Agenzia delle Entrate – Risposta n. 335 del 21 giugno 2022
Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione anti abuso di un’operazione attuata attraverso una scissione
asimmetrica.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Le società X S.p.A. (di seguito “X”, già … S.p.A.) e Y S,p.A (di seguito “Y”) chiedono un parere in merito all’assenza di profili di abuso di cui all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione alla fattispecie prospettata.
Dall’istanza emerge che la società X S.p.A. (di seguito “X”, già … S.p.A.) deteneva da tempo il controllo totalitario di ALFA e di aver assunto in tempi più recenti il controllo, con una partecipazione del 96%, di BETA e, indirettamente, di GAMMA interamente partecipata da BETA. X fa presente, inoltre, di detenere un immobile industriale in dismissione e di non avere dipendenti.
Per quanto concerne le altre società del gruppo nell’istanza si precisa che svolgono attività produttive nei settori dell’Oil & Gas e dell’Energy. Più precisamente:
- «BETA produce e vende principalmente valvole di sicurezza e di regolazione destinate ad impianti di raffinazione, petrolchimici e di generazione elettrica, con un fatturato medio (pre covid) di circa Euro 11 milioni e una forza lavoro media composta da circa 70 dipendenti. Negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto utili (tranne che nel 2020) e le aspettative per i prossimi esercizi sono positive, grazie allo sviluppo di nuove linee di prodotto ed all’ingresso in nuovi promettenti settori, in particolare quelli collegati alla generazione di energia elettrica;
- GAMMA produce e vende principalmente valvole a sfera e valvole “gate” per impianti di estrazione e trasporto di gas, petrolio e idrocarburi e per impianti di raffinazione e petrolchimici, con un fatturato medio (pre covid) di circa Euro 9 milioni ed una forza lavoro media composta da circa 40 dipendenti. Negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto risultati scarsamente remunerativi, a causa soprattutto dell’aumentata concorrenza delle imprese dei paesi asiatici e delle ripetute crisi del settore Oil &Gas. Per questo motivo GAMMA sta attuando e attuerà in futuro importanti investimenti nello sviluppo di prodotti di alta gamma con elevato valore aggiunto e nell’espansione delle proprie vendite in nuove aree geografiche. Gli investimenti richiederanno risorse finanziarie in parte di X e dei suoi soci, in parte ricorrendo al credito bancario;
- ALFA produce e vende sistemi informatici e componenti per processi di controllo e sicurezza di impianti produttivi, in particolar modo impianti nei settori dell’Oil & Gas e dell’Energy, con fatturato medio (pre covid) di circa Euro 3 milioni ed una forza lavoro media composta da circa 20 dipendenti. Negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto utili e le aspettative per i prossimi esercizi sono ragionevolmente positive.»
Le istanti proseguono precisando che ad eccezione di GAMMA, le altre società operative detengono l’immobile in cui è esercitata l’attività produttiva a titolo di proprietà (X E ALFA) o in locazione finanziaria con previsione di riscatto nel 2024 (per BETA).
Ciò premesso nell’interpello si fa presente che è in programma una riorganizzazione del gruppo articolata in due fasi. Una prima fase, da attuare nel breve termine non appena conosciuto il parere della Agenzia in risposta al presente interpello, prevede di:
- rendere le società operative indipendenti le une dalle altre in modo che i risultati di ciascuna società siano rappresentativi della relativa area di business e non influenzino i risultati dell’altra;
- accentrare nella holding X le attività non operative del gruppo (ad esempio: amministrazione, finanza, controllo, marketing, IT, facility, ecc.) allo scopo di aumentarne l’efficienza e razionalizzare i relativi costi provvedendo a tal fine alla necessaria organizzazione di mezzi e personale in X;
- sviluppare al meglio le possibili sinergie industriali e commerciali tra le società del gruppo nei confronti della committenza;
- accentuare la percezione presso clienti e fornitori delle società operative dell’appartenenza di queste ultime al medesimo gruppo, così da aumentarne la forza contrattuale.
Una seconda fase, che X ipotizza di realizzare non prima del 2024, prevede di: « favorire l’ingresso di nuovi soci (top manager e/o partner industriali) nelle singole società operative, proponendosi come unico interlocutore per ciascuno di essi; raccogliere nella holding tutti gli asset immobiliari del gruppo al fine di razionalizzarne la gestione e di focalizzare la valutazione delle singole società operative sugli elementi tipici dei rispettivi business.»
