AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 marzo 2022, n. 152
Valutazione antiabuso – Conferimento in una newco della partecipazione detenuta da una società seguito dalla scissione parziale asimmetrica non proporzionale della conferente – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A (di seguito, anche la “società istante”) è una holding di famiglia, il cui capitale sociale – pari a Euro … – è posseduto dai fratelli Tizio (per il …%) e Caia (per il …%).
La società istante ha un patrimonio diversificato costituito da partecipazioni non quotate di minoranza, partecipazioni non quotate di maggioranza, investimenti finanziari vari, dossier titoli, prodotti assicurativi, finanziamenti a società partecipate.
Fino al 2020, Alfa S.p.A. ha detenuto direttamente il …% del capitale sociale di Beta S.p.A., società operativa industriale.
Nel corso del 2020, la società istante ha effettuato un conferimento in regime di “realizzo controllato”, ex articolo 175 del TUIR, dell’intera partecipazione in Beta S.p.A. nella società di nuova costituzione Beta Holding S.r.l..
Il conferimento è stato determinato dall’esigenza di mantenere la partecipazione di controllo del …% di Beta S.p.A. in capo a Beta Holding S.r.l., creando nel contempo le condizioni per l’entrata di nuovi investitori nella stessa Beta Holding S.r.l..
Nel corso del 2021, i due fratelli Tizio e Caia, stanti le crescenti divergenze nella visione delle prospettive strategico-gestionali degli asset societari, sono addivenuti alla decisione di scindere Alfa S.p.A., con una scissione parziale asimmetrica non proporzionale – oggetto del presente interpello – che permetta l’attribuzione di una quota del patrimonio ad una beneficiaria, la Gamma S.r.l., interamente detenuta da Caia, restando la scissa Alfa S.p.A. interamente di proprietà di Tizio.
Più in particolare, come evidenziato nel progetto di scissione depositato presso il registro delle imprese, “l’evoluzione delle strutture familiari, unita alla scomparsa del capostipite, ha portato naturalmente ad una riconsiderazione di tale assetto sotto diversi aspetti. Infatti, in funzione della propria posizione di controllo, Tizio ha sempre gestito in sostanziale autonomia sia le partecipazioni industriali, che le scelte d’investimento delle risorse liquide via via accumulate, sia scegliendo le diversificazioni in altre aziende, sia gli investimenti di natura strettamente finanziaria. In alcuni casi Caia ha espresso il proprio assenso, in altri il proprio dissenso, senza però avere alcuna possibilità di incidere sulle decisioni del fratello. In particolare, Tizio ha spesso manifestato una propensione al rischio superiore a quello della sorella, che invece prediligerebbe una gestione più conservativa sia delle iniziative industriali “core” che delle diversificazioni via via accumulate. Al fine di prevenire l’acutizzarsi di tali differenti visioni, con conseguenti effetti sulla proficua prosecuzione dell’attività finanziaria e imprenditoriale, i due fratelli hanno individuato nella scissione parziale asimmetrica di Alfa Spa la soluzione più idonea a separare il proprio patrimonio, al fine di consentire alle due Famiglie di proseguire l’attività adottando i propri differenti criteri di scelta degli investimenti, anche diversificando in differenti settori economici e con differenti gradi di rischio imprenditoriale. Ciò anche al fine di preparare un futuro passaggio generazionale che consenta ai figli di Tizio e Caia di poter collaborare nelle attività che riterranno affini, ma contemporaneamente di esprimersi autonomamente nell’ambito del proprio patrimonio familiare”.
Il citato progetto di scissione è stato depositato in data … 2021 (iscritto dalla competente CCIAA il … 2021) e, in data … 2021, si è proceduto di conseguenza alla delibera dell’assemblea straordinaria dei soci (l’effettuazione dell’operazione – cioè la stipula dell’atto di scissione – resta invece subordinata all’esito del presente interpello).
La società istante specifica che, al fine di realizzare la ripartizione tra i soci, il patrimonio aziendale sarà assegnato a scissa e beneficiaria nella proporzione …% – …%.
Pertanto, le principali partecipazioni verranno assegnate nella predetta proporzione …% – …% tra scissa e beneficiaria, e così anche la partecipazione in Beta Holding S.r.l., che risulterà posseduta da Alfa S.p.A. per il …% e da Gamma S.r.l. per il …%.
