AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 settembre 2020, n. 416
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Vendite Delivery – commercio elettronico indiretto – memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante intende avviare un servizio di “Vendite Delivery”, strutturato come segue:
” il cliente, tramite app o sito internet di proprietà di terzi, contenente l’offerta commerciale dei prodotti della Società, ordinerà i beni da acquistare indicando oltre ai suoi dati personali anche il luogo di consegna;
il contratto tra la Società e il cliente sarà concluso direttamente tramite l’app o sito internet;
il pagamento sarà effettuato tramite la procedura prevista dall’app o sito internet;
i beni prodotti dalla Società saranno prelevati, da rider incaricato dai terzi gestori dell’app o sito internet, presso i nuovi locali (laboratori) non aperti al pubblico, e consegnati direttamente presso il domicilio del cliente con servizio di consegna”.
L’istante, pur ritenendo qualificabile la predetta attività come “commercio elettronico indiretto”, conseguentemente esonerata dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, intende assolvere a detti obblighi spontaneamente e, a tal fine, chiede di sapere se:
“- la Società ha facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica anche dei corrispettivi giornalieri relativi alle Vendite Delivery; e
– la Società ha facoltà di adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di tali corrispettivi attraverso l’installazione, in ciascun locale non aperto al pubblico dedicato alla Vendite Delivery, di un autonomo Server di consolidamento – Registratore Telematico (Server-RT) collegato all’unico punto cassa (o comunque un numero inferiore a 3) presente in detto locale”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, in sintesi, ritiene:
– “di avere la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica anche dei corrispettivi giornalieri relativi alle Vendite Delivery, in virtù dell’articolo , comma 3 del D.M. 10.5.2019 secondo cui “I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni” e in considerazione del fatto che già procede alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi all’attività di ristorazione con somministrazione in ristoranti/punti vendita”;
– “di poter adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di tali corrispettivi attraverso l’installazione di un autonomo e dedicato Server di consolidamento – Registratore Telematico (Server-RT) collegato all’unico punto cassa (o comunque un numero inferiore a 3) presente in ciascun locale non aperto al pubblico in cui verranno prodotti e preparati gli alimenti oggetto di Vendite Delivery”.
A seguito di richiesta di documentazione integrativa, l’istante ha, inoltre, precisato che:
-“la Società intende installare un autonomo e dedicato Server-RT in ciascun laboratorio “non aperto al pubblico” al quale provvederà a collegare l’unico punto cassa ivi presente o un numero di punti cassa ivi presenti inferiore a tre”;
– “la Società non ha locali/punti vendita “aperti al pubblico” con un numero di punti cassa inferiore a tre per singolo punto vendita. Tutti i punti vendita della Società “aperti al pubblico” sono infatti dotati di un numero di punti cassa pari o superiore a tre per singolo punto vendita, e ciascuno di essi è dotato di autonomo Server-RT dedicato al singolo punto vendita cui sono collegati i rispettivi punti cassa”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Come più volte chiarito dai documenti di prassi (cfr. per tutti la risoluzione del 5 novembre 2009, n. 274/E) il “commercio elettronico indiretto” è una operazione di vendita di beni materiali in cui “la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E)”, mentre “Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972”.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha introdotto il nuovo obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi, sostitutivo delle tradizionali modalità di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, stabilendo che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. … Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 – all’articolo 1, comma 1, sono stati individuati i casi di esonero richiamati dal predetto articolo 2, comma 1, tra cui, alla lettera a) sono ricomprese le “… operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”.
Ciò posto, come chiarito con la risposta ad interpello n. 198, pubblicata il 19 giugno 2019 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/interpelli), “Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene on line – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente”.
Conseguentemente, prosegue la predetta risposta ad interpello n. 198 del 2019, “i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse”.
Ciò premesso, per come descritta nell’istanza, l’operazione di vendita (“Vendite Delivery”) che l’istante intende realizzare è configurabile come “commercio elettronico indiretto”, posto che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali.
Ne deriva l’esonero dall’obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi delle “Vendite Delivery”, salva la facoltà di adempiervi in base all’articolo 1, comma 3 del predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, che stabilisce “I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 (ovvero, i cd. “casi di esonero”) possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni”.
Per quanto concerne le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, le Specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2016, prot. n. 182017 (Versione 8.0 – 28 giugno 2019), al paragrafo 3, prevedono che “Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita … , la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta” … costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa … definito “Server di consolidamento-Registratore Telematico” (di seguito, solo Server-RT). Il Server- RT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita – rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE”.
In proposito, la previsione secondo cui l’utilizzo del Server- RT è possibile solo quando si opera con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, si riferisce alle ipotesi del punto vendita “aperto al pubblico”.
Nel caso prospettato, invece, l’istante ha chiarito che:
– con riguardo al servizio di “Vendite Delivery” “i beni prodotti dalla Società saranno prelevati … presso i nuovi locali (laboratori) non aperti al pubblico, e consegnati direttamente presso il domicilio del cliente con servizio di consegna”;
– “intende installare un autonomo e dedicato Server-RT in ciascun laboratorio “non aperto al pubblico” al quale provvederà a collegare l’unico punto cassa ivi presente o un numero di punti cassa ivi presenti inferiore a tre”;
– mentre “Tutti i punti vendita della Società “aperti al pubblico” sono infatti dotati di un numero di punti cassa pari o superiore a tre per singolo punto vendita, e ciascuno di essi è dotato di autonomo Server-RT dedicato al singolo punto vendita cui sono collegati i rispettivi punti cassa”.
Posto che i beni finalizzati alle “Vendite Delivery” sono tutti prodotti in locali (laboratori) non aperti al pubblico (cd. negozi online o virtuali), non opera la limitazione illustrata al paragrafo 3 delle predette Specifiche tecniche e, conseguentemente, l’istante ha facoltà di adempiere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi installando un autonomo e dedicato Server-RT in ciascun laboratorio “non aperto al pubblico” al quale collegare anche il solo punto cassa ivi presente o comunque un numero di punti cassa inferiore a tre.
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