In relazione a quanto precede le società istanti precisano che oggetto del presente interpello è esclusivamente la scissione parziale asimmetrica di BETA che vede il trasferimento della partecipazione totalitaria in GAMMA da BETA a X mediante scissione parziale asimmetrica di BETA (scissa) a favore di X (beneficiaria). Attraverso tale operazione X intende, in definitiva, assumere il controllo diretto di ciascuna delle società operative inclusa GAMMA della quale al momento ha solo il controllo indiretto attraverso BETA.
In tale contesto dichiarano che, ad eccezione dell’immobile che X ha già programmato di dismettere al fine di liberare risorse da destinare alle società operative, al momento non sono previste altre dismissioni a favore di terzi dei cespiti immobiliari delle società operative, trattandosi di beni strettamente funzionali alle esigenze produttive delle stesse.
Con riferimento alla descritta operazione l’istante rileva che «(…) la scissione asimmetrica è contemplata dall’articolo 2506, comma 2, del codice civile ed è una delle modalità di esecuzione della scissione non proporzionale, che si caratterizza per la mancata distribuzione di azioni o quote della beneficiaria ad alcuni soci della scissa i quali vengono compensati per la perdita patrimoniale subita con azioni o quote della stessa scissa. Nel caso in esame, X e i manager azionisti di BETA hanno accertato di comune accordo che la valutazione attuale delle azioni di BETA non subirà alcuna diminuzione per effetto della fuoriuscita della partecipazione in GAMMA e che, di conseguenza, non vi è alcuna necessità di provvedere a distribuzioni di azioni BETA a favore dei manager azionisti. La valutazione in questione tiene in particolare considerazione gli ingenti investimenti da effettuare in GAMMA ai quali i manager azionisti non intendono partecipare”.
Le società proseguono precisando che sotto il profilo contabile la scissione comporterà:
« a) per BETA (scissa), la riduzione del patrimonio netto in misura pari al valore contabile della partecipazione in GAMMA; b) per X (beneficiaria), il doppio effetto della: (i) riduzione del valore contabile della partecipazione in BETA in percentuale corrispondente al rapporto fra il valore contabile in BETA della partecipazione in GAMMA e il valore contabile in BETA del totale degli attivi; (ii) l’iscrizione nell’attivo della partecipazione totalitaria in GAMMA ad un valore contabile pari a quello della riduzione del valore contabile della partecipazione in BETA; c) per GAMMA (target) nessun effetto contabile.»Le società istanti chiedono conferma in merito all’assenza di profili di abuso di cui all’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all’operazione straordinaria prospettata.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Premesso che, in merito alla conservazione delle posizioni soggettive fiscali (perdite riportabili, interessi rinviati, ACE) delle società partecipanti alla scissione, viene segnalato che per BETA non si prevedono difficoltà al superamento dei test di vitalità e al rispetto del limite del patrimonio netto. Invece, per X si prevedono difficoltà al superamento dei test di vitalità economica a causa di un dividendo straordinario dell’anno 2020 che innalza la media dei ricavi dei due anni precedenti a quello di riferimento. Al riguardo le istanti precisano che una volta perfezionata la scissione, intendono presentare interpello disapplicativo.
Le società istanti ritengono che la scissione debba essere considerata come non abusiva, in quanto non priva di sostanza economica e non volta al raggiungimento di un indebito vantaggio fiscale.
Al riguardo evidenzia che già con la Risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017 e poi con le successive e più convinte affermazioni contenute nella risposta n. 32 del 12 ottobre 2018, l’Agenzia ha attestato l’avvenuto «sdoganamento fiscale» delle operazioni di scissione non proporzionale e asimmetrica.
Nel caso oggetto del presente interpello la società fa presente di aver optato per la scissione asimmetrica non proporzionale per assicurare una continuazione dell’attività, operando una riorganizzazione degli assetti societari volta a superare criticità che potrebbero interferire con il regolare svolgimento dell’attività di impresa. Alla stessa non può riconoscersi carattere abusivo poiché l’effetto tipico della scissione asimmetrica non proporzionale – la mancata distribuzione di azioni o quote della società beneficiaria a uno o più soci della scissa – è espressamente consentito dall’articolo 2506, comma 2, del codice civile.
In particolare X osserva che nella fattispecie i vantaggi societari che conseguirebbero alla ristrutturazione consistono nel realizzare una separazione condivisa, mantenendo la continuità nello svolgimento dell’attività d’impresa. Mediante lo strumento della scissione asimmetrica non proporzionale, infatti, verrebbe operata una riorganizzazione aziendale (dove l’attuale X avrebbe il ruolo di holding) che consente una migliore allocazione delle risorse e garantisce una più fedele rappresentazione degli andamenti aziendali.
