Agenzia delle Entrate – Risposta n. 496 del 6 ottobre 2022
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n.212 Valutazione antiabuso di un’operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante, congiuntamente alla società di cui è socio, Alfa, e agli altri soci di quest’ultima, ha presentato un’istanza d’interpello antiabuso, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’operazione di scissione (d’ora in avanti, la Scissione) di Alfa, preceduta dal conferimento delle partecipazioni detenute in Alfa da alcuni soci a favore di una delle società beneficiarie della Scissione, Beta, società che a sua volta partecipa la stessa Alfa, con una quota attualmente pari al 48,99 per cento delle azioni.
Al riguardo, viene fatto presente che i due distinti nuclei familiari (di seguito i “Nuclei Familiari”) riconducibili, rispettivamente, il primo a Tizio, Mevia e Caio, insieme anche “Nucleo A” e il secondo Sempronio e Calpurnia, insieme “Nucleo B”, dal XXXX detengono – tramite Alfa – la partecipazione di controllo in Gamma e, tramite Gamma la partecipazione di controllo indiretto nella società quotata Delta, attiva nel settore delle energie rinnovabili.
I Nuclei Familiari (tramite Alfa e le partecipazioni di controllo indiretto in Gamma e Delta) hanno condiviso un disegno imprenditoriale e strategico unitario nel settore delle energie rinnovabili.
In data XXXX, ha avuto esecuzione la vendita da parte di Gamma della partecipazione di controllo in Delta (la “Vendita”) al fondo di investimento XXXXXX, in esecuzione del contratto di compravendita datato XXXX. La Vendita segna il compimento del comune percorso imprenditoriale dei due Nuclei Familiari nel campo delle energie rinnovabili.
Viene previsto che Gamma distribuirà sotto forma di dividendo a Alfa ed agli altri soci buona parte della liquidità derivante dalla Vendita, limitandosi alla gestione di alcune attività minori fino alla liquidazione nel medio periodo. L’importo del dividendo che Alfa incasserà sarà pari a circa XXXXX di euro.
Completato il comune percorso imprenditoriale con la valorizzazione e cessione di Delta, i due Nuclei Familiari intendono ora intraprendere iniziative imprenditoriali e finanziarie distinte. A tal fine, le parti intendono procedere con:
- il conferimento in Beta delle partecipazioni detenute da Tizio, Mevia e Caio in Alfa (attualmente pari ciascuna al 1,92 per cento del capitale), in modo tale che, post conferimento, Alfa sia partecipata esclusivamente da Sempronio e Calpurnia e Beta (il “Conferimento”);
- la scissione totale non proporzionale di Alfa, attribuendo il relativo patrimonio, costituito prevalentemente dalla partecipazione in Gamma e da disponibilità liquide, rispettivamente a: 1) una società beneficiaria, costituita in data XXXXX, Epsilon – detenuta da Sempronio e Calpurnia; 2) una società beneficiaria preesistente – Beta, detenuta da Tizio, Mevia e Caio (le “Beneficiarie”).
Non è previsto che le società beneficiarie trasferiscano a terzi la partecipazione in Gamma loro attribuita, che dovrebbe essere liquidata nel medio periodo. Parimenti, non sono previste cessioni delle partecipazioni nelle società beneficiarie da parte dei Nuclei familiari a soggetti terzi.
Viene fatto presente, al riguardo, che Alfa è la holding tramite la quale i due Nuclei Familiari, riconducibili rispettivamente a XXXXXX e ad XXXXX, esercitano il controllo su Gamma e Delta.
Più in dettaglio, si rappresenta quanto segue. Il capitale di Alfa è detenuto dal:
- Nucleo B, composto da Sempronio, il suo coniuge, i discendenti diretti (padri/figli/nipoti) o legati da rapporti di parentela collaterali (fratelli);
- Nucleo A, composto dai figli di XXXXXX e coniuge, dai discendenti diretti o legati da rapporti di parentela collaterale.
I Nuclei Familiari dal 2008 detengono ininterrottamente, attraverso Alfa, il controllo di Gamma, attualmente pari al 65.95 per cento del capitale. Tale partecipazione rappresenta, in sostanza, l’unica attività per Alfa. I rappresentanti dei due Nuclei Familiari hanno ricoperto posizioni apicali in Gamma nel corso degli anni. Gamma è stata peraltro per lungo tempo una delle principali realtà nel settore siderurgico, concentrandosi successivamente, dopo la prolungata crisi strutturale della siderurgia italiana, nel settore energetico.
