AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 novembre 2019, n. 489
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – vendite al dettaglio da parte degli istituti vendite giudiziarie – obbligo di certificazione dei corrispettivi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istituto vendite giudiziarie […] (di seguito istante) ha esposto la questione qui sinteticamente riportata.
L’istante riferisce di essere titolare di una concessione ministeriale autorizzata con decreto del Ministero di grazia e giustizia […] e di occuparsi prevalentemente della vendita dei beni delle procedure esecutive e concorsuali. Tra le categorie di beni trattati rientrano anche beni mobili, venduti mediante aggiudicazione in blocco.
In merito agli adempimenti fiscali conseguenti alle predette vendite, l’istante evidenzia che se, in tali casi, dovesse configurarsi a suo carico l’obbligo di emissione dello “scontrino elettronico” (rectius documento commerciale) per la vendita al dettaglio, ciò comporterebbe l’impiego di un registratore di cassa per ogni singola procedura, rendendo la modalità di vendita eccessivamente onerosa.
L’istante chiede pertanto chiarimenti in merito alle modalità di documentazione delle descritte vendite.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante, considerate le difficoltà gestionali di una vendita all’incanto da parte degli istituti vendite giudiziarie, tenuto conto del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 “esonera alcune categorie dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale” e che “il decreto ministeriale con la specificazione delle esenzioni è in corso di elaborazione […] ritiene ragionevole che l’attività esercitata […] vi possa rientrare per eccessiva onerosità dell’obbligo in questione che renderebbe ingestibile l’operatività”.
Ritiene, pertanto, di poter adottare il seguente comportamento:
– emettere per ogni singola vendita al dettaglio una ricevuta non fiscale;
– trasmettere su base giornaliera agli organi delle singole procedure il totale incassato, indicando per ciascuna di esse (con modalità bancarie tracciabili) l’importo spettante;
L’istante assume che spetta all’organo della procedura l’obbligo di scorporare l’IVA dall’ammontare ricevuto e di riversarla all’Erario.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dall’istante non è condivisibile.
Con decreto ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 115 del 18 maggio 2019, sono stati individuati “Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.”
Tra le attività esonerate non è contemplata l’attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie, né è rinvenibile alcun tipo di esonero in altre disposizioni fiscali.
Conseguentemente, all’attività in parola si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; …”.
Da ciò deriva che:
– fino al 31 dicembre 2019 vi è l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
– dal 1° gennaio 2020 – termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro – vi è invece l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1,del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
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