AGENZIA DELLE ENTRATE – Riposta 09 giugno 2020, n. 170

Articolo 11, comma 1, lett. c) della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 177, comma 2, del TUIR. Valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale attuata mediante il conferimento contestuale di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Gli Istanti, in qualità di azionisti della società Alfa S.p.A. (di seguito anche ” Società”), chiedono il parere in ordine all’eventuale abusività, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, di un’operazione di ristrutturazione aziendale, attuata mediante conferimento di azioni ai sensi dell’articolo 177, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).

La Società è partecipata da una pluralità di persone fisiche, legate da vincoli di parentela di vario grado, tra le quali solo alcune direttamente interessate alle dinamiche aziendali e coinvolte nella gestione societaria.

Poiché l’eccessiva frammentazione della compagine societaria non assicura unità di indirizzo e di governo imprenditoriale alle attività svolte dalla Società, gli Istanti intendono mettere in atto una riorganizzazione degli assetti proprietari, attraverso la creazione di una holding di famiglia (di seguito “Holding”), avente la forma di società di capitali, alla quale trasferire le azioni, rappresentative cumulativamente della maggioranza della Società.

Più precisamente, gli Istanti ai sensi dell’articolo 2465 codice civile – conferiranno coevamente in capitale sociale e sopraprezzo, complessivamente, il 57,277 per cento delle azioni della Società, costituente la maggioranza assoluta del capitale di quest’ultima, ricevendo in contropartita proporzionali quote della Holding.

Per effetto di tale operazione, la Holding deterrà una percentuale di partecipazione nella Società, pari al 57,277 per cento, rappresentativa anche della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società.

Ciò posto, gli Istanti propongono l’interpello relativamente all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto alla fattispecie rappresentata, chiedendo, “per inerenza”, un parere sulla correttezza “sotto il profilo fiscale, del metodo di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire e delle modalità di determinazione degli importi dei conferimenti da destinare a capitale sociale e a sopraprezzo azioni”, come illustrati nelle apposite tabelle contenute nell’istanza.

Gli Istanti richiedono altresì la conferma che al conferimento sia applicabile l’imposta di registro in misura fissa e che esso rientri nei casi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie come disciplinata dal DM 21 febbraio 2013.In relazione ad eventuali sviluppi, concernenti ad esempio l’alienazione delle partecipazioni possedute nella Società in un futuro più o meno prossimo rispetto alla realizzazione dell’operazione in esame, gli Istanti hanno precisato che non è nelle loro intenzioni porre in essere alcuna operazione successiva al conferimento, che possa essere considerata come finalizzata (direttamente o indirettamente) a scomporre in qualunque modo la Holding.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Gli Istanti ritengono che la prospettata operazione di riorganizzazione non presenti profili di elusività e sia basata su valide ragioni extrafiscali; ne deriva che possono trovare applicazione le previsioni di cui all’articolo 177, comma 2 del TUIR, in alternativa al principio generale sancito dall’articolo 9 del TUIR.

Gli Istanti ritengono, altresì, che le modalità di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire e degli importi dei conferimenti da destinare a capitale sociale e a sopraprezzo azioni che intenderebbero adottare siano in linea con le disposizioni fiscali vigenti e con le posizioni interpretative di prassi.

In particolare, gli Istanti ritengono che all’operazione si applica l’articolo 177, comma 2 del TUIR (cosiddetto “realizzo controllato”) posto che:

– gli azionisti conferenti e la conferitaria sono soggetti residenti;

– per effetto del conferimento, complessivamente rappresentativo del 57,277 per cento del capitale sociale della Società, la conferitaria ne acquisirà la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale sociale, che attribuisce la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.

Coerentemente con tale regime fiscale, per effetto del conferimento, la Holding dovrà:

a) costituire un patrimonio netto composto da capitale sociale e riserva da sopraprezzo, attraverso il conferimento delle azioni, per l’importo stabilito tra le parti e corrispondente alla sommatoria dei valori fiscali delle azioni della Società in capo agli azionisti conferenti;

b) assegnare le quote della Holding a ciascuno degli azionisti conferenti, che sostituiranno le azioni scambiate con le quote ricevute in cambio;

c) iscrivere all’attivo di bilancio ciascun singolo apporto di azioni al costo fiscale corrispondente, pari all’importo di patrimonio netto specificamente generato (composto da capitale sociale e sovrapprezzo).

Il valore complessivo del conferimento delle azioni è stato stabilito in euro …, corrispondente alla sommatoria dei singoli valori di carico fiscale.

Ai fini del rispetto dei presupposti numerici per l’esecuzione di un conferimento a “realizzo controllato o indotto”, è necessaria la corretta determinazione del valore fiscale di ciascun conferimento di azioni.

A tal proposito, gli Istanti ritengono che il valore fiscale di ciascun conferimento debba essere determinato, sulla base degli importi emergenti dalle operazioni sul capitale sociale della Società, effettuate sino ad oggi dagli azionisti conferenti, come riassunte nell’apposita tabella contenuta nell’istanza.

In particolare, il costo fiscale è dato dal costo sostenuto all’atto dell’acquisto o della sottoscrizione, oppure quello rideterminato, nel caso di rivalutazioni legali.

Ciò posto, gli Istanti ritengono che la Holding possa procedere ad aumenti di capitale nominale ed all’iscrizione di una riserva sovrapprezzo di ammontare diverso per ciascun socio, in modo da rispettare le condizioni per l’applicabilità delle disposizioni di cui al citato comma 2 dell’articolo 177 del TUIR.

Gli Istanti segnalano che la relazione di stima ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile, indispensabile per la costituzione di una società di capitale con apporto di beni, non è ancora disponibile alla data del presente interpello, ma è ragionevole supporre che il perito nella sua relazione attesterà che, il valore delle azioni conferite è almeno pari al capitale sociale di costituzione, aumentato del sopraprezzo, come sopra indicato.Gli Istanti ritengono, infine; che ai conferimenti in questione sia applicabile l’imposta di registro in misura fissa e che esso rientri nei casi di esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie.

Parere dell’agenzia delle entrate

Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che la riorganizzazione sottoposta all’esame della Scrivente, consistente nel conferimento contestuale di partecipazioni da parte delle persone fisiche istanti in una società di capitali di nuova costituzione, non appare idonea ad integrare un disegno abusivo, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette.

In via preliminare, si fa presente che, per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono – fra l’altro – indicare:

– il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;

– le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.

In relazione al comparto delle imposte dirette, si osserva quanto segue.

L’articolo 177, comma 2, del TUIR – applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 12, comma 4, lettera 1-bis del d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247) – stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un’altra società (cd. “scambiata”), ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, “sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

Il requisito del controllo previsto al citato comma 2 rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione.

La disposizione in commento, infatti, nulla dispone con riferimento ai soci della società conferita e, pertanto, si ritiene che il predetto requisito del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile possa essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita. Detta acquisizione deve avvenire però “uno actu”, attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione e deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata, ai sensi della norma sopra richiamata.

Al ricorrere di specifici requisiti (cfr. circolare n. 33/E del 2010), le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Applicando tale criterio, quindi, può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente – delle partecipazioni conferite (cd. “neutralità indotta”).

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 175 del TUIR, richiamato dal citato articolo 177, comma 3 del medesimo testo unico, reca una norma di carattere antielusivo finalizzata ad evitare che lo scambio di partecipazioni possa essere strumentalizzato per trasformare partecipazioni plusvalenti estranee all’ambito applicativo della participation exemption, previsto dall’articolo 87 del TUIR, in interessenze idonee a fruire del regime di parziale esenzione. Infatti il richiamato articolo 175, comma 2 prende in considerazione l’ipotesi in cui, a fronte dell’apporto di partecipazioni ex articolo 2359 del codice civile richiamato dall’articolo 177, comma 2, per le quali non sia fruibile la participation exemption, il conferente consegua titoli potenzialmente rientranti nella sfera di esenzione.

