AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 febbraio 2022, n. 88
Vending machine – Memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi – Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La ditta individuale [ALFA] (di seguito istante) – esercente l’attività di lavanderia a gettoni – fa presente quanto di seguito sinteticamente riportato. L’istante, che gestisce […]lavanderie situate nel Comune di […], riferisce che «Le lavanderie sono completamente automatizzate, il cliente acquista da una cassa centralizzata, Tessere ricaricabili che danno accesso a prezzi maggiormente convenienti per l’utilizzo delle macchine, o Gettoni che in seguito utilizza per l’avvio delle macchine di lavaggio o asciugatura. Il Titolare è spesso presente nelle lavanderie per la manutenzione giornaliera e per fornire il corretto servizio di pulizia ambiente e supporto alla clientela.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.LGS. N. 127/15, la “cassa centralizzata” per la distribuzione dei gettoni di lavaggio è a tutti gli effetti una “vending machine”, poiché rispetta le specifiche tecniche delle Vending machine della “fase transitoria” di cui al Provvedimento 30.06.2016 N. 61936, e precisamente è considerata una “Torre di Ricarica”.
(…), le Torri di ricarica (o qualsiasi altro strumento utilizzato per la cessione di beni e/o la prestazione di servizi nonché per la ricarica di strumenti utili al pagamento dei corrispettivi) devono essere sottoposte alla medesima disciplina prevista (…) per le Vending machine (censimento, memorizzazione, trasmissione, ecc)».
Inoltre, l’istante fa presente che «Le lavanderie (…) si trovano in zone ad alta densità di attività commerciali, la clientela non è quindi solo composta da consumatori finali, ma anche da utenti business.
Alcuni clienti business acquistano o ricaricano una tessera prepagata, sempre tramite la Torre di ricarica, per utilizzo professionale e richiedono quindi l’emissione di una fattura, quale titolo per la deduzione fiscale della spesa e per la detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72; l’operazione di acquisto e/o ricarica TESSERA, (…), avviene sempre in presenza del Titolare che verifica l’importo fatturabile.
Gli imprenditori che acquistano beni o servizi che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa da commercianti al minuto (la vending machine si ritiene assimilabile al commercio al minuto) sono obbligati a richiedere la fattura, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, D.P.R. 633/1972. (…)»
L’istante che «non può esimersi dal soddisfare la richiesta di emissione della efattura da parte del cliente business, (…). non ha però la possibilità di scorporare i dati dei corrispettivi compresi nelle fatture emesse dal Sistema master, poiché il sistema è strutturato in modo da garantire un elevato livello di sicurezza ed inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dall’operatore.
Così come non ritiene corretto imputare nel software dati dei corrispettivi diversi da quelli registrati dal sistema master (…).
Non è nemmeno possibile riportare sulla fattura un numero di scontrino, in analogia all’indicazione fornita nella FAQ n. 45 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2018, poiché la Torre di ricarica non emette scontrini fiscali».
Per l’effetto, a suo avviso, l’istante « rischia di vedere duplicati i corrispettivi compresi nelle fatture, poiché tali dati sono inviati quali corrispettivi, e sono quindi di nuovo inviati quali fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio». Tutto ciò premesso, l’istante chiede di conoscere il corretto comportamento da adottare al fine di evitare che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – tramite “distributori automatici” – possa generare una duplicazione d’imposta in caso di successiva emissione, a richiesta del cliente, di fattura elettronica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante intende procedere:
– «Nella registrazione dei corrispettivi come risultanti dal Sistema master, e di conseguenza in linea con quanto trasmesso all’Agenzia delle Entrate tramite apposito software (e dal 01/01/2023 in linea con quanto sarà trasmesso direttamente dalla Vending Machine con porta di comunicazione);
– nella registrazione contabile delle fatture elettroniche emesse in relazione a corrispettivi già incassati tramite la Torre di ricarica, nella sola contabilità generale, senza farle confluire nella Liquidazione periodica Iva. Nelle liquidazioni periodiche Iva, e di conseguenza nelle Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche Iva, confluiranno quindi solo i dati relativi ai corrispettivi».
Inoltre, secondo l’istante:
«- Il Titolare compilerà un report di conciliazione dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche, tale da permettere, in caso di verifica, un raccordo tra l’importo dell’Iva a debito risultante dalla somma dell’imposta scorporata dai corrispettivi inviati e dell’imposta risultante dalle fatture elettroniche dello stesso periodo di liquidazione, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” di cui alla Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva».
