MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 07 febbraio 2018, n. 537007
Richiesta chiarimento interpretativo articolo 64-bis D.L. 24 giugno 2017, n. 50 in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica
Sono pervenute alla scrivente Direzione Generale alcune richieste di chiarimenti con riferimento al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, il cui articolo 2 è stato modificato dall’articolo 64-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Nello specifico, il comma 1, lettera a), del citato D.L. n. 50 ha modificato le definizioni di punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi dell’articolo 2 , comma 1, del decreto legislativo n. 170.
In particolare, in relazione ai punti vendita non esclusivi la norma dispone “… che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”, a fronte della precedente formulazione che prevedeva la congiunzione ovvero.
Al riguardo, si chiede se anche alla luce dell’attuale formulazione della richiamata lettera a) del comma 1, i punti vendita non esclusivi possano continuare a gestire in assortimento entrambe le tipologie di prodotti editoriali (sia quotidiani che periodici).
Si chiede, altresì, nel caso in cui l’interpretazione esatta fosse quella secondo cui la legge non consente ai punti vendita non esclusivi la vendita dei quotidiani unitamente ai periodici, se i punti vendita non esclusivi, che vendevano entrambe le tipologie prima dell’intervenuta modifica, debbano ora modificare la loro offerta commerciale.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale fa presente di ritenere quanto segue.
Osserva, in via preliminare, che effettivamente la modifica all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ha comportato la sostituzione della congiunzione “ovvero” con la “o”.
Dalla modifica, comunque, ad avviso della Scrivente, non può conseguire che i soggetti legittimati all’esercizio in regime di non esclusività siano obbligati ad effettuare una scelta tra le due fattispecie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani o i periodici.
Quanto sopra, in conseguenza anche della vigente formulazione dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 170, anch’esso oggetto di modifica ad opera del medesimo articolo 64-bis, il quale, nell’individuare i soggetti legittimati ad esercitare l’attività in regime di non esclusività, dispone che i medesimi possono “esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività”, utilizzando la congiunzione “e” e sancendo, pertanto, la possibilità per i medesimi di vendere ambedue le tipologie.
Va rilevato, altresì, che tale interpretazione, ossia quella di non porre limitazioni rispetto alla disciplina applicabile prima delle modifiche ad opera del citato articolo 64 bis, risulta coerente con le schede di lettura predisposte dalla Camera e dal Senato nel corso dell’iter di approvazione della legge, le quali richiamano espressamente gli obiettivi oggetto delle norme di modifica, ossia una maggiore liberalizzazione del settore e l’eliminazione delle restrizioni all’esercizio dell’attività di vendita.
Non solo, nel riferire sulla distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, specificano che questi ultimi possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci.
Peraltro, la ratio complessiva dell’intervento di modifica del citato decreto legislativo n. 170 non può non rispondere all’esigenza di garantire, con il nuovo impianto normativo e nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione e del diritto comunitario, la massima accessibilità all’informazione.
In conseguenza di quanto sopra, la scrivente Direzione generale ritiene che l’utilizzo della congiunzione o all’articolo 2, comma 1, lettera b), stante il contesto al quale la definizione dei punti di vendita non esclusivi è riferibile, sia finalizzato a garantire ai soggetti titolari di detti punti di vendita la possibilità di optare per una sola delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani e i periodici, e ciò senza conseguenze sulla eventuale opzione di venderli entrambi.
Stante comunque l’oggetto del quesito, la presente nota è trasmessa a codesto Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.
In conclusione, con riferimento all’ulteriore richiesta di parere, la Scrivente ritiene che, anche nel caso in cui codesto Dipartimento non concordi con quanto sostenuto nella presente nota, non può che restare ferma, per i soggetti legittimati alla vendita di entrambe le tipologie di prodotti editoriali prima dell’intervenuta modifica, la possibilità di continuare l’attività nei medesimi termini.
Una limitazione imposta successivamente, infatti, non può in ogni caso incidere sulle attività legittimamente operanti, stante il principio del tempus regit actum.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Registri contabili: deroga all'obbligo di stampa periodica, termine per la stampa ed imposta di bollo
- Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Contributi diretti a sostegno della stampa periodica Italiana diffusa all’estero: anno 2022 - PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Comunicato del 28 febbraio 2023
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Comunicato del 26 febbraio 2024 - Contributi diretti a sostegno della stampa periodica italiana diffusa all’estero - Anno 2023
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 giugno 2021, n. 15618 - Nell'ambito dei contratti di locazione, la risoluzione del contratto non ha effetto naturalmente retroattivo, giacché trattandosi di contratti a esecuzione continuata o periodica, l'effetto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20590 - In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 settembre 2021, n. 25013 - In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…