A partire dal 2010, tutte le attività di produzione di energia rinnovabile svolte da Gamma e dalle società controllate vengono concentrate in capo alla società quotata XXXXXX, che nel medesimo anno assume la denominazione di Delta. Ad oggi, Gamma detiene una partecipazione di controllo in Delta pari al 60 per cento del capitale (la “Partecipazione Delta”), che costituisce il principale attivo della società. Nel bilancio 2020 di Gamma, la Partecipazione Delta è iscritta per XXXXXXX, unitamente a liquidità e depositi bancari per XXXXXX.
Nel corso del 2021, Gamma ha stipulato il contratto di vendita della Partecipazione Delta al fondo di investimento XXXXXX gestito da XXXXXX.
L’esecuzione del contratto (closing), una volta ottenute le necessarie autorizzazioni regolamentari, è prevista per la prima parte del 2022. Gamma incasserà
un importo complessivo pari a circa XXXXXX. La Vendita permetterà a Delta di proseguire il proprio piano industriale di sviluppo, grazie alle risorse finanziarie che un investitore istituzionale di primario standing quale XXXXXX potrà garantire. Contestualmente al passaggio della proprietà della Partecipazione Delta a XXXXXX, è previsto che i rappresentanti dei Nuclei Familiari lasceranno le cariche ricoperte in Delta.
La valorizzazione e vendita della Partecipazione Delta rappresenta il compimento del percorso imprenditoriale di Gamma nel settore dell’energia rinnovabile.
Una volta completata la vendita della suddetta partecipazione, Gamma distribuirà ai soci la maggior parte della liquidità disponibile sotto forma di dividendo, continuando a gestire alcune posizioni attive e passive di minore rilevanza, fino alla possibile liquidazione nel medio periodo.
A tal fine, è previsto che Gamma muterà la data di chiusura dell’esercizio sociale dal 31 dicembre al 28 febbraio, attraverso la previsione di un primo esercizio 2022 di durata infrannuale, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022. Il bilancio relativo a tale esercizio infrannuale, assumendo la conclusione della vendita nei tempi previsti, rifletterà la plusvalenza conseguita da Gamma sulla Partecipazione Delta, che concorrerà a formare l’utile civilistico oggetto di distribuzione ai soci.
È previsto che Alfa incasserà un importante dividendo sulla partecipazione Gamma, di circa XXXXXX. Le attività di Alfa saranno rappresentate da disponibilità liquide, oltre che dalla partecipazione in Gamma sino alla liquidazione della stessa. Una volta completato il percorso imprenditoriale di Gamma con la valorizzazione e vendita della partecipazione Delta, non si rende più necessario per i Nuclei Familiari detenere congiuntamente tramite Alfa la partecipazione di controllo in Gamma, posto che (i) Gamma è destinata alla gestione ordinaria di alcune posizioni attive e passive, riducendo le proprie attività fino alla prevista liquidazione; e (ii) i Nuclei Familiari intendono sviluppare in via autonoma nuovi percorsi imprenditoriali tramite società distinte, che dovranno perseguire le politiche di investimento e gestione delle proprie attività secondo le indicazioni strategiche di ciascun Nucleo Familiare.
A tal fine, le parti hanno ritenuto di procedere con la scissione totale non proporzionale di Alfa e la ripartizione del suo compendio patrimoniale, rappresentato da disponibilità liquide e partecipazione in Gamma, in capo alle Società Beneficiarie ciascuna detenuta separatamente in via totalitaria dai Nuclei Familiari.
La Scissione è quindi finalizzata al proseguimento dell’attività di investimento di Alfa da parte delle due società beneficiarie, secondo le strategie e gli obiettivi propri di ciascun nucleo familiare.
Come rilevato, Alfa detiene dal 2008 l’intera partecipazione in Gamma (riconducibile ai due Nuclei Familiari).
La società svolge esclusivamente l’attività di assunzione di partecipazioni (l’unica attività è rappresentata dalla partecipazione in Gamma).
