Sollecitata da un quesito promosso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 dalla Commissione della Federazione italiana Metalmeccanici la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito una interessante risposta sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28, comma 1 e comma l-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e smi.“Al riguardo va premesso che l’articolo 28, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”. Il comma l-bis dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 dispone che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fomite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 8112008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.
La norma contiene il principio di generale di delegabilità con l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia“espressamente esclusa”. Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.
Il Ministero nella risposta all’interpello precisa che la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.”