Sul tema, al fine di dirimere i dubbi sorti è intervenuto la Direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019 dell’Agenzia Dogane e Monopoli in cui viene evidenziata la necessità di un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 (soggetti obbligati alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici). In merito alle domande poste in precedenza l’Agenzia specifica quanto segue:
- Vengono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. Questi soggetti dovranno procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
- Gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
- Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
Per cui si è reintrodotto l’obbligo di presentazione della licenza UTF a favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini esclusi dall’art. 1 comma 178 della legge 124/17 e confermata dalla precedente Nota RU 113015 del 2017 dell’Agenzia delle Dogane, in aggiunta agli esercizi di vendita all’ingrosso per i quali l’obbligo non è mai venuto a mancare.
Coloro che iniziano l’attività dovrà procedersi all’inoltro, insieme alla SCIA, all’ufficio SUAP del comune della rientrodotta comunicazione.
Le attività a carattere temporaneo e le manifestazioni di breve durata rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione.