La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12316 depositata il 17 maggio 2017 intervenendo in tema di atti simulati ha statuito che la donazione eseguita a favore del coniuge e/o figli di un terreno edificabile e la sua successiva cessione a terzi, non è contestabile se l’ufficio non è stato in grado di dimostrare la retrocessione della somma incassata (simulazione).

La vicenda ha avuto ad oggetto un terreno edificabile, ricevuto per donazione e dopo appena tre mesi veniva ceduto a terzi una società. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 nei confronti di un contribuente che ha donato alla moglie e ai figli un terreno edificabile. L’amministrazione finanziaria ne contestava la sua elusività poichè diretto ad eliminare la plusvalenza scaturente dalla vendita.

Il contribuente donante avverso tale atto impositivo proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale , i cui giudici accolsero le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso alla  Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermarono la sentenza della CTP. I giudici di appello hanno ritenuto infondato l’atto impositivo, in mancanza di elementi per ritenere che la donazione fosse simulata. Risultava che i donatari avevano effettivamente incassato il prezzo versato dalla società edile e non sussistevano invece elementi dimostrativi che le somme fossero state stornate a favore del donante.

L’Agenzia delle Entrate impugnano la sentenza di secondo grado con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso proposto dal Fisco. I giudici di legittimità hanno evidenziato che “il giudice d’appello ha correttamente interpretato la norma in oggetto, poiché, con motivazione congrua, ha escluso la natura simulata della donazione; ha rilevato che i donatari avevano effettivamente incassato l’importo della successiva vendita del terreno ricevuto in donazione e che non vi era alcun elemento di prova, neppure indiziario, tale da legittimare l’affermazione che il corrispettivo della vendita fosse stato retrocesso al donatario; non ha ritenuto sussistenti altri elementi dimostrativi dell’esistenza di una attività elusiva considerando implicitamente non risolutivo il mero dato della vicinanza temporale (relativa) tra l’atto di donazione e la successiva vendita, avvenuta a distanza di tre mesi.”

Sul tema trattato dalla sentenza in commento si rammenta quanto affermato dalla Corte Suprema con la sentenza 15830 del 29 luglio 2016 che l’articolo 37, comma 3 svolgendo una funzione antielusiva ricomprende anche i casi di interposizione reale cioè attuata mediante operazioni effettive e non simulate, aventi come scopo l’elusione del pagamento dell’imposta attraverso l’uso improprio di strumenti negoziali anche collegati tra loro, sicchè a tale fattispecie deve pertanto applicarsi la disciplina probatoria e procedimentale stabilita dalla disposizione antielusiva generale allora prevista dall’articolo 37 bis, oggi sostituita dall’art. 10 bis della L.212/2000.