Considerato che nella fattispecie in esame i soggetti conferenti sono persone fisiche non imprenditori, si ritiene di escludere tout court l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 87 del TUIR (e di conseguenza, dell’articolo 177, comma 3); infatti, per tale tipologia di contribuente le plusvalenze eventualmente realizzate costituiscono un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Con riguardo al caso in esame, si rileva che, sulla base di quanto dichiarato, l’operazione è inquadrabile nell’articolo 177 comma 2 del TUIR e, pertanto, non emergerebbero plusvalenze tassabili in capo ai soggetti conferenti.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte e nei limiti dei fatti esposti dagli Istanti, si ritiene che l’operazione di conferimento rappresentata non appare idonea a produrre un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell’ordinamento, né con la ratio della norma applicata.

La neutralità fiscale, seppur “indotta” dal comportamento contabile della società conferitaria, è un effetto implicitamente previsto dal legislatore che ha, in tal modo, inteso agevolare le riorganizzazioni societarie, con riferimento tanto alle operazioni di scambio che attuino un’aggregazione di imprese tra soggetti terzi, quanto a quelle realizzate all’interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di “governance”.

In relazione al comparto delle imposte indirette, si osserva quanto segue.

Anche, con specifico riferimento al comparto dell’imposta di registro, si ritiene che la prospettata operazione di conferimento delle partecipazioni da parte degli Istanti non comporta il conseguimento di un vantaggio d’imposta indebito.

L’operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (cfr. circolare 29 maggio 2013, n. 18, paragrafo 6.27.).

Per quanto concerne l’imposta sulle transazioni finanziarie, concordemente a quanto affermato dagli Istanti, si ritiene che l’operazione di riorganizzazione prospettata rientri nei casi di esclusione disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013, per le ragioni di seguito riportate.

L’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle transazioni finanziarie (di seguito ITF o FTT). Le modalità di attuazione di tali norme sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato il 21 febbraio 2013 (pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013).

In particolare, ai sensi del comma 491, la FTT si applica ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato. L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

Il successivo comma 494, lettera d), prevede, tra l’altro, che l’imposta non si applichi “alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500” (di seguito, “decreto”).

L’articolo 15, primo comma, lettera h) del decreto attuativo prevede – quale ulteriore causa di esclusione dall’ambito di applicazione dell’imposta – che “il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”.

Per quanto di interesse, le operazioni di ristrutturazione individuate dall’articolo 4 della richiamata direttiva 2008/7/CE riguardano, tra le altre, “b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

La ratio delle richiamate ipotesi di esclusione è di evitare l’assoggettamento ad imposizione indiretta delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Alla luce del delineato quadro normativo, l’operazione di conferimento di partecipazioni di controllo può ritenersi esclusa dal perimetro applicativo dell’imposta in commento, sempre che ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 4, comma 1, lett. b) della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008. In primo luogo, la società conferitaria deve ricevere partecipazioni che conferiscano la maggioranza dei diritti di voto della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

In secondo luogo, il soggetto conferente deve ricevere in cambio, almeno in parte, partecipazioni della società conferitaria.

Con riferimento al caso di specie, l’operazione di conferimento congiunto delle quote societarie da parte dei sei soci istanti, costituenti complessivamente il 57,277% del capitale sociale della società conferita, assume carattere riorganizzativo e soddisfa le sopra richiamate condizioni di legge.

Il presente parere viene reso nel presupposto della veridicità e della completezza delle informazioni rese nell’istanza d’interpello ed unicamente in relazione all’operazione di riorganizzazione aziendale esaminata; si prescinde, in particolare, dalle modalità applicative di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni oggetto di conferimento e degli importi indicati in istanza, circostanze valutative esperibili nelle competenti sedi accertative.

Come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2016, in linea con la natura e le finalità dell’istituto, sono, infatti, esclusi dall’area dell’interpello le ipotesi caratterizzate da una spiccata rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento, ossia le fattispecie in cui, più che rilevare l’aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto).

Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dagli Istanti, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.