[…]
La Scissione sarà eseguita dopo l’attesa distribuzione di un dividendo da parte di Gamma per un importo approssimativamente pari a euro XXXXXX, nonché dopo il parziale utilizzo della cassa per saldare i debiti di Alfa verso i soci, il Conferimento e la trasformazione di Beta in società per azioni.
[…]
Prima di implementare la Scissione, i membri del Nucleo A daranno luogo alle seguenti operazioni:
- conferimento congiunto, mediante un unico atto, delle partecipazioni detenute dai membri del Nucleo A direttamente in Alfa (1,92 per cento) in Beta. L’operazione sarà realizzata ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR dal momento che, per effetto del conferimento congiunto di ciascuna partecipazione, Beta giungerà a detenere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Alfa passando dal 48,99 per cento al 54,75 per cento del capitale. Tale regime fiscale è in linea con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in altri precedenti di prassi (cfr. risposta n. 147 del 2019). Il conferimento risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti societari legati alla Scissione (in particolare, al fine di evitare la determinazione di concambi in sede di Scissione):
- trasformazione di Beta da società a responsabilità limitata in società per azioni, con contestuale adozione di una nuova denominazione societaria. La Trasformazione, fiscalmente neutrale ai sensi dell’articolo 170 del TUIR, risponde alle necessità di adeguare la forma societaria allo sviluppo dimensionale della società, consentendo una maggior flessibilità nel ricorso a fonti di finanziamento esterno (ove necessario).
La Scissione comporterà l’attribuzione del compendio patrimoniale di Alfa alle due società beneficiarie, ciascuna partecipata esclusivamente dai membri di un Nucleo Familiare. Si tratta quindi di una scissione non proporzionale, posto che una società beneficiaria sarà partecipata in via esclusiva dai componenti il Nucleo B (Epsilon), e l’altra società beneficiaria sarà partecipata in via esclusiva dai componenti il Nucleo A (Beta).
Più in dettaglio:
- Epsilon sarà partecipata direttamente dai rappresentanti del Nucleo B, vale a dire da Sempronio, che controllerà la società con una partecipazione pari al 79,98 per cento del capitale e dal coniuge Calpurnia che deterrà una partecipazione pari al 20,02 per cento del capitale. Ad Epsilon saranno attribuiti (a) una partecipazione in Gamma pari al 29,85 per cento del capitale e (b) disponibilità liquide per un importo nell’intorno di XXXXXX;
- Beta (beneficiaria preesistente) sarà partecipata direttamente da ciascuno dei rappresentanti del Nucleo In seguito alla Scissione la società Beta sarà titolare di (a) una partecipazione in Gamma pari al 36,11 per cento del capitale e (b) disponibilità liquide per un importo nell’intorno di euro XXXXXX.
Il valore economico della partecipazione in Alfa detenuto da ciascun socio ante Scissione sarà uguale al valore economico della partecipazione detenuta nella rispettiva società beneficiaria post Scissione. La Scissione non comporta quindi (a) l’allocazione di valori non proporzionali tra gli attuali soci di Alfa o (b) l’allocazione di partecipazioni nelle Società Beneficiarie a soggetti diversi dai soci di Alfa in sede di scissione, (c) né alcun conguaglio in denaro.
[…]
In seguito alla Scissione, ciascun Nucleo familiare sarà titolare della propria società beneficiaria attraverso la quale manterrà la propria partecipazione in Gamma, sino alla potenziale liquidazione nel medio periodo.
Il Nucleo A svilupperà in via autonoma il proprio percorso imprenditoriale tramite Beta che sarà pertanto la società dedicata agli investimenti finanziari e patrimoniali nel medio periodo, e la cassa attribuita da Alfa e derivante dal dividendo distribuito da Gamma in seguito alla cessione della partecipazione Delta. È previsto che le società Beneficiarie proseguiranno l’attività di investimento di Alfa, detenendo la partecipazione in Gamma fino all’attesa liquidazione nel medio periodo, ed investendo l’importante liquidità disponibile secondo il percorso imprenditoriale, le priorità e le linee strategiche identificate per ciascuna beneficiaria dal rispettivo Nucleo familiare. Verrà pertanto consentito a ciascun Nucleo familiare (Nucleo A tramite Beta e Nucleo B tramite Epsilon) di continuare il proprio percorso imprenditoriale in via autonoma attraverso distinte strutture societarie, anche grazie al contributo di professionalità esterne ai Nuclei Familiari.
