AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 giugno 2021, n. 435
Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione anti-abuso scissione parziale non proporzionale.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.r.l., come emerge dalla visura camerale allegata all’istanza, ha come oggetto principale della propria attività «l’esercizio di attività immobiliari in genere, come l’acquisto, la costruzione e la vendita di proprietà immobiliari, la loro gestione sia diretta che indiretta, l’affittanza di aziende commerciali e/o industriali, la locazione di beni mobili e immobili (…). La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze, nonché concorrere alla formazione di altre società previste dal codice civile purché aventi oggetto affine o connesso al proprio».
La compagine sociale, riferibile a quattro fratelli e a taluni componenti dei rispettivi nuclei familiari, è attualmente così formata:
– Tizio De Tizis, nato a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Caio De Tizis, nato a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Sempronio De Tizis, nato a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Mevio De Tizis, nato a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Filano De Tizis, nato a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Calpurnio De Tizis, nato a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Sempronia, nata a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Mevia, nata a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale;
– Caia, nata a … il …, titolare di una quota di partecipazione pari al … del capitale sociale.
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio De Tizis sono fratelli. Filano e Calpurnio De Tizis sono figli di Tizio De Tizis.
Sempronia, Mevia e Caia sono le mogli, rispettivamente, di Sempronio, Mevio e Caio De Tizis.
A ciascuno dei quattro nuclei familiari è quindi riferibile una quota di partecipazione pari complessivamente al … del capitale sociale di Alfa S.r.l.
I quattro fratelli Tizio, Caio, Sempronio e Mevio hanno nel tempo condiviso il loro percorso imprenditoriale, compartecipando, oltre che al capitale sociale della società Alfa S.r.l., anche al capitale sociale di altre tre società denominate Beta S.r.l., Gamma S.r.l. e Delta S.r.l., assumendo in queste incarichi di amministrazione e occupandosi attivamente in prima persona della loro gestione.
Alla data del …, data di riferimento dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato al momento della presentazione dell’istanza, nell’attivo dello stato patrimoniale di Alfa S.r.l. sono iscritti i seguenti beni:
a) una partecipazione rappresentativa del … del capitale sociale di Beta S.r.l., società di costruzioni operante nel campo dell’edilizia civile e industriale per conto di committenze pubbliche e private. La restante quota del capitale sociale è interamente e pariteticamente distribuita tra i quattro nuclei familiari facenti capo ai fratelli De Tizis;
b) alcuni beni immobili a destinazione industriale locati a Beta S.r.l.;
c) un complesso di beni mobili ed immobili costituenti un ramo d’azienda affittato a Gamma S.r.l., società che esercita l’attività di commercio all’ingrosso di … e il cui capitale sociale è interamente e pariteticamente distribuito tra i quattro nuclei familiari facenti capo ai fratelli De Tizis;
d) alcuni altri beni immobili strumentali per natura, destinati alla locazione a terzi;
e) una partecipazione di minoranza rappresentativa del … del capitale sociale della società Epsilon S.r.l., società di gestione e di valorizzazione immobiliare con sede in …;
f) una partecipazione di minoranza rappresentativa del … del capitale sociale della società Zeta S.r.l., società di sviluppo immobiliare con sede in … ed un credito per finanziamento vantato verso quest’ultima per complessivi Euro …;
g) alcuni terreni, in gran parte situati nella zona industriale di …, prevalentemente a destinazione edificatoria.
Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. R.U. n. … del … è stata prodotta la situazione contabile di verifica della società al … . In proposito, l’istante ha evidenziato che, sostanzialmente, il patrimonio della società non è stato interessato da alcuna modifica significativa rispetto al … ; in particolare, «L’unica modifica subita dalle immobilizzazioni è rappresentata dallo stanziamento degli ammortamenti sui fabbricati e le rimanenze sono invariate. La situazione debitoria vede l’unica variazione significativa nella parziale restituzione di un finanziamento che era stato concesso da Beta Srl, a fronte della quale è stata incrementata l’esposizione bancaria ».