In relazione all’elemento dell’assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale, l’istante evidenzia che l’operazione di scissione non si può considerare come abusiva: «In primo luogo, la stessa rappresenta un’operazione fiscalmente neutra, in forza di quanto previsto all’articolo 173 del TUIR. In secondo luogo, il passaggio patrimoniale dalla società scissa a una (o più) società beneficiaria non determina, di per sé, la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa e dalla relativa tassazione. Dunque, rispetto all’attuale tassazione le società del gruppo non conseguirebbero nessuno “sconto” in termini di imposte. Nel caso oggetto del presente interpello, l’assegnazione a X della totalità delle azioni di GAMMA mediante scissione parziale asimmetrica di BETA consentirebbe, comunque, di mantenere i beni oggetto di trasferimento nell’originario perimetro di tassazione (le partecipazioni migrano da una società all’altra). Del resto per il risultato che si intende perseguire non sembrano sussistere, a parità di condizioni, alternative né giuridicamente più valide, né in grado di comportare un trattamento tributario più consono all’intera fattispecie.»Infine, viene esposto che all’atto di scissione saranno applicate l’imposta di registro e quelle ipotecarie e catastali in misura fissa ai sensi rispettivamente dell’art. 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R n. 131 del 1986 e dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 347 del 1990 nonché del relativo art. 4 della Tariffa allegata.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che esula dall’analisi della presente istanza antiabuso e da un eventuale sindacato la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali e dei valori economici, nonché in relazione a quanto si legge nel progetto di scissione per cui «(…) i soci MEVIO e SEMPRONIO titolari del restante … % della società scindenda, in sede di deliberazione di scissione hanno manifestato il loro consenso all’operazione ai sensi dell’ultimo periodo del comma secondo dell’articolo 2506 del codice civile, pur in assenza di attribuzione, a loro favore, di alcuna utilità da parte della beneficiaria o della scissa o di terze parti (…)», restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione degli stessi.
Sempre in via preliminare si fa presente che esula dall’analisi della presente interpello anche il criterio che s’intende applicare ai fini della valutazione della partecipazione totalitaria di GAMMA da iscrivere nell’attivo della beneficiaria, X, ad un valore contabile pari a quello della riduzione del valore contabile della partecipazione in BETA. Al riguardo si ricorda che, l’OIC 4 in materia di “Fusioni e scissioni”, statuisce che «La beneficiaria B – che riceve in apporto l’azienda X, che costituisce una frazione dell’unitario patrimonio della scissa (A), deve annullare quella parte della partecipazione in A che corrisponde a tale «frazione». L’importo della partecipazione da annullare deve essere proporzionale al “valore economico effettivo” dell’azienda rispetto al valore economico dell’intero patrimonio netto della scissa, ossia al suo valore determinabile ai fini del rapporto di cambio (anche se qui non vi è un concambio di azioni). La dottrina ritiene che la ripartizione possa essere anche fatta in rapporto ai valori contabili in luogo dei valori economici; ma non vi è dubbio che la ripartizione corretta sia quest’ultima, perché i valori contabili possono non essere proporzionali ai valori economici”.»
La richiesta di parere all’Agenzia, ai sensi del citato articolo 10-bis, in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie prevede, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, che le istanze di interpello, debbono – fra l’altro – indicare:
- il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Nel caso in esame, l’istante ha richiesto il parere dell’Agenzia delle entrate in relazione ai comparti delle imposte dirette e indirette; ciò stante, si osserva quanto segue.
La fattispecie di seguito analizzata – come circoscritto dall’istante – consiste in una scissione parziale della società “BETA” mediante assegnazione alla società controllante “X S.P.A.” di una parte del suo patrimonio costituito dall’intera partecipazione al capitale della società “GAMMA S.P.A.” come previsto dal progetto di scissione all’Articolo 1.
Con riferimento al comparto delle imposte dirette, si precisa quanto segue.
In linea di principio l’operazione di scissione ai sensi dell’articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti con l’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni degli istanti nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della relativa documentazione allegata, si ritiene che l’operazione di scissione rappresentata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. La riorganizzazione societaria in esame appare, infatti, fisiologica, in quanto finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione.
Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l’operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
In relazione al comparto delle imposte indirette, l’operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi; si fa comunque presente che:
- ai fini dell’imposta di registro gli atti di scissione societaria, così come quelle oggetto di esame, sono sottoposte a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di Registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di Euro 200;
- ai fini delle imposte ipotecarie e catastali si ritengono applicabili l’articolo 4 della Tariffa, allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e l’articolo 10, comma 2, dello stesso lgs., in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro «gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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