Non è prevista l’assegnazione di attività finanziarie o liquidità da parte delle società beneficiarie ai soci, né la concessione di finanziamenti o garanzie. Inoltre, non sono previste cessioni delle partecipazioni nelle società beneficiarie a terzi da parte dei rispettivi nuclei familiari, sebbene non si possano escludere eventuali trasferimenti all’interno del nucleo familiare nell’ambito del futuro passaggio generazionale.
Tanto premesso, l’Istante chiede un parere in merito alla presenza, nel caso concreto, di profili di abuso del diritto, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, con riferimento al settore delle imposte dirette, e in particolare in relazione all’imposta sul reddito delle società (IRES), all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e agli obblighi del sostituto di imposta per l’applicazione e il versamento delle ritenute a titolo di imposta per la distribuzione di dividendi ai soci.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che l’operazione di Scissione prospettata ed il preventivo conferimento non configurino un’ipotesi di abuso del diritto, per le ragioni di seguito evidenziate.
In particolare, il Conferimento riflette valide ragioni extrafiscali, non è privo di sostanza economica e non comporta alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti societari legati alla Scissione. Per effetto del Conferimento, i membri del Nucleo A non deterranno più quote in Alfa, essendo la partecipazione di loro competenza detenuta tramite Beta. Pertanto, in sede di Scissione, il patrimonio di Alfa di pertinenza dei membri del Nucleo A sarà attribuito a Beta senza la necessità di aumentare il capitale di Beta e determinare il rapporto di concambio.
Viene evidenziato, al riguardo, che se la Scissione di Alfa in Beta avesse luogo senza la preventiva esecuzione del Conferimento, il risultato finale in termini di assetto partecipativo in Beta sarebbe il medesimo. In altre parole, il Conferimento comporta semplicemente un’anticipazione temporale nella definizione dell’assetto partecipativo in Beta, al fine di semplificare (ed accelerare) il procedimento di Scissione. Se non si desse esecuzione al Conferimento, in ogni caso le quote detenute da Tizio, Mevia e Caio in Alfa sarebbero sostituite con azioni di Beta di nuova emissione in sede di concambio nell’ambito della Scissione. Tizio, Mevia e Caio deterrebbero quindi ad esito della Scissione le stesse partecipazioni in Beta risultanti ad esito del Conferimento, anche qualora questo non venisse eseguito.
La possibilità di beneficiare del regime del c.d. “realizzo controllato” ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR è in linea con l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle entrate in altri precedenti (cfr. risposta n. 147 del 2019), poiché per effetto del Conferimento Beta giungerà a detenere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Alfa passando dal 48,99 al 54,75 per cento.
L’Istante rileva, altresì, che anche la Scissione riflette valide ragioni extrafiscali, permettendo ai due Nuclei Familiari di proseguire ciascuno il proprio percorso imprenditoriale su base separata tramite la rispettiva società beneficiaria. I due Nuclei Familiari negli ultimi anni hanno perseguito una comune strategia imprenditoriale nel settore delle energie rinnovabili tramite Alfa, detenendo la partecipazione di controllo in Gamma e Delta su base congiunta.
Una volta completata l’esperienza professionale comune nel settore delle rinnovabili con la cessione di Delta, i Nuclei Familiari intendono ora seguire percorsi distinti e la Scissione è strumentale al proseguimento delle attività di investimento di Alfa su base separata dalle due società beneficiarie, secondo le proprie strategie e la propria struttura organizzativa.
La Scissione risulta, dunque, giustificata da valide ragioni extrafiscali, in quanto permette ai Nuclei Familiari di proseguire il proprio percorso imprenditoriale definendo il modello organizzativo e gestionale più adatto in capo alla rispettiva beneficiaria. Il modello organizzativo attuale, basato sulla partecipazione comune da parte di entrambi i Nuclei Familiari nella medesima società di investimento (Alfa) non è coerente con l’intenzione dei rispettivi Nuclei Familiari di intraprendere percorsi imprenditoriali separati.