Grazie alla scissione così realizzata, le due società, Alfa S.p.A. e Gamma S.r.l., continuerebbero la gestione attiva dei propri asset aziendali, seguendo le politiche di investimento determinate dai rispettivi organi amministrativi, espressione dei due diversi soci.
Come emerge dal verbale di assemblea straordinaria de … 2021, prodotto dalla società istante con la documentazione integrativa del … 2022, la scissione sarà posta in essere mediante l’assegnazione alla società beneficiaria Gamma S.r.l. di parte del patrimonio della Alfa S.p.A. e, più precisamente, di quote di partecipazione in altre società, di finanziamenti erogati a favore delle stesse, di crediti verso le società controllate e altri soggetti e di disponibilità liquide per un valore complessivo di Euro …, pari al …% del patrimonio netto contabile della società scindenda alla data del …2021.
Tanto premesso, in relazione a tale operazione di scissione, anche in considerazione dell’avvenuto conferimento ex articolo 175 del TUIR della partecipazione al capitale sociale di Beta S.p.A. in Beta Holding S.r.l., la società istante chiede una valutazione sugli eventuali profili abusivi ai fini delle imposte dirette.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere della società istante, la descritta operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica della società Alfa S.p.A. non risulta abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
Al riguardo, Alfa S.p.A. evidenzia che l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, in linea con l’unanime dottrina, ritiene fisiologico l’utilizzo della scissione asimmetrica non proporzionale in funzione esclusiva di separazione dei soci. Questo perché, come nel caso di specie, “i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alla/e società beneficiaria/e, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni medesimi fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” (cfr. risposta n. 555/E del 2021).
Nondimeno, essendo stata l’operazione di scissione preceduta da un conferimento a realizzo controllato, ex articolo 175 del TUIR, la società istante ritiene opportuno effettuare specifiche considerazioni sulla sequenzialità delle due operazioni.
Premesso che le due operazioni non sono state, nelle intenzioni dei fratelli Tizio e Caia, preordinate nella loro sequenzialità, va comunque osservato che, in assenza del previo conferimento, la scissione avrebbe avuto l’effetto di portare la partecipazione (diretta) di Alfa S.p.A. in Beta S.p.A. al …% e quella di Gamma S.r.l. al …%; avrebbe cioè avuto l’effetto di frazionare la partecipazione di maggioranza in due partecipazioni di minoranza.
Il previo conferimento – oltre ad aver posto le condizioni per il coinvolgimento di nuovi investitori nel pacchetto di maggioranza di Beta S.p.A. – avrebbe anche l’effetto di dividere, in fase di scissione, la partecipazione nella Beta Holding S.r.l., senza però pregiudicare la gestione unitaria del predetto pacchetto azionario di controllo nella Beta S.p.A., da essa detenuto.
A parere della società istante, né la scissione né la sequenzialità di questa al conferimento presentano profili censurabili rispetto alla normativa anti abuso.
Invero, avuto riguardo all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, l’operazione di conferimento e la successiva operazione di scissione:
– non potrebbero mai essere considerate abusive, stante l’assenza della precondizione dell’insussistenza della sostanza economica; la scissione asimmetrica, invero, ha il solo scopo di consentire la separazione voluta dai soci di Alfa S.p.A., mentre il conferimento tutela, anche nella fase di scissione, il mantenimento del controllo unitario nella Beta S.p.A.;
– non recherebbero alcun vantaggio fiscale, tantomeno indebito, poiché:
a) tutti i beni aziendali resterebbero, nelle due società, in regime ordinario di impresa e sarebbero oggetto di gestione dinamica imprenditoriale;
b) non si prospetterebbero accessi a regimi fiscali agevolati;
c) non sarebbero previsti trasferimenti di partecipazioni nelle due holding Alfa S.p.A. e Gamma S.r.l. da parte dei rispettivi soci.
