La vicenda riguarda un commerciante che aveva effettuato delle vendite a stock, a prezzi inferiori a quelli di acquisto, le merci che ritiene eccedenti o non più facilmente vendibili. Tale modalità di vendita, ritenuta anomala, poichè non effettuava la più classica vendita a saldi di fine stagione. Già tale scelta di vendita non convince il fisco, se poi ad acquistare è un altro negozio di abbigliamento il cui effettivo proprietario è sempre la stessa persona (venditore e acquirente, quindi), quasi scontato che il Fisco voglia vederci chiaro perché il sospetto di ricavi in nero o di qualche irregolarità appare legittimo. Tuttavia la Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale avevano respinto le doglianze della territoriale Agenzia delle entrate basandosi sulla “regolarità formale e fiscale” delle operazioni di vendita e anche annotando che nelle località turistiche (come nel caso di specie) le vendite a stock fossero normalmente praticate in luogo dei “saldi”.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva alla Corte di Cassazione per recuperare a tassazione l’ammontare delle operazioni controverse (il valore delle merci maggiorato del ricarico medio di settore) e la Suprema corte ha accolto il ricorso.
Il primo motivo di doglianza dell’Agenzia era la censura della sentenza à sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 poichè i giudici della Commissione Tributaria Regionale avevano erroneamente disatteso la presunzione ex art. 54 d.p.r. n. 633 del 1972 di esistenza di ricavi non contabilizzati occultati mediante vendite a stock per prezzi illogicamente inferiori.
Bacchettate ai giudici di merito, dalla Suprema Corte, che non avevano accolto le presunzioni dell’Amministrazione, tutte fondate su fatti gravi, precisi e concordanti. Elementi quindi sufficienti per l’accertamento e dai quali si sarebbe dovuto difendere il contribuente controdeducendo in maniera convincente. Ora non potrà più farlo: cassata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che annullava gli avvisi di rettifica, i massimi giudici hanno deciso nel merito e al contribuente non resterà che pagare le imposte, le spese processuali, gli onorari e quant’altro.
per visualizzare la sentenza collegarsi con la pagina sentenza Cassazione n. 7693 del 27 marzo 2013
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