CNCE – Comunicato 21 febbraio 2022
Verifica congruità della manodopera – procedura di segnalazione in BNI – art. 5, co. 3 del DM n. 143/2021
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti operativi per le Casse Edili/Edilcasse in merito alla segnalazione in BNI delle imprese affidatarie oggetto di verifica di congruità conclusa con esito negativo, ai sensi dell’art. 5, co. 3 del DM n. 143 del 25 giugno 2021 – […] l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)“.
Qualora si verificasse tale fattispecie, la Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente nella verifica di congruità appena conclusa, procede ad inviare la segnalazione di irregolarità nello stesso mese in cui si è conclusa la verifica negativa di congruità, inserendo il codice fiscale dell’impresa all’interno del flusso mensile irregolari BNI attualmente in uso e con le procedure attualmente in vigore.
Ad esempio se in data 15 febbraio 2022 si conclude l’emissione della certificazione di congruità con esito negativo, la Cassa Edile/Edilcassa, all’interno del flusso mensile, inviabile tra il 16 ed il 28 di febbraio (competenza dicembre 2021), provvede ad inviare, con le consuete modalità, anche la segnalazione dell’impresa in BNI (flusso IRREGOLARI, record di tipo 20).
Si precisa inoltre che:
1. qualora l’impresa non risulti censita in BNI, la Cassa Edile/Edilcassa procederà, come già avviene, all’invio della posizione anagrafica, precedentemente alla segnalazione d’irregolarità (flusso ANAGRAFICA IMPRESE ISCRITTE);
2. qualora la Cassa Edile/Edilcassa, per ragioni tecniche, non riesca ad inviare la segnalazione d’irregolarità con il flusso mensile entro lo stesso mese in cui è avvenuta l’emissione con esito negativo della verifica di congruità, procederà inviando tale segnalazione di irregolarità, nel più breve tempo possibile, con l’attuale procedura di “omessa segnalazione” (flusso REGOLARIZZAZIONI/CORREZIONE DATI , record di tipo 50, FLAG di tipo “I”, periodo di riferimento coerente con l’emissione della certificazione di congruità conclusa con esito negativo: esempio su invio a marzo dell’omessa segnalazione, relativamente al flusso di febbraio, si indicherà il periodo di riferimento 202112);
3. nel caso, raro ma non escludibile, in cui l’impresa, per il periodo di competenza oggetto della segnalazione, risulti già irregolare e poi regolarizzata, la Cassa Edile/Edilcassa procederà alla richiesta di annullamento della regolarizzazione attraverso le consolidate procedure (Modello 04 – annullamento della regolarizzazione), indicando nella motivazione “Esito negativo nella verifica di congruità in data ……”.
4. per tutti gli altri casi a fronte dei quali emerga una situazione di non congruità per omesse denunce e/o non coperture delle stesse, valgono le regole attualmente in vigore, intervenendo nel modo più opportuno, come già descritto analogamente per i casi ai punti 2 e 3 (omessa segnalazione e annullamento della regolarizzazione per i periodi interessati dalle omesse denunce e/o coperture economiche).
Gli uffici tecnici della Commissione saranno sin d’ora disponibili a fornire alle Casse Edili/Edilcasse tutte le indicazioni procedurali fossero necessarie relativamente all’invio dei flussi verso la Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) .
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Verifica congruità della manodopera - procedura di segnalazione in BNI - art. 5, co. 3 del DM n. 143/2021 - CNCE - Comunicato 21 febbraio 2022 -
- FAQ Congruità della manodopera in edi - lizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - Decreto Direttoriale n. 17/2022 - CNCE - Comunicato 03 maggio 2022, n. 812
- Avvio Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - CNCE - Comunicato 29 ottobre 2021
- FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - CNCE - Comunicato 10 novembre 2021
- FAQ Congruità della manodopera in edilizia - D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 - CNCE - Comunicato 17 dicembre 2021
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 - Sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…