Viene riferito in istanza che, per decenni, i quattro fratelli De Tizis hanno gestito in armonia la loro attività imprenditoriale, ciascuno ritagliandosi uno specifico ambito di operatività.
Nell’anno …, due dei quattro fratelli (Tizio e Caio) – dando l’avvio a un progetto di progressivo passaggio generazionale delle attività imprenditoriali a favore dei propri discendenti – trasferivano parte delle loro quote di partecipazione in Beta S.r.l. ai propri figli.
Al riguardo, l’istante evidenzia che (i) i due figli di Tizio già al tempo erano dipendenti della Beta S.r.l. e Filano ne era procuratore; (ii) due delle quattro figlie di Caio vedevano attivamente coinvolti i rispettivi coniugi, in qualità di dipendenti, nella gestione della società in argomento, mentre un’altra figlia ancora era dipendente di Beta S.r.l.
Con l’ingresso, dunque, di taluni esponenti familiari di seconda generazione nel capitale sociale di Beta S.r.l., gli equilibri tra i quattro fratelli capostipiti hanno iniziato a vacillare, stante la sopravvenuta indotta diversità di vedute circa la gestione dell’impresa, che rappresentava il cuore delle attività della famiglia.
Quelli che inizialmente erano disaccordi e disappunti, con il passare del tempo si trasformarono in vere e proprie tensioni, costituendo il preludio di imminenti stalli decisionali e di potenziali liti giudiziarie.
Ne sono esempio le dimissioni di Caio De Tizis dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di direttore tecnico di Beta S.r.l. in data …, nonché le dimissioni di una delle figlie di Caio il … e dei due generi, … e …, entrambi in data … (dimissioni allegate all’istanza).
Ancora, l’impossibilità – in occasione dell’assemblea dei soci tenutasi a … (verbale allegato all’istanza) – di assumere la delibera di proroga dell’oramai imminente termine di durata della società Alfa S.r.l. (statutariamente fissato al …), ovvero la nomina – nella medesima sede – di un nuovo organo amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri, in sostituzione del precedente amministratore unico dimissionario Caio De Tizis.
In tale contesto è, quindi, maturato il convincimento di dover intraprendere le azioni opportune a prevenire ogni stallo decisionale e lite tra i quattro nuclei familiari, muovendo dalla consapevolezza che queste sortirebbero unicamente effetti negativi sull’attività imprenditoriale di famiglia.
Dopo quasi un anno di negoziazioni, i quattro nuclei familiari stanno addivenendo al perfezionamento di un accordo di separazione (allegato in bozza all’istanza), in forza del quale si porranno in essere talune operazioni che consentiranno al nucleo familiare riferibile a Caio De Tizis di proseguire l’attività d’impresa separatamente dagli altri tre nuclei familiari.
All’esito dell’accordo in argomento e di quanto nel seguito descritto, infatti, Tizio, Mevio ed Sempronio, con i rispettivi nuclei familiari, rimarranno congiuntamente soci di Beta S.r.l. ed Gamma S.r.l., mentre Caio De Tizis, con il suo nucleo familiare, sarà l’unico socio di Delta S.r.l..
Quanto agli assetti partecipativi della società Alfa S.r.l., a seguito dell’operazione di scissione di cui si parlerà in seguito, Caio De Tizis e la di lui coniuge saranno gli unici soci della società beneficiaria che nascerà per effetto della scissione, mentre Tizio, Mevio ed Sempronio, con i rispettivi nuclei familiari, rimarranno soci della società scissa Alfa S.r.l..
La bozza dell’accordo di separazione prevede:
a) la compravendita (entro il …) di talune quote societarie e più precisamente:
– la cessione a titolo oneroso a Mevio De Tizis dal fratello Caio e dalla di lui figlia Tizia della quota di partecipazione rappresentativa del … del capitale sociale di Gamma S.r.l.;
– la cessione a titolo oneroso a Mevio, Sempronio, Filano e Calpurnio De Tizis dalle figlie di Caio (…) della quota di partecipazione rappresentativa del … del capitale sociale di Beta S.r.l.;
– la cessione a titolo oneroso a Caio De Tizis dai suoi tre fratelli della quota di partecipazione rappresentativa del … del capitale sociale di Delta S.r.l., della quale – per l’effetto – Caio diverrà l’unico socio;
Nella documentazione integrativa sono stati prodotti gli atti di compravendita di quote di cui sopra, posti in essere in data …, precisando che le cessioni sono avvenute tra persone fisiche a valori di mercato. Si è inoltre dato conto dell’avvenuto affrancamento delle partecipazioni oggetto di cessione sulla base di perizia asseverata.
b) La scissione parziale asimmetrica di Alfa S.r.l. (oggetto dell’istanza), con assegnazione a una beneficiaria di nuova costituzione (denominata Eta S.r.l.) di parte del patrimonio della società scissa (bozza del progetto di scissione allegata all’istanza), consistente nei seguenti elementi dello stato patrimoniale:
– alcuni terreni, in parte fabbricabili ed in parte agricoli, siti in …;
– un fabbricato sito in … (in sede di documentazione integrativa viene precisato che tale immobile, in realtà, resterà nel patrimonio della scissa);
– un’unità immobiliare ad uso ufficio e relativa cantina di pertinenza, attualmente locata, sita in …;
– 1/4 delle partecipazioni di minoranza detenute rispettivamente nella Epsilon S.r.l. e in Zeta S.r.l., affinché – per il tramite di Eta S.r.l. – Caio De Tizis e la di lui coniuge possano beneficiare dei risultati economici che deriveranno dall’attività di valorizzazione dei due compendi immobiliari di proprietà delle società partecipate nelle medesime proporzioni nelle quali vi avrebbero indirettamente partecipato continuando a far parte della compagine sociale di Alfa S.r.l.;
– 1/4 del finanziamento erogato a favore di Zeta S.r.l.
Alla documentazione integrativa è stato allegato un prospetto – riferito alla data del … – che espone distintamente i valori contabili, fiscali ed economici degli elementi patrimoniali che resteranno in capo alla scissa e di quelli che saranno assegnati alla beneficiaria Eta S.r.l., ribadendo che «ci si attende che i valori non saranno significativamente diversi alné alla data di effetto della scissione». Con riferimento ai valori economici, si è inoltre evidenziato che questi «sono il risultato della lunga trattativa che ha visto contrapposti i gruppi familiari ed i singoli appartenenti ai diversi gruppi destinati a separare le loro attività di impresa e che hanno buona conoscenza del mercato … e delle costruzioni in ragione proprio dell’attività da anni esercitata. Il contesto in cui è stato raggiunto l’accordo di separazione è stato quindi di per sé elemento di necessario confronto sulla base dei valori economici dei beni.
Nessun conguaglio è stato previsto e tutte le operazioni oggetto dell’accordo di separazione sono state impostate, ed alcune poi già eseguite, sulla base dei valori economici dei beni interessati».
Per effetto della Scissione, alla società beneficiaria di nuova costituzione Eta S.r.l. sarà attribuita una parte del patrimonio della Società scissa corrispondente complessivamente al … del valore economico di questo.
Come anticipato poco sopra, le quote della società beneficiaria di nuova costituzione (Eta S.r.l.) saranno attribuite solo a due dei soci de Alfa S.r.l., ossia a Caio De Tizis e alla di lui coniuge Caia, in sostituzione delle quote da questi attualmente possedute nella società scissa istante Alfa s.r.l., senza alcun conguaglio in denaro.
Agli altri soci della Società scissa saranno invece unicamente attribuite (in misura proporzionale) quote della medesima Società, con conseguente aumento della quota di partecipazione da questi detenuta nella Società scissa rispetto a oggi, senza alcun conguaglio in denaro.