A ciò la società istante aggiunge che il conferimento in regime di “realizzo controllato” ex articolo 175 del TUIR – tipicamente messo a disposizione dall’ordinamento giuridico per operazioni di riorganizzazione come quella oggetto del presente interpello:
– non ha in ogni caso costituito presupposto per l’accesso a regimi fiscali migliorativi, essendo la fiscalità del tutto equiparabile a quella della situazione preesistente (i.e., controllo diretto di Alfa S.p.A. in Beta S.p.A.);
– non è stato peraltro neanche diretto ad uno “svuotamento” della conferente Alfa S.p.A., preordinato alla creazione, con la successiva scissione della stessa Alfa S.p.A., di due holding pure facenti capo ai due fratelli. Invero, la partecipazione in Beta S.p.A, oggetto di conferimento, costituiva solo una porzione del patrimonio di Alfa S.p.A.. Questa, dopo il conferimento, ha seguitato ad operare in continuità aziendale, gestendo direttamente i molti assets a sua disposizione. In altri termini, il risultato della scissione prevede il mantenimento, seppur su basi disgiunte, dell’operatività aziendale
– in precedenza concentrata su Alfa S.p.A. – sulla scissa e sulla beneficiaria.
La società istante sottolinea che questo risultato si pone in termini assai diversi rispetto all’ipotesi di creazione di due holding di partecipazioni pure, da parte dei soci, mediante conferimento delle rispettive partecipazioni detenute in Alfa S.p.A. in due soggetti di nuova costituzione. In altri termini, il punto di approdo delle operazioni oggetto del presente interpello sarebbe ben diverso da quello di un conferimento delle partecipazioni detenute in Alfa S.p.A. in due holding di nuova costituzione: nel primo caso, l’obiettivo è quello di addivenire a due società mediante scissione, per continuare la gestione aziendale di beni separati da parte di due differenti organi amministrativi, espressione dei due fratelli (restando solo la partecipazione di maggioranza in Beta S.p.A. in gestione unitaria tramite Beta Holding S.r.l.); nel secondo caso, invece, si otterrebbero due holding di famiglia per continuare a gestire unitariamente tutti i beni, in continuità con quanto accaduto nel passato. Per giunta, queste due holding pure di famiglia, da mettere “sopra” a Alfa S.p.A., oltre essere non volute dai due soci, risulterebbero oltretutto disfunzionali, allungando la catena di società, complicandone la governance e aumentando inutilmente i costi amministrativi di gestione.
Per tutto quanto sopra argomentato, la società istante ritiene che la scissione parziale non proporzionale asimmetrica di Alfa S.p.A., anche considerato l’avvenuto conferimento ex articolo 175 del TUIR della partecipazione al capitale sociale di Beta S.p.A. in Beta Holding S.r.l., nei termini sopra illustrati, non presenti alcun carattere abusivo ai fini delle imposte dirette.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si rappresenta, in via preliminare, che per richiedere il parere dell’Agenzia delle Entrate in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Si evidenzia che il presente parere è formulato limitatamente al comparto delle imposte dirette in relazione al quale viene quindi fornito riscontro.
Peraltro, giova altresì rilevare che il presente parere è reso limitatamente alla prospettata operazione di riorganizzazione aziendale consistente nella scissione parziale non proporzionale asimmetrica della Alfa S.p.A., anche alla luce del precedente conferimento di una partecipazione di controllo, detenuta dalla scindenda in Beta S.p.A., a favore di una holding neo-costituita (Beta Holding S.r.l.).
Si osserva che, nell’ipotesi di una distribuzione sperequata – nella fase attuativa della scissione – dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire a ciascun socio post scissione, rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi, suscettibile di determinare un’attribuzione patrimoniale in favore di un socio rispetto all’altro, rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Esula, inoltre, dalla presente analisi ogni valutazione in merito alla corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili, dei valori fiscali e dei valori economici indicati in istanza e nei vari allegati prodotti dal contribuente, per i quali rimangono, altresì, fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Nel merito, si evidenzia che, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie – che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all’impresa, ossia verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ciò nondimeno, affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuni di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale – imponibile ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del TUIR – attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo, in modo indebito, del regime di neutralità fiscale.
In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione.