La Scissione, inoltre, non è priva di sostanza economica, in quanto riflette “normali logiche di mercato” ed è coerente con il “fondamento giuridico” di tale istituto come regolato dal codice civile. La Scissione risulta, infatti, la procedura più fisiologica ed immediata per permettere il proseguimento dell’attività di impresa di Alfa in via autonoma e separata da parte delle società beneficiarie, ciascuna secondo l’indirizzo strategico ed il modello organizzativo definito dai rispettivi Nuclei Familiari. In particolare, come sopra discusso, è previsto che ciascuna società beneficiaria continuerà a svolgere l’attività di investimento di Alfa, secondo il proprio percorso imprenditoriale, strategie, modello organizzativo e gestionale. Le società beneficiarie saranno dotate della necessaria organizzazione e risorse per gestire in modo efficiente la propria importante dotazione patrimoniale.
La Scissione, inoltre, non comporta alcun vantaggio fiscale indebito. Con riferimento agli effetti fiscali potenzialmente conseguibili tramite le scissioni societarie, ritenuti in passato illegittimi da parte dell’amministrazione finanziaria, viene osservato che:
- non è prevista la trasformazione di plusvalenze sui beni di Alfa e delle Società Beneficiarie in plusvalenze (potenzialmente soggette ad una tassazione più favorevole) sulle partecipazioni detenute dai soci delle Società Beneficiarie. Alfa, in sede di scissione, non deterrà attività “plusvalenti”, essendo il proprio patrimonio rappresentato in via prevalente da liquidità e dalla partecipazione in Gamma, destinata al mantenimento fino alla liquidazione nel medio periodo;
- non è prevista né la cessione di attività da parte delle Società Beneficiarie né la cessione delle partecipazioni nelle Società Beneficiarie da parte dei Nuclei Familiari a soggetti terzi;
- non si può escludere che negli anni futuri possano avvenire cessioni delle partecipazioni nelle Società Beneficiarie all’interno dei rispettivi Nuclei Familiari, anche nell’ambito di possibili passaggi Eventuali cessioni di partecipazioni nelle Società Beneficiarie, attualmente non previste, sconteranno in ogni caso imposizione in capo ai soci secondo la normativa di volta in volta applicabile. I soci delle Società Beneficiarie sono tutti residenti in Italia e non hanno rideterminato il valore delle partecipazioni detenute in Alfa ai sensi del decreto legge n.282 del 2002, come successivamente modificato;
- i redditi che le Società Beneficiarie conseguiranno mediante la propria attività di investimento saranno soggetti a normale imposizione in capo alle stesse, come avverrebbe se Alfa proseguisse nella propria attività, posto che le Società Beneficiarie non godranno di alcun regime fiscale agevolativo. La Scissione non comporta quindi alcun beneficio fiscale o salto di imposta a livello delle società coinvolte;
- per effetto della Scissione verranno attribuite alle Società Beneficiarie le riserve di utili disponibili in capo a Alfa alla data della Scissione. Tali riserve, una volta distribuite ai soci delle beneficiarie sotto forma di dividendo, saranno soggette a normale imposizione mediante ritenuta alla fonte o inclusione nella base imponibile secondo le regole applicabili alle persone fisiche e soggetti IRES, come se le riserve fossero distribuite da Alfa “ante scissione”. Anche a livello dei soci, la Scissione non comporta alcun beneficio fiscale o salto di imposta;
- non è previsto il trasferimento di risorse da parte delle Società Beneficiarie ai soci tramite finanziamenti o garanzie, al fine di differire nel tempo la tassazione applicabile in capo ai soci a fronte della distribuzione di utili da parte delle Società Beneficiarie. Eventuali trasferimenti di liquidità ai soci avverranno tramite distribuzioni di dividendi da parte delle Società Beneficiarie soggette ad ordinaria tassazione. Anche sotto il profilo del “timing” della tassazione in capo ai soci, quindi, la Scissione non comporta alcun vantaggio rispetto alla situazione attuale;
- anche la scelta di trasferire il compendio patrimoniale di Alfa riferibile al Nucleo A a Beta, rispetto ad una società beneficiaria di nuova costituzione, risponde ad esigenze di semplificazione societaria e non comporta vantaggi fiscali. In particolare, tale scelta nelle modalità attuative della Scissione: i) è volta a consolidare gli attivi scissi in un’unica società detenuta dal A e ridurre gli oneri amministrativi accorciando la catena partecipativa; iii) riflette l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate in altri precedenti su fattispecie simili (cfr. risposte 70 e 75 del 2018, nonché n. 148 del 2019)