A seguito della Scissione, Alfa S.r.l. manterrà nel proprio attivo patrimoniale:
– la quota di partecipazione rappresentativa del … del capitale sociale di Beta S.r.l.. Nel momento in cui si produrranno gli effetti giuridici della Scissione, la restante quota del capitale sociale di Beta S.r.l., per effetto delle compravendite di quote di cui alla precedente lettera a), sarà riferibile ai tre nuclei familiari soci della Società scissa post Scissione (diversi quindi da quello riferibile a Caio De Tizis);
– il ramo aziendale concesso in affitto a Gamma S.r.l.;
– i beni immobili non assegnati alla società beneficiaria, costituiti da terreni e fabbricati;
– i 3/4 delle partecipazioni di minoranza detenute rispettivamente nella Epsilon S.r.l. e in Zeta S.r.l.,
– i 3/4 del finanziamento a favore di Zeta S.r.l;
– oltre agli ulteriori elementi dell’attivo e del passivo, principalmente rappresentati da crediti commerciali, nonché da debiti per finanziamenti bancari e verso i soci.
L’istante rappresenta, attraverso due tabelle, il raffronto tra l’attuale assetto partecipativo delle società riferibili ai quattro nuclei familiari e l’assetto che scaturirà dalle operazioni sopra rappresentate, ribadendo che «la singola partecipazione di ciascun socio avrà lo stesso valore della partecipazione da lui detenuta ante scissione in Alfa Srl e nessun conguaglio sotto alcuna forma è previsto tra i soci».
Infine, viene precisato quanto segue:
– Alfa S.r.l. non ha perdite fiscali pregresse riportabili, né quote di interessi passivi indeducibili riportabili, né riserve in sospensione d’imposta;
– non vi è previsione e/o impegno alcuno da parte dei quattro nuclei familiari acché le quote di propria pertinenza detenute nella Società scissa o le quote che saranno detenute nella società beneficiaria Eta S.r.l. siano trasferite a terzi diversi dai componenti dei rispettivi nuclei familiari;
– non è inoltre previsto che alcuno dei beni sociali resti inutilizzato o sia riservato al godimento personale o familiare dei soci o, comunque, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
– la società beneficiaria non usufruirà di alcun sistema di tassazione agevolato rispetto a quello proprio della scindenda. Eta S.r.l. applicherà le ordinarie regole per la determinazione della base imponibile Ires ed Irap delle società di capitali;
– le partecipazioni di controllo in Epsilon S.r.l. ed in Zeta S.r.l. sono e rimarranno, anche in esito alla scissione, detenute da soggetti diversi dai soci della scissa e della beneficiaria e non sono e non saranno in capo, anche indirettamente, a soggetti appartenenti ai nuclei familiari di Caio, Tizio, Sempronio e Mevio De Tizis;
– in capo alla società beneficiaria Eta S.r.l. non ricorreranno i presupposti per la rettifica della detrazione IVA di cui all’articolo 19-bis2, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché detta società non imprimerà un diverso utilizzo ai beni ammortizzabili che si vedrà assegnare per effetto della scissione e, inoltre, non svolge e non svolgerà attività che potranno far variare la percentuale di detrazione in misura superiore a dieci punti percentuali rispetto a quella rilevabile in capo alla scissa nel periodo di osservazione. Cionondimeno, l’istante rassicura sulla circostanza che, «Laddove si dovessero realizzare i presupposti per l’applicazione dell’art. 19-bis2, comma 7, del d.p.r. n. 633/1972, la società beneficiaria – avendo ricevuto tutte le informazioni all’uopo necessarie dalla società scissa – provvederà a effettuare le variazioni alla detrazione dell’imposta previste per legge»
Alla luce di quanto rappresentato, viene richiesto il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito alla presenza, nel caso concreto, di profili di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
In particolare, evidenzia l’istante, è nel proprio interesse prevenire possibili contestazioni circa la neutralità fiscale dell’operazione di scissione sopra descritta, in relazione alla quale i settori impositivi interessati sono quelli (i) dell’IVA, nonché (ii) delle imposte dirette, con particolare riguardo all’IRES e all’IRAP, nonché agli obblighi del sostituto di imposta per l’applicazione e il versamento delle ritenute a titolo di imposta per il caso di attribuzione ai soci di dividendi oppure di somme o valori nell’ambito della liquidazione di società.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Ad avviso dell’istante, la riorganizzazione oggetto dell’interpello non ricade nel campo di applicazione dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in quanto non finalizzata al conseguimento di alcun indebito vantaggio fiscale.