Tanto premesso, sulla base delle dichiarazioni e delle affermazioni della società istante nonché dell’analisi del contenuto dell’istanza di interpello e della relativa documentazione allegata, si ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito – che costituisce, come noto, il primo elemento costitutivo del sindacato antiabuso ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 212 del 2000 – non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Nel caso di specie: (i) la società scissa, anche a seguito dell’operazione di scissione, continuerà ad esercitare la propria attività d’impresa commerciale con i relativi asset non oggetto di trasferimento, secondo le prerogative e i desiderata dell’unico socio Tizio; (ii) la società beneficiaria della scissione intraprenderà una propria attività d’impresa – secondo le direttive dell’unico socio Caia – grazie al compendio scisso.
Allo stesso tempo, sulla base delle informazioni fornite, è possibile anche escludere che la scissione prospettata dai soggetti istanti rappresenti la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società “contenitore”(di immobili, partecipazioni, ecc.) e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con l’esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado ai beni di secondo grado (i e , titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain).
Come emerge dall’istanza di interpello, infatti, nel presupposto, non verificabile in questa sede, della veridicità di questa affermazione, “non sarebbero previsti trasferimenti di partecipazioni nelle due holding Alfa S.p.A. e Gamma S.r.l. da parte dei rispettivi soci”.
A seguito della scissione in esame, l’Istante afferma che la società scissa Alfa S.p.A. e la società beneficiaria Gamma S.r.l. continueranno “la gestione attiva dei propri asset aziendali seguendo le politiche di investimento determinate dai rispettivi organi amministrativi, espressione dei due diversi soci”.
L’operazione di scissione è stata preceduta dal conferimento di una partecipazione pari al …% del capitale sociale di Beta S.p.A. in Beta Holding S.r.l. (società neo-costituita), effettuato dalla Alfa S.p.A. in regime di “realizzo controllato” ex articolo 175 del TUIR.
Al riguardo, la società istante ha precisato, in sede di documentazione integrativa, che, successivamente all’operazione di conferimento del 2020, “la società Delta S.r.l. ha acquisito il 25% del capitale sociale di Beta S.p.A., mediante un’operazione mista di aumento di capitale sociale in data … 2021 ed acquisto proporzionale di azioni da tutti i soci”. In seguito, integrando spontaneamente la documentazione già pervenuta (in data … 2022), la società istante ha prodotto un estratto del libro soci della Beta S.p.A, aggiornato al … 2021, in cui si dà atto che la partecipazione di Beta Holding S.r.l. al capitale sociale di Beta S.p.A. è attualmente pari al … per cento (trattasi, in ogni caso, di una partecipazione di maggioranza relativa).
Ebbene, la circostanza che la scissione parziale non proporzionale asimmetrica di Alfa S.p.A. sia preceduta da un’operazione di conferimento (avvenuta in neutralità fiscale, come si desume dalla delibera dell’assemblea generale ordinaria di Alfa S.p.A. del … 2020 e dall’atto di conferimento del … 2020), non determina alcun vantaggio fiscale indebito, dal momento che per effetto delle predette operazioni non si verifica la sottrazione di beni al regime di impresa né si verifica alcun salto di imposta.
D’altronde, considerato che la ragione economica sottostante alla riorganizzazione societaria proposta è quella di separare il patrimonio della Alfa S.p.A.
– al fine di consentire ai soci Tizio e Caia di gestire in autonomia la frazione di patrimonio di propria competenza (anche in vista di un futuro passaggio generazionale) -, fatta eccezione per la partecipazione nella Beta S.p.A., su cui si intende mantenere una gestione unitaria, è evidente che, in assenza del conferimento sopra citato, tale obiettivo non sarebbe stato perseguibile: ciascun socio, infatti, ad esito della scissione della Alfa S.p.A., avrebbe avuto (rispettivamente, attraverso la Alfa S.p.A. e la Gamma S.r.l.) la propria quota di partecipazione in Beta S.p.A. da gestire in autonomia (come per il resto del patrimonio della Alfa S.p.A. che sarà oggetto di scissione).
Lo stesso obiettivo non sarebbe stato conseguibile attraverso la creazione di due holding unipersonali mediante conferimento, da parte dei soci, delle rispettive partecipazioni nella Alfa S.p.A. Ciò in quanto le holding in questione, poste al di sopra della Alfa S.p.A. nella catena societaria, avrebbero continuato a gestire in modo unitario tutte le partecipazioni detenute da Alfa S.p.A. e non soltanto quella in Beta S.p.A..
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dai soggetti istanti, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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