Alla luce di quanto sopra, gli interpellanti ritengono che la Scissione non configuri una ipotesi di abuso del diritto. L’operazione, infatti, riflette valide ragioni extrafiscali, non è priva di sostanza economica e non comporta alcun vantaggio fiscale indebito. Viene precisato, infine, che non risultano precedenti pubblici in cui l’Agenzia delle Entrate si sia espressa circa la possibile elusività di un’operazione di scissione non proporzionale sovrapponibile a quella in esame, dove il patrimonio della società scissa risulta formato in via esclusiva da attività finanziarie, e per lo più da disponibilità liquide. Tuttavia, i punti sopra esposti riflettono le conclusioni cui è giunta di recente l’Agenzia delle Entrate in relazione a diverse ipotesi di scissione non proporzionale caratterizzate da alcuni profili (se non tutti) comuni alla fattispecie in esame (risposte n. 87 del 2019, 89 del 2019, n. 435 del 2021, n. 830 del 2021 e n. 8 del 2021).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si fa presente che la presente risposta riguarda lo specifico quesito formulato dagli interpellanti e non si estende, nemmeno indirettamente, ad altre questioni per le quali non siano stati espressamente formulati dubbi di carattere interpretativo, applicativo e/o antiabuso; il presente parere non riguarda, inoltre, la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali ed economici indicati in istanza, restando pertanto impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria in relazione a tali profili.
Con specifico riguardo al quesito antiabuso formulato, si ricorda, altresì, che per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono – fra l’altro – indicare:
- gli elementi qualificanti l’operazione;
- il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto.
Nel caso in esame, l’Istante ha espressamente richiesto il parere della scrivente in relazione al comparto delle imposte dirette (IRES e IRPEF) in relazione alle norme specificamente richiamate di seguito.
La fattispecie rappresentata consiste, in buona sostanza, nella scissione parziale non proporzionale di Alfa (i.e. scissa) in favore delle beneficiarie Beta (società preesistente) ed Epsilon (società neocostituita), ciascuna riconducibile autonomamente ad un nucleo familiare di riferimento (A e B)
La Scissione, secondo quanto rappresentato, è preceduta dal conferimento a favore di Beta delle partecipazioni detenute nella scindenda dai soci Tizio, Mevia e Caio.
Il conferimento “congiunto” da parte dei soci delle quote partecipative detenute in Alfa (pari ciascuna all’1,92 per cento del capitale sociale) avverrà, secondo quanto prospettato in istanza, in neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR e consentirà a Beta di ottenere il controllo di diritto della società, con una partecipazione al capitale sociale che passerà dall’attuale 48,99 al 54,75 per cento.
Secondo le dichiarazioni di parte, il conferimento risponde all’esigenza di semplificare gli adempimenti societari relativi alla determinazione di concambi azionari in sede di successiva scissione.
Il patrimonio di Alfa attribuito alle società beneficiarie (Beta e Epsilon) per effetto della Scissione risulterà essenzialmente costituito dalla partecipazione in Gamma e da disponibilità liquide rivenienti dal dividendo distribuito dalla partecipata Gamma derivante dalla vendita della partecipazione in Delta in favore del fondo di investimento XXXXXX.
Ciò posto, ai fini della valutazione complessiva circa gli eventuali profili elusivi della complessiva operazione prospettata segnalati dall’istante, occorre far presente quanto segue.
L’articolo 177, comma 2, del TUIR regolamenta gli scambi di partecipazione mediante conferimento, attraverso cui la conferitaria “acquisisce” o “integra” il controllo di diritto della società partecipata, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.
In applicazione della previsione in esame, le azioni o quote ricevute “in cambio” dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del reddito di quest’ultimo, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto generatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento medesimo.
La circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 ha chiarito che la disciplina di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR non prevede (a differenza del modello degli scambi intracomunitari) un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, bensì un regime c.d. “di realizzo controllato” delle partecipazioni “scambiate”, finalizzato a commisurare, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, il valore di realizzo di tali partecipazioni in base all’aumento di patrimonio netto contabile della società conferitaria.
In altri termini, in presenza dei presupposti normativamente previsti, il valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento non viene determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, bensì in base all’aumento di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso. Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza o minusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria risultino pari all’ultimo valore fiscale – presso il socio conferente- delle partecipazioni conferite (c.d. “neutralità indotta“).
La risoluzione n. 446/E del 18 novembre 2008 ha, peraltro, evidenziato come la Corte di Giustizia europea definisca correttamente il rapporto logico-sistematico tra la norma (speciale) di matrice comunitaria, di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR e quella (generale) di cui all’articolo 9 del medesimo TUIR. Poiché, infatti, per fattispecie analoghe (realizzative cioè allo stesso modo dello scambio di partecipazioni) trova applicazione la regola del valore normale di cui al citato articolo 9, cui la Corte di Cassazione ha attribuito valenza di principio a carattere generale per la valutazione dei proventi ed oneri, per motivi di sistematicità il ricorso alla disciplina di cui all’articolo 177 del TUIR (che solo di fatto consente la neutralità fiscale) non può che giustificarsi in relazione a fattispecie caratterizzate da un obiettivo fondamento economico e non risulta applicabile a situazioni in cui la ragione prevalente dello scambio di partecipazioni risieda nella volontà di transitare “in neutralità fiscale” dal regime di tassazione IRPEF riservato alle persone fisiche non imprenditori a quello più favorevole dell’IRES (si pensi, ad esempio, alla tassazione dei dividendi e al regime della participation exemption). Diversamente, si verificherebbe un salto d’imposta, in contrasto con l’articolo 9 del TUIR, che afferma un principio di carattere generale dell’ordinamento tributario.
Ciò posto, con la citata circolare n. 33/E del 2010 è stato chiarito, che l’operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, autonomamente valutata, costituisce oggetto di un’apposita e “speciale” disciplina tributaria in virtù della sua matrice comunitaria e del suo carattere “riorganizzativo” (i.e., consentire ad una società di acquisire – ovvero incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario – il controllo di un’altra società), rilevante per l’incidenza sugli assetti del controllo societario tanto tra soggetti indipendenti quanto all’interno di gruppi societari e/o “familiari”.
Ne deriva, pertanto, che il regime disciplinato dal più volte nominato articolo 177, comma 2 è posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all’articolo 9 del TUIR rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge.
La circolare n. 33/E del 2010 ha inoltre precisato che, in presenza di operazioni strumentalmente realizzate al precipuo fine di ottenere un vantaggio fiscale da considerarsi indebito, resta impregiudicato ogni potere di sindacato dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se l’operazione di conferimento ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati s’inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.
Ciò rilevato, nel merito del caso di specie, l’istante dichiara che il ricorso al conferimento “congiunto” in Beta delle partecipazioni detenute dai soci (persone fisiche) in Alfa risulta giustificato da esigenze di semplificazione connesse alla gestione di possibili concambi azionari in sede di Scissione. Il contribuente evidenzia, peraltro, che se la Scissione di Alfa avesse luogo senza il preventivo Conferimento, il risultato finale in termini di assetto partecipativo sarebbe il medesimo.
Al riguardo, si ritiene di osservare che le ragioni di semplificazione rappresentate appaiono idonee a giustificare il ricorso al conferimento in Beta delle partecipazioni in Alfa detenute a titolo personale dai soci persone fisiche del nucleo A, i quali compongono a loro volta, la compagine societaria di Beta. In considerazione del fatto che Beta acquisisce, in virtù del Conferimento, il controllo di Alfa, il conferimento medesimo, effettuato, come rappresentato nell’Istanza, con unico atto dai diversi soci, potrà beneficiare del regime di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR.
All’esito della scissione di Alfa a favore di Beta, successiva al Conferimento delle partecipazioni di Alfa da parte dei soci persone fisiche, questi ultimi si troveranno a detenere rispetto al patrimonio di Beta le medesime quote di partecipazione che detenevano direttamente ante conferimento nel patrimonio di Alfa.