In particolare, dopo un excursus sulla disciplina antiabuso in parola e sui più recenti documenti di prassi in merito, l’istante sottolinea che, con riguardo alla scissione societaria prospettata (la quale, de plano, non può essere considerata un’operazione priva di sostanza economica), il vantaggio fiscale che eventualmente ne potrebbe derivare non può considerarsi indebito, innanzitutto per il fatto che questo sarebbe – se del caso – conseguito facendo ricorso a negozi che l’ordinamento tributario pone sullo stesso piano rispetto ad altre operazioni alternative (cfr. articolo 10-bis, comma 4 della legge n. 212 del 2000).
Solo per questo, afferma l’istante, è lecita la scelta de Alfa s.r.l. e dei suoi soci di porre in essere la scissione parziale piuttosto che ricorrere alla più articolata operazione di attribuzione dei beni ai soci e al successivo conferimento di questi in società, senza che tale scelta configuri un abuso.
Anche ad aver riguardo alle « valide ragioni extrafiscali» (cfr. comma 3 del citato articolo 10-bis), nel caso di specie la scissione parziale asimmetrica prospettata – che si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione degli assetti partecipativi dei quattro nuclei familiari, al fine di preservare la continuità dell’attività imprenditoriale da questi esercitata – rappresenta la soluzione più idonea per risolvere l’attuale situazione di tensione tra i soci, dovuta principalmente al fatto che con l’attuale assetto societario ogni scelta imprenditoriale e/o ogni iniziativa economica debba essere concordata in seno ad un contesto allargato a quattro famiglie.
Infatti, prosegue l’istante, la prospettata scissione – unitamente alle cessioni di partecipazioni che la precederanno nelle altre società partecipate direttamente dai quattro nuclei familiari – consentirà di riorganizzare gli assetti partecipativi dei quattro nuclei familiari, facendo in modo che l’attività imprenditoriale del nucleo familiare riferibile a Caio De Tizis possa proseguire separatamente rispetto a quella degli altri tre nuclei familiari, preservando la continuità aziendale (che diversamente risulterebbe compromessa, ove – per esempio – non fosse deliberata la modifica del termine di durata della Società) e ripristinando la serenità nei rapporti familiari.
Gli unici asset che risulteranno compartecipati – ancorché indirettamente – dai quattro nuclei familiari secondo le attuali paritetiche proporzioni (da un lato, per il tramite della Società scissa Alfa S.r.l. e, dall’altro, per il tramite della Società beneficiaria Eta S.r.l. con riguardo al nucleo familiare riferibile a Caio De Tizis) saranno le due quote di partecipazione di minoranza al capitale di Epsilon S.r.l. e di Zeta S.r.l.. In tali ambiti, si è ritenuto che la presenza di un socio di maggioranza, che esercita il controllo, consentirà di preservare il funzionamento delle due società partecipate e di evitare ogni forma di stallo decisionale in seno alle rispettive assemblee dei soci.
