sussistenza:
– di assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
– della realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
– del vantaggio quale effetto essenziale dell’operazione”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre, si ritiene che la riorganizzazione societaria in esame non costituisca una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Si rappresenta, innanzitutto, che, per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali disposizioni normative di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
In relazione al comparto delle imposte dirette, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si evidenzia che:
– il presente parere viene reso nel presupposto – assunto acriticamente in questa sede – che oggetto del conferimento da parte di BETA in ALFA sia un complesso aziendale e che la partecipazione ricevuta per effetto del conferimento medesimo integri i requisiti di legge ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 87 del TUIR;
– qualora, in seguito alla riorganizzazione rappresentata, vengano perfezionati ulteriori negozi giuridici non descritti in istanza (come, a mero titolo esemplificativo, la fusione tra la società holding di nuova costituzione e ALFA, partecipata totalmente dalla prima), resta fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Esula, inoltre, dall’analisi della scrivente la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori economici e dei valori fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dai contribuenti, per i quali rimangono, altresì, fermi i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria.
La fattispecie oggetto dell’esame antiabuso consta delle seguenti fasi:
1) la costituzione di una società holding da parte degli attuali soci di ALFA, mediante conferimento delle partecipazioni rispettivamente detenute, per il tramite di una società fiduciaria, nella predetta società (complessivamente rappresentanti il 100% del capitale sociale di ALFA) in regime di “realizzo controllato”, senza emersione di plusvalenze imponibili, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR;
2) il conferimento in ALFA dell’azienda di proprietà di BETA (attualmente condotta in affitto dalla stessa società conferitaria) in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell’articolo 176 del TUIR;
3) la cessione, da parte di BETA, alla società holding (costituita dai soci di ALFA) delle partecipazioni ricevute a seguito del suddetto conferimento d’azienda in regime di (parziale) esenzione, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR.
Ciò premesso, sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni delle società istanti nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della relativa documentazione allegata sinteticamente riportate nell’esposizione del quesito, si ritiene che la riorganizzazione societaria prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
La riorganizzazione societaria posta in essere dai due soggetti economici di riferimento (rispettivamente riconducibili alle società ALFA e BETA), tra cui – come dichiarato dalle istanti – non vi è alcun tipo di legame se non l’affitto di azienda, persegue la finalità di consentire la cessione dell’azienda condotta in affitto previo suo conferimento all’affittuaria.
Tale assetto negoziale consente al cedente di cedere le partecipazioni anziché direttamente l’azienda e al cessionario di acquistare le partecipazioni per il tramite di un veicolo che si indebiterà con gli istituti bancari per pagare il prezzo di cessione.
Ebbene, le operazioni poste in essere nel loro complesso non presentano profili di abuso del diritto ai fini delle imposte sui redditi dal momento che, ai sensi dell’articolo 176, comma 3, del TUIR, il comportamento prescelto nella circolazione indiretta dell’azienda non configura un’ipotesi di abuso del diritto e la costituzione di un veicolo ad hoc per l’acquisizione non assume alcuna rilevanza a tal fine.
Rimane fermo che le operazioni prospettate dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute negli articoli 87, 176 e 177, comma 2, del TUIR.
Per quanto attiene all’imposta di registro, si osserva, in via generale, che la circolazione di un’azienda attraverso la sua cessione diretta è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Diversamente, la cessione indiretta dell’azienda – attraverso la vendita delle partecipazioni – è assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Anche l’operazione di conferimento d’azienda è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Ciò premesso, si rileva che l’effettuazione del preventivo conferimento, finalizzato a scorporare l’azienda oggetto di cessione indiretta mediante il successivo trasferimento delle partecipazioni ottenute in cambio non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
È appena il caso di precisare che, qualora a seguito della cessione delle partecipazioni nella società conferitaria, l’acquirente proceda alla sua incorporazione, anche inversa, mediante una fusione (operazione quest’ultima a sua volta assoggettata a imposta di registro in misura fissa), le argomentazioni sopra esposte non possono più assumere rilevanza.
In questa particolare fattispecie, è infatti chiara la volontà di acquisire direttamente l’azienda, risultando il percorso tortuoso posto in essere meramente strumentale al predetto obiettivo perseguito.
Perciò, la combinazione di tre atti soggetti a tassazione in misura fissa (conferimento d’azienda, cessione delle partecipazioni nella società conferitaria e fusione tra la stessa società conferitaria e la società acquirente) configurerà il conseguimento di un indebito vantaggio d’imposta consistente nell’aggiramento della tassazione in misura proporzionale della cessione diretta dell’azienda.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dalle istanti, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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