Pertanto, al fine di conseguire la disponibilità di detto patrimonio, i soci persone fisiche del nucleo A dovrebbero deliberare la distribuzione di utili da parte di Beta (società da essi interamente partecipata), con conseguente tassazione dei dividendi, in modo del tutto analogo a quanto avrebbero potuto fare rispetto ad Alfa, società di cui detenevano di fatto il controllo (in virtù delle quote di partecipazione diretta da ciascuno detenute e indiretta, per il tramite di Beta), assicurando il medesimo trattamento fiscale. Da ciò consegue l’assenza di profili abusivi nell’operazione di conferimento, nel presupposto, come si dirà di seguito in riferimento alla scissione, che nessun asset di Beta, beneficiaria della scissione, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalle beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).
La scissione è un’operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie – che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato – non determina fisiologicamente la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi alle componenti patrimoniali attribuite alla/e società beneficiaria/e, mantenute provvisoriamente latenti per effetto dell’operazione di scissione, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui dette componenti fuoriusciranno, secondo le modalità ordinariamente previste, dal regime d’impresa.
Nel caso rappresentato, ciò che verrà trasferito alle due beneficiarie (Beta ed Epsilon) per il tramite della Scissione risulterà, di fatto, costituito da: i) la partecipazione detenuta in Gamma (di cui si prevede, tuttavia, la liquidazione nel medio periodo); ii) le disponibilità liquide generate essenzialmente dal dividendo erogato da Gamma; iii) altre poste non specificate, di natura residuale.
Secondo le dichiarazioni di parte, la scissione di Alfa consentirà a ciascun nucleo familiare di proseguire nel proprio percorso imprenditoriale, essendo venuto meno il progetto comune di investimento nel settore delle rinnovabili a seguito della Vendita della Partecipazione in Delta.
A tal proposito, si ritiene utile precisare che affinché non sia ravvisabile la sussistenza di profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale proprio della scissione.
In altre parole, condizione essenziale riguardo la non elusività della fattispecie è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società (beneficiaria) partecipante all’operazione. Il giudizio favorevole circa la natura non elusiva dell’operazione deve, in ogni caso, ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalle beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).
Rileva, in buona sostanza, il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione prospettata muovano da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci. Del resto, l’istante sottolinea che la scelta di effettuare la scissione descritta è dovuta alla esigenza di proseguire in percorsi imprenditoriali autonomi, potendosi considerare ormai concluso il progetto d’investimento comune nel settore delle rinnovabili in esito alla Vendita della Partecipazione Delta. Stando alle dichiarazioni di parte, sembrerebbe dunque che ciascuna società coinvolta nell’operazione (Epsilon e Beta), continuerà a svolgere attività d’impresa e a sviluppare specifici progetti d’investimento imprenditoriale, sebbene sia prevista nel medio periodo la liquidazione di Gamma, le cui partecipazioni verranno attribuite alle beneficiarie in esito alla prospettata Scissione.
Eventuali esigenze economico-patrimoniali dei soci saranno, dunque, destinate ad essere soddisfatte per il tramite di eventuali (fisiologiche) distribuzioni di dividendi, escludendo la volontà di distogliere le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall’attività d’impresa per il tramite ad esempio di operazioni di finanziamento o di garanzia nei confronti dei soci medesimi. In tale prospettiva (assunta come presupposta in questa sede), si ritiene che l’operazione di Scissione rappresentata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ponendosi in contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Alle condizioni e nei termini sopra indicati, idonei ad escludere la sussistenza di un vantaggio fiscale “indebito”, nella realizzazione dell’operazione di riorganizzazione prospettata, consistente nel conferimento in Beta, in regime di “realizzo controllato” delle partecipazioni detenute in Alfa dai soci del Nucleo Ae nella successiva scissione di Alfa nelle due società beneficiarie, non si prosegue con l’analisi relativa alla sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi della condotta abusiva.
Il presente parere viene assunto acriticamente sulla base degli atti e delle informazioni fornite dal contribuente, nel presupposto della loro veridicità, completezza ed esaustività. I relativi effetti non si estendono a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di esplicita richiesta da parte dell’Istante. Resta pertanto impregiudicato in capo all’Amministrazione finanziaria il potere di controllo in relazione ai suddetti profili.
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