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare si evidenzia che il parere della scrivente viene reso unicamente sulla fattispecie concreta così come descritta dall’istante, senza dunque entrare nel merito della verifica delle specifiche tecniche del “distributore automatico” (c.d. vending machine) […]. Si presume, dunque, per ammissione dello stesso istante, che « la “cassa centralizzata ” per la distribuzione dei gettoni di lavaggio è a tutti gli effetti una “vending machine “, poiché rispetta le specifiche tecniche delle Vending machine della “fase transitoria ” di cui al Provvedimento 30.06.2016 N. 61936, e precisamente è considerata una “Torre di Ricarica “».
Ugualmente, nulla viene detto in merito all’attendibilità, ai fini della deduzione dei costi e detrazione dell’IVA da parte dei clienti business, della fattura emessa al momento dell’anticipazione del corrispettivo per ricaricare le tessere prepagate o per acquistare i gettoni, dalla quale, presumibilmente, non potrà emergere nel dettaglio il servizio reso né l’effettivo riferimento all’attività d’impresa.
Al riguardo, si rammenta che qualora in sede di attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario sopra descritto, il presente parere non esplicherebbe alcuna efficacia.
Ciò detto, l’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), prevede che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti».
L’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, stabilisce, altresì che « Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 (mediante scontrino o ricevuta fiscale) le seguenti operazioni:
[… omissis…]
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie».
L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tuttavia, ha introdotto, a carico dei soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate specifici obblighi di memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri e trasmissione degli stessi all’Agenzia delle entrate.
Il citato articolo 2 dispone, infatti, che «1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. (…).
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. (…)».
Il successivo comma 5, dispone, a sua volta, che « 5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione».
Pertanto, dal 1° aprile 2017, tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati di specifiche caratteristiche sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Come già chiarito in precedenti occasioni (cfr., ad esempio, risposta ad interpello n. 13 pubblicata il 24 gennaio 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli) le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere
alternativamente certificate:
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015);
b) “mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline” (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696) – con riferimento alle ipotesi residuali, individuate dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, per cui ancora non ricorre l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
c) ex articolo 2, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e rilascio, ove previsto, del documento commerciale.
Sulla base di quanto sopra esposto – nell’ipotesi in cui la medesima operazione sia “certificata” mediante l’invio dei corrispettivi direttamente dai “distributori automatici” e anche con fattura elettronica, perché richiesta dal cliente – si ritiene plausibile l’annotazione nella sola contabilità generale delle fatture elettroniche emesse in relazione a quei corrispettivi incassati mediante la “Torre di ricarica” per ricaricare le tessere associate ai clienti business, a condizione che il contribuente sia sempre in grado – anche in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria – di dimostrare il collegamento e la riconciliazione puntuale degli importi memorizzati nel sistema Master della Vending Machine e quelli certificati con la fattura elettronica; ciò al fine di evitare la duplicazione, nella Liquidazione IVA, di importi già memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 127 del 2015.
A titolo esemplificativo, nel caso prospettato dall’istante, potranno essere adottate le seguenti accortezze:
– eseguire la ricarica da parte dei clienti business solo attraverso le cd tessere ricaricabili (e non anche attraverso gettoni), associando il codice di riferimento della tessera, al momento del suo rilascio, al cliente medesimo;
– indicare nella fattura emessa, tra l’altro, il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, e la data di ricarica;
– consegnare la fattura, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, « non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione» di ricarica, al pari dell’effettuazione della memorizzazione elettronica del corrispettivo di cui al precedente comma 2;
– in alternativa, consegnare, non oltre il momento di ultimazione dell’operazione di ricarica, una apposita quietanza ( ex articolo 1199 del codice civile), che riporti il codice di riferimento della tessera ricaricabile associata al cliente, i dati di riferimento del cliente, l’ammontare della ricarica e la data di effettuazione, richiamando poi detta quietanza nella fattura elettronica emessa;
– lasciare traccia nella fattura elettronica emessa, mediante annotazione nel blocco informativo “AltriDatiGestionali”, che l’imponibile e l’imposta sono già confluiti tra i dati memorizzati e trasmessi telematicamente ex articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 127 del 2015; compilare, come ipotizzato dall’istante, un «report dei corrispettivi compresi nelle fatture elettroniche», al fine di consentire la riconciliazione tra l’imposta relativa ai corrispettivi trasmessi, quella relativa alle fatture elettroniche emesse nello stesso periodo di liquidazione, e l’imposta indicata al rigo VP2 “totale delle operazioni attive” di cui alla Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Vending machine ed obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Principio di diritto 16 dicembre 2019, n. 27 dell'Agenzia delle Entrate
- Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - Modifiche al…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 giugno 2020, n. 248558 - Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 dicembre 2019 - Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 22 aprile 2020, n. 171426 - Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…