L’istante evidenzia, altresì, che – a seguito della scissione – la società scissa Alfa S.r.l. e la società beneficiaria Eta S.r.l. risulteranno entrambe dotate di un consistente patrimonio … (come descritto supra), la cui detenzione, gestione e valorizzazione per il tramite di un veicolo societario sarebbe richiesta dalla stessa Amministrazione finanziaria, ravvisandosi senza dubbio in queste l’esercizio di un’attività d’impresa (e non società senza impresa, di mero godimento).
Inoltre, posto che è intenzione di tutti gli attuali soci di Alfa S.r.l. di proseguire nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (seppur separatamente, secondo il nuovo assetto partecipativo delineato) e che non è né prevista, né prevedibile, né sollecitata la cessione delle partecipazioni, né da parte dei soci della scissa né da quelli della beneficiaria, l’operazione non è guidata dal fine, nemmeno secondario, di sostituire la tassazione emergente per effetto del realizzo di beni di primo grado a quella riferibile a beni di secondo grado, soggetti al regime impositivo del capital gain
Da ultimo, l’istante fa presente che, essendo la società beneficiaria di nuova costituzione, non vi sarà alcun rischio né di compensazione intersoggettiva di risultati fiscali aventi segno differente (redditi imponibili e perdite fiscali) generati presso soggetti passivi diversi, né di utilizzo indebito sia di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del TUIR, sia di eccedenze relative all’Aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che l’operazione di scissione in esame non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.
Si rappresenta, innanzitutto, che, per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Nel caso in esame, gli istanti hanno richiesto il parere dell’Agenzia delle entrate in relazione ai comparti delle imposte dirette e dell’IVA.
Con riferimento al comparto delle imposte dirette, si osserva quanto segue.
In via preliminare, si evidenzia che esulano dall’analisi della presente istanza di interpello la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici indicati dagli istanti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito.
La fattispecie oggetto dell’esame antiabuso consta della scissione parziale asimmetrica di Alfa S.r.l. (società operativa nel campo … partecipata pariteticamente, ante scissione, dai quattro nuclei familiari riferibili, rispettivamente, ad ognuno dei quattro fratelli De Tizis) a favore della beneficiaria neocostituita Eta S.r.l., alla quale saranno assegnati una parte dei terreni e dei fabbricati di proprietà della scindenda, oltre a 1/4 delle partecipazioni di minoranza detenute dalla medesima in Epsilon S.r.l. e Zeta S.r.l., come descritto in istanza
Per effetto della scissione, alcuni degli attuali soci di Alfa S.r.l. (i.e. i coniugi Caio De Tizis e Caia) riceveranno esclusivamente la totalità delle partecipazioni nella beneficiaria neocostituita Eta S.r.l.; tale circostanza, unitamente alle già avvenute cessioni di quote nelle altre tre società originariamente controllate dai quattro fratelli De Tizis e dai rispettivi nuclei familiari (i.e. Gamma S.r.l., Beta S.r.l. e Delta S.r.l.), consentirà di separare il destino imprenditoriale del nucleo familiare riferibile al signor Caio De Tizis da quello dei nuclei familiari riferibili agli altri tre fratelli.
In linea di principio, l’operazione di scissione ai sensi dell’articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti con l’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Sulla base delle dichiarazioni effettuate nell’istanza di interpello e nella documentazione integrativa prodotta, si ritiene che l’operazione di scissione parziale asimmetrica in esame non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, risultando atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività facenti capo alle famiglie De Tizis, al fine di separare il destino imprenditoriale del nucleo familiare riferibile al signor Caio De Tizis da quello degli altri soci.
Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l’operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell’articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Ai fini IVA, l’operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi.
Si fa comunque presente che all’operazione di scissione si applicano l’articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’articolo 19-bis2, comma 7, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti richiamati dai commi precedenti dello stesso articolo 19-bis2. Nel caso di specie, tuttavia, l’istante in sede di documentazione integrativa ha dichiarato che non sussistono i presupposti per la rettifica.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi a esso collegati e non rappresentati dagli istanti, possa condurre a identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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