AGENZIA delle DOGANE – Circolare 16 del 28 giugno 2023

Vendita di prodotti liquidi da inalazione (PLI) in occasione di manifestazioni/eventi – Modalità di rilascio dell’autorizzazione – Istruzioni operative

Come noto la disciplina delle modalità di autorizzazione e di vendita dei PLI è regolata, conformemente all’art 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla determinazione direttoriale prot. n. 92923/RU del 29 marzo 2021 nonché dalla circolare n. 7/2023 prot. n. 11670/RU del 7 febbraio 2023 con cui è stata prevista la fattispecie delle autorizzazioni temporanee alla vendita dei prodotti in parola.

Tale ultima fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il rilascio ab origine dell’autorizzazione come esercizio di vicinato e, conseguentemente, del titolo autorizzativo alla vendita di PLI sia temporalmente limitato e comunque inferiore al biennio.

A seguito di istruttoria e tenuto conto delle istanze pervenute da operatori del settore, occorre verificare se sia possibile ammettere l’estensione dell’attività di vendita di PLI, da parte di un soggetto già autorizzato (NOTA 1), nell’ambito di manifestazioni/eventi (ossia presso una sede differente da quella assentita) aventi una circoscritta durata temporale e comunque per il periodo di svolgimento dell’evento medesimo.

Tale fattispecie non risulta sussumibile nella circolare sopra citata che attiene, come precisato, alle ipotesi di rilascio ab origine di un’autorizzazione inferiore al biennio (termine ex lege previsto in relazione alla durata del titolo autorizzativo alla vendita di PLI); nel caso in esame viene, invero, in rilievo l’ipotesi di un soggetto già autorizzato che richieda di svolgere temporaneamente la propria attività presso la sede di svolgimento di un evento.

Al riguardo, come noto, la circolare prot. n.49649 del 14 giugno 2016 ha disciplinato analoga fattispecie in relazione alle rivendite di generi di monopolio, definendo un criterio di “prossimità/vicinanza” ai fini del rilascio, previa apposita istanza, dell’autorizzazione alla vendita dei tabacchi lavorati in occasione di manifestazioni.

Posto quanto sopra, si ritiene necessario fornire istruzioni tese ad assicurare, con riguardo alla casistica in esame, uniforme operatività su tutto il territorio nazionale.

Tenuto conto della necessità di tutelare la salute pubblica, di presidiare il divieto di vendita ai minori e di contrastare il mercato illegale nonché di tutelare l’interesse erariale, è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee all’estensione della vendita dei PLI in occasione di manifestazioni ed eventi secondo le seguenti modalità.

La richiesta di autorizzazione può essere avanzata all’ufficio territorialmente competente dal responsabile dell’organizzazione dell’evento e/o dal soggetto già titolare di autorizzazione.

L’autorizzazione è rilasciata, in analogia a quanto avviene per le rivendite, nei confronti dell’esercizio più vicino. Qualora questi non abbia interesse, può essere rilasciata ad altro esercizio sempre secondo il criterio della vicinanza/prossimità.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’ufficio procedente, in ragione della necessità di evitare sovraofferta dei prodotti in parola, dovrà verificare e valutare l’eventuale compresenza di un’istanza presentata dal titolare della rivendita più vicina, atteso che le rivendite ai sensi dell’art 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ex lege autorizzate anche alla vendita di PLI.

L’emanazione del provvedimento autorizzativo dovrà, in ogni caso, essere limitata ad eventi di rilevanza ed importanza tale da far presumere la necessità di soddisfare la domanda dei prodotti in parola.

L’autorizzazione all’estensione dell’attività di vendita dei PLI dovrà indicare tassativamente la durata del titolo ed il luogo dell’evento. L’attività di vendita deve avvenire nel rispetto del divieto di vendita ai minori e del divieto di pubblicità e, comunque, in conformità con la normativa vigente.

L’Agenzia, nell’ambito del proprio potere di regolazione e controllo, potrà effettuare attività ispettive in occasione dei predetti eventi.

Gli Uffici dei Monopoli si atterranno, nello svolgimento della propria attività amministrativa, alle presenti prescrizioni.

Nota:

(1) Esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, ai sensi dell’art. 